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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21126/2024 del 29/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal passaggio di un dipendente di ANAS s.p.a. nei ruoli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 36 del d.l. n. 98/2011 e dell'art. 11, comma 5, del d.l. n. 216/2011. Il lavoratore ha chiesto il riconoscimento dell'anzianità maturata presso la società di provenienza e la corresponsione, dal 1° ottobre 2012, di un assegno ad personam comprensivo di indennità di funzione, premio di produzione e indennità di rischio. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva rigettato l'appello del Ministero. In cassazione il Ministero ha dedotto: 1) violazione dell'art. 36 del d.l. n. 98/2011, dell'art. 4, comma 3, del d.m. n. 341/2012 e del CCNL ANAS, sostenendo che premio di produzione, indennità di rischio e indennità di funzione erano voci di retribuzione variabile e quindi non conservabili nell'assegno ad personam, riservato alle sole voci fisse e continuative; 2) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., lamentando che fosse stata ritenuta provata l'identità delle mansioni senza adeguata prova e che il dipendente dovesse dimostrare di aver svolto le stesse mansioni con le medesime modalità; 3) violazione dell'art. 2112 c.c., assumendo che la disciplina del trasferimento d'azienda non fosse applicabile al passaggio da società privata ad amministrazione pubblica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata era conforme all'orientamento già consolidato della Corte: nell'ambito dell'art. 36 del d.l. n. 98/2011, la distinzione decisiva non è tra trattamento fondamentale e accessorio in sé, ma tra emolumenti fissi e continuativi e voci realmente variabili, sicché anche alcune componenti formalmente accessorie possono essere incluse nell'assegno personale se stabilmente corrisposte in relazione alla posizione del dipendente. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché in realtà diretto a contestare la valutazione di merito sulla prova documentale dell'immutazione di mansioni e orario, valutazione non sindacabile come violazione dell'art. 2697 c.c. se non nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo. Ha ritenuto infine il terzo motivo privo di interesse, poiché, anche a voler escludere l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. e dell'art. 31 d.lgs. n. 165/2001, il diritto rivendicato trovava fondamento nella disciplina speciale dell'art. 36 del d.l. n. 98/2011. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 36 del d.l. n. 98/2011

    La norma speciale sul transito del personale ANAS nei ruoli del Ministero garantisce il mantenimento del trattamento economico fondamentale ed accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative godute al momento del trasferimento, con attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile per evitare la reformatio in peius.

  • art. 11, comma 5, del d.l. n. 216/2011

    È richiamato come base normativa del transito del personale, insieme all'art. 36 del d.l. n. 98/2011.

  • art. 4, comma 3, del d.m. n. 341/2012

    È invocato dal Ministero a sostegno della propria tesi, ma non è ritenuto decisivo ai fini della soluzione.

  • art. 77 del CCNL ANAS 2002/2005

    La sua classificazione interna tra retribuzione fissa e variabile non è dirimente: occorre verificare se i singoli emolumenti siano in concreto fissi e continuativi per la posizione del dipendente.

  • art. 45 d.lgs. n. 165/2001

    La distinzione tra trattamento fondamentale e accessorio è funzionale a individuare le voci retributive stabilmente spettanti; la mera qualificazione contrattuale come accessoria non esclude l'inclusione nell'assegno personale se la voce è fissa e continuativa.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura proposta non riguarda un errore di regola processuale, ma una contestazione della valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma sull'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere alla parte sbagliata su un fatto incerto; non quando si limita a valutare le prove e a ritenere accertato un fatto.

  • art. 2112 c.c.

    La sua eventuale inapplicabilità non incide sull'esito della lite, perché il diritto del dipendente discende dalla disciplina speciale dettata dall'art. 36 del d.l. n. 98/2011.

  • art. 31 del d.lgs. n. 165/2001

    È richiamato e ritenuto non decisivo; anche se l'articolo riguarda il passaggio tra amministrazioni e non il caso concreto, la decisione si fonda sulla norma speciale del transito ANAS-Ministero.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È menzionato in relazione al rinvio operato dalla Corte d'appello a precedenti conformi della stessa Corte.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La Corte lo richiama per valutare i primi e il terzo motivo di ricorso, distinguendo le vere violazioni di legge dalle doglianze di merito mascherate da violazioni normative.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    La doglianza sulla valutazione della prova è ricondotta, se del caso, al vizio di omesso esame di un fatto decisivo, nei limiti tracciati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non viene applicato nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, esonerata dal materiale versamento del contributo per il meccanismo della prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel passaggio del personale da un ente o società a un'amministrazione pubblica, l'assegno personale a garanzia della non peggiorazione del trattamento economico deve essere determinato in base alla concreta natura e stabilità degli emolumenti percepiti, non solo sulla base della loro formale collocazione nel contratto collettivo come voci "fisse" o "variabili".
  • Una voce retributiva può rientrare tra quelle conservabili nell'assegno ad personam anche se formalmente accessoria, quando sia corrisposta in modo stabile e continuativo in relazione alla posizione lavorativa e non al raggiungimento di specifici obiettivi o a prestazioni occasionali.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile come errore di diritto solo se il giudice ripartisce l'onere probatorio in modo errato su un fatto incerto; se invece il giudice valuta le prove e accerta o nega un fatto, la censura attiene al vizio motivazionale nei limiti dell'art. 360 n. 5 c.p.c.
  • La mera invocazione dell'inapplicabilità di una disciplina generale non è sufficiente quando il diritto controverso trova autonoma e diretta fondazione in una disciplina speciale che regola espressamente il rapporto.
  • Nel giudizio di legittimità, la classificazione contrattuale di una voce retributiva non è di per sé decisiva: occorre verificare in concreto se quella voce sia certa nell'an e nel quantum e stabilmente collegata alla posizione del dipendente, così da evitare una reformatio in peius del trattamento economico.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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