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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23602/2021 del 31/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia riguardava la pretesa dell'INPS di ottenere l'iscrizione alla Gestione separata e il correlato obbligo contributivo nei confronti di un avvocato iscritto all'Albo ma non alla Cassa Forense, per l'attività libero-professionale svolta nell'anno 2009. I giudici di merito avevano escluso l'obbligo ritenendo che i redditi percepiti fossero inferiori a euro 5.000 e che ciò indicasse la natura occasionale, non abituale, dell'attività. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione delle norme sulla Gestione separata, sostenendo che per gli avvocati non iscritti alla Cassa l'obbligo contributivo sorge in presenza di esercizio abituale della professione e che, nel caso concreto, tale abitualità doveva ritenersi pacifica o comunque non contestata, sicché la Corte d'appello avrebbe dovuto riconoscere il diritto dell'ente alla contribuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo dell'INPS fosse in parte carente di autosufficienza, perché non riportava il contenuto degli atti da cui desumere la non contestazione del requisito di abitualità; in parte costruito in modo improprio, poiché il principio di non contestazione non si estende a valutazioni giuridiche come l'abitualità dell'attività professionale; e comunque diretto a censurare un accertamento di fatto, non deducibile nei limiti prospettati dall'art. 360, n. 3 c.p.c. Ha quindi compensato le spese per la novità della questione e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Per il professionista iscritto ad albo ma non alla cassa di categoria, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, dell'attività professionale che generi redditi non assoggettati a contribuzione presso la cassa di riferimento.
  • Il superamento della soglia di euro 5.000 rileva per il lavoro autonomo occasionale; non è invece decisivo quando l'attività sia svolta con caratteri di abitualità.
  • L'abitualità dell'attività professionale è un accertamento di fatto che può essere desunto da indici presuntivi diversi, come iscrizione all'albo, partita IVA, organizzazione dei mezzi o livello dei redditi, senza che uno solo di tali elementi sia di per sé decisivo.
  • Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici allegati dalle parti e non si estende alle valutazioni o qualificazioni giuridiche, come la sussistenza del requisito di abitualità.
  • In sede di legittimità, una censura che miri a sovvertire l'accertamento dell'abitualità, sotto la veste della violazione di legge, è inammissibile se in realtà tende a rimettere in discussione un giudizio di fatto.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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