Cassazione Civile, Ordinanza n. 23602/2021 del 31/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia riguardava la pretesa dell'INPS di ottenere l'iscrizione alla Gestione separata e il correlato obbligo contributivo nei confronti di un avvocato iscritto all'Albo ma non alla Cassa Forense, per l'attività libero-professionale svolta nell'anno 2009. I giudici di merito avevano escluso l'obbligo ritenendo che i redditi percepiti fossero inferiori a euro 5.000 e che ciò indicasse la natura occasionale, non abituale, dell'attività. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione delle norme sulla Gestione separata, sostenendo che per gli avvocati non iscritti alla Cassa l'obbligo contributivo sorge in presenza di esercizio abituale della professione e che, nel caso concreto, tale abitualità doveva ritenersi pacifica o comunque non contestata, sicché la Corte d'appello avrebbe dovuto riconoscere il diritto dell'ente alla contribuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo dell'INPS fosse in parte carente di autosufficienza, perché non riportava il contenuto degli atti da cui desumere la non contestazione del requisito di abitualità; in parte costruito in modo improprio, poiché il principio di non contestazione non si estende a valutazioni giuridiche come l'abitualità dell'attività professionale; e comunque diretto a censurare un accertamento di fatto, non deducibile nei limiti prospettati dall'art. 360, n. 3 c.p.c. Ha quindi compensato le spese per la novità della questione e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. 335/1995
L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista si collega all'esercizio abituale della professione che produca redditi non soggetti a contribuzione presso la cassa di riferimento.
art. 18, commi 1, 2 e 12, D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011
Richiamato come norma di interpretazione autentica dell'art. 2, comma 26, L. 335/1995 in tema di iscrizione alla Gestione separata.
Richiamato dall'INPS a sostegno dell'obbligo contributivo dei professionisti iscritti all'albo.
art. 44, comma 2, D.L. 269/2003 conv. in L. 326/2003
La Corte precisa che disciplina la diversa ipotesi del lavoro autonomo occasionale e non governa il caso dell'attività abituale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il motivo era formulato come violazione di legge, ma la questione decisiva atteneva all'accertamento di fatto dell'abitualità.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
L'accertamento dell'abitualità è una questione di fatto censurabile solo entro i limiti del vizio motivazionale.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata e la comunicazione della proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Per il professionista iscritto ad albo ma non alla cassa di categoria, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, dell'attività professionale che generi redditi non assoggettati a contribuzione presso la cassa di riferimento.
- Il superamento della soglia di euro 5.000 rileva per il lavoro autonomo occasionale; non è invece decisivo quando l'attività sia svolta con caratteri di abitualità.
- L'abitualità dell'attività professionale è un accertamento di fatto che può essere desunto da indici presuntivi diversi, come iscrizione all'albo, partita IVA, organizzazione dei mezzi o livello dei redditi, senza che uno solo di tali elementi sia di per sé decisivo.
- Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici allegati dalle parti e non si estende alle valutazioni o qualificazioni giuridiche, come la sussistenza del requisito di abitualità.
- In sede di legittimità, una censura che miri a sovvertire l'accertamento dell'abitualità, sotto la veste della violazione di legge, è inammissibile se in realtà tende a rimettere in discussione un giudizio di fatto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23590/2021 del 31/08/2021
- ordinanza_civile · 31 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23591/2021 del 31/08/2021
- ordinanza_civile · 31 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23592/2021 del 31/08/2021
- ordinanza_civile · 31 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23593/2021 del 31/08/2021
- ordinanza_civile · 31 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23594/2021 del 31/08/2021
- ordinanza_civile · 31 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23595/2021 del 31/08/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →