Cassazione Civile, Ordinanza n. 26187/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale relativo a un impianto eolico di proprietà della società contribuente, sito nel Comune di Pescina, con cui l'Ufficio aveva rideterminato in aumento la rendita catastale proposta in sede DOCFA, includendo nel computo anche il valore del palo/torre di sostegno degli aerogeneratori. La CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo l'atto adeguatamente motivato e, nel merito, considerando il palo di sostegno una costruzione, ma non un componente funzionale alla produzione di energia. In cassazione la società ha dedotto due motivi: 1) violazione delle norme sulla motivazione degli atti impositivi, sostenendo che l'avviso fosse motivato solo con l'allegazione di una relazione di stima senza indicare il criterio applicato e i componenti computati; 2) violazione dell'art. 1, comma 21, L. n. 208/2015, assumendo che la torre di sostegno dell'aerogeneratore dovesse essere esclusa dalla rendita catastale perché componente impiantistica funzionale allo specifico processo produttivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo sufficiente la motivazione dell'avviso DOCFA mediante allegazione della relazione di stima e richiamando il principio secondo cui la motivazione deve essere più analitica solo quando l'Amministrazione disattenda gli elementi di fatto indicati dal contribuente. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, alla luce dell'art. 1, comma 21, L. n. 208/2015 e dei precedenti di legittimità richiamati, le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo, anche se strutturalmente connesse al fabbricato o infisse al suolo, non devono concorrere alla determinazione della rendita catastale; la CTR non si era conformata a tale principio e non aveva compiuto l'accertamento tecnico necessario sulla specifica funzione della torre eolica. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla CTR competente per nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.
richiamo procedurale alla trattazione camerale non partecipata e alla proposta del relatore.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
norma invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
nei limiti del vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
il sindacato sulla valutazione del documento allegato non poteva essere introdotto se non nei limiti del vizio motivazionale, non dedotto.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dalla ricorrente per contestare la motivazione dell'avviso di accertamento.
richiamato dalla ricorrente per contestare la motivazione dell'avviso di accertamento.
richiamato dalla ricorrente per contestare la motivazione dell'avviso di accertamento.
art. 1, comma 21, L. n. 208 del 2015
tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento
ai fini catastali restano esclusi dalla stima diretta i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo; le componenti impiantistiche del parco eolico funzionali alla produzione di energia non concorrono alla rendita.
Massime di principio
- In tema di classamento catastale effettuato con procedura DOCFA, la motivazione dell'avviso può ritenersi sufficiente con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando l'Ufficio non abbia disatteso gli elementi di fatto forniti dal contribuente; se invece vi sia divergenza sugli elementi fattuali, l'atto deve esplicitare le differenze rilevate per consentire la difesa e delimitare il contenzioso.
- Quando la contestazione riguarda un impianto produttivo rientrante nei fabbricati speciali, dopo l'art. 1, comma 21, L. n. 208/2015 non devono essere inclusi nella rendita catastale i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, anche se strutturalmente connessi al fabbricato o infissi al suolo.
- Per i parchi eolici la verifica catastale deve concentrarsi sulla funzione delle singole componenti: le parti meramente impiantistiche e produttive non concorrono alla rendita, mentre la loro eventuale inclusione richiede un accertamento tecnico specifico sulla concreta destinazione funzionale del bene.
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