Cassazione Civile, Ordinanza n. 35007/2022 del 29/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di pignoramento presso terzi promossa dalla creditrice nei confronti di una compagnia assicuratrice. Nel corso della vicenda esecutiva la società debitrice propose opposizione, sostenendo che il credito fosse estinto per effetto di un pagamento e/o di un'ordinanza di assegnazione emessa in altra procedura esecutiva. Il giudice di pace dichiarò cessata la materia del contendere e compensò le spese; il tribunale, investito dell'appello della creditrice, riformò solo in parte la decisione, dichiarando non più sussistente il diritto di agire in via esecutiva ma confermando la compensazione delle spese. In cassazione la creditrice dedusse, da un lato, la violazione delle norme sulle spese e sul giudicato, sostenendo che l'adempimento era comunque successivo al pignoramento e che l'ordinanza di assegnazione non produceva effetto satisfattivo immediato; dall'altro, contestò la legittimità della compensazione delle spese, ritenendo insufficiente il richiamo alla contumacia della controparte e non coerente l'applicazione del criterio di soccombenza. La Corte, tuttavia, ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per violazione del requisito di esposizione sommaria dei fatti ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché il ricorso non consentiva una chiara ricostruzione della vicenda e delle difese svolte nei gradi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito le censure relative alla soccombenza e alla compensazione delle spese. Ha ritenuto che il ricorso fosse carente nell'esposizione dei fatti sostanziali e processuali, poiché non riportava in modo sufficientemente chiaro e completo le domande, le difese, il contenuto essenziale degli atti e le ragioni delle decisioni di merito. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria ma chiara e completa dei fatti di causa, tale da consentire alla Corte di comprendere la controversia e le censure senza dover ricorrere ad altre fonti o atti.
art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Il ricorso deve rispettare un dovere di chiarezza e sinteticità espositiva, selezionando i fatti rilevanti e collegandoli ai motivi di impugnazione; la carenza di tale requisito comporta inammissibilità.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La doglianza di vizio motivazionale è richiamata dalla ricorrente, ma non viene scrutinata nel merito per il pregiudiziale rilievo di inammissibilità del ricorso.
artt. 324, 112, 91 e 92 c.p.c.
Sono invocati dalla ricorrente in relazione alla decisione sulle spese e alla pretesa soccombenza, ma la Corte non esamina il merito delle censure perché il ricorso è inammissibile.
La trattazione è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per la decisione sul ricorso per cassazione.
È richiamato nel fatto di causa per la mancata dichiarazione del terzo pignorato nella procedura esecutiva.
È richiamato come norma sulla quale è stata emessa l'ordinanza di assegnazione nella diversa procedura esecutiva.
È richiamato come base dell'opposizione proposta dalla debitrice per far accertare l'avvenuto pagamento degli importi pignorati.
È richiamato in relazione alla riassunzione del procedimento dopo la sospensione dell'esecuzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
È richiamato quale norma che ha introdotto nel d.P.R. n. 115 del 2002 il comma 1-quater dell'art. 13.
art. 24 Cost.
È evocato nel ragionamento sulla funzione del requisito di chiarezza del ricorso, collegato alla tutela del diritto di difesa.
art. 111, secondo comma, Cost.
È richiamato per collegare il requisito di chiarezza e completezza del ricorso ai principi del giusto processo.
art. 6 CEDU
È richiamato insieme ai parametri costituzionali per giustificare l'esigenza di un ricorso chiaro, autosufficiente e processualmente efficiente.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene una esposizione sommaria, chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali rilevanti per comprendere le censure e verificarne la pertinenza.
- L'autosufficienza del ricorso richiede che siano sintetizzati gli atti e le difese decisive, non essendo sufficiente un rinvio generico alla sentenza impugnata o ad altri atti del fascicolo.
- La violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. non è un formalismo fine a sé stesso, ma presidia il contraddittorio, il diritto di difesa e l'effettività del giudizio di legittimità.
- Quando il ricorso è carente nella rappresentazione della vicenda processuale, la Corte può arrestarsi al rilievo pregiudiziale dell'inammissibilità senza esaminare i motivi di merito, anche se riguardano spese di lite o criteri di soccombenza.
- Ai fini dell'ammissibilità, la ricostruzione della controversia deve consentire alla Corte di cogliere l'oggetto del giudizio, le domande e le difese delle parti, le ragioni delle decisioni di merito e il nesso tra tali elementi e le censure proposte.
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