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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10516/2024 del 18/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società impugnava una cartella di pagamento emessa per IVA, IRES e IRAP relative all'anno d'imposta 2004. La cartella non era il primo atto della riscossione, ma seguiva un precedente avviso di accertamento già impugnato e parzialmente annullato in sede giurisdizionale dalla commissione tributaria provinciale. In appello la società aveva sostenuto, da un lato, il difetto di motivazione della cartella per mancata indicazione analitica dei conteggi di imposta e sanzioni e, dall'altro, la violazione della disciplina della riscossione frazionata, deducendo che la cartella si sarebbe aggiunta a una precedente iscrizione provvisoria a ruolo ex art. 15 d.P.R. 602/1973, con conseguente illegittimo cumulo di pretese oltre i limiti dell'art. 68 d.lgs. 546/1992. Con il ricorso per cassazione la società ha riproposto tre censure: violazione degli artt. 7 e 17 l. 212/2000 e art. 3 l. 241/1990 sulla motivazione della cartella; violazione dell'art. 68, comma 1, d.lgs. 546/1992 per duplicazione della riscossione; nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente in relazione alla corretta applicazione dell'art. 68.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, trattandosi di cartella emessa non come primo atto ma in esecuzione di una precedente decisione sul tributo, era sufficiente il richiamo al titolo giudiziale da cui derivava la riscossione, senza necessità di motivazione rafforzata o di conteggi dettagliati. Ha dichiarato in parte infondati e in parte inammissibili il secondo e il terzo motivo: ha chiarito che l'iscrizione provvisoria ex art. 15 d.P.R. 602/1973 e la riscossione frazionata ex art. 68 d.lgs. 546/1992 operano su piani distinti; se interviene una sentenza che annulla in tutto o in parte l'atto presupposto, l'ente impositore e il giudice devono adeguarsi alla statuizione giudiziale, con eventuale sgravio o rimborso dell'eccedenza, ma la doglianza della società non colpiva correttamente il titolo pertinente e comunque non era supportata dalla prova di pagamenti pregressi già effettuati e non considerati. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate; nulla è stato disposto nei rapporti con l'agente della riscossione rimasto intimato e non costituito.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro per dedurre la violazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente.

  • art. 7 l. 212/2000

    Invocato per contestare la motivazione della cartella di pagamento.

  • art. 17 l. 212/2000

    Invocato insieme all'art. 7 l. 212/2000 per censurare la motivazione dell'atto impositivo/riscossivo.

  • art. 3 l. 241/1990

    Invocato per sostenere l'insufficienza della motivazione della cartella.

  • art. 68 d.lgs. 546/1992

    Regola la riscossione frazionata del tributo nella pendenza del processo tributario; in caso di accoglimento del ricorso contro l'atto presupposto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto alla sentenza di primo grado deve essere rimborsato d'ufficio o sgravato.

  • art. 15 d.P.R. 602/1973

    Disciplina la riscossione del tributo nella fase amministrativa mediante iscrizione provvisoria a ruolo in base ad accertamenti non definitivi; opera su un piano distinto rispetto all'art. 68 d.lgs. 546/1992.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Invocato per denunciare la supposta motivazione inesistente o apparente della sentenza impugnata.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione delle decisioni giudiziarie.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Richiamato per evidenziare la necessità di specifica indicazione e allegazione dei fatti e documenti posti a fondamento del motivo di ricorso.

Massime di principio

  • Quando una cartella di pagamento non costituisce il primo atto della riscossione ma segue un titolo giudiziale, ancorché provvisorio, è sufficiente un motivato richiamo a quel titolo, senza che occorra una motivazione rafforzata con analitici conteggi di imposta e sanzioni.
  • L'iscrizione provvisoria a ruolo ex art. 15 d.P.R. 602/1973 e la riscossione frazionata ex art. 68 d.lgs. 546/1992 hanno ambiti applicativi distinti: la seconda si coordina con la pendenza del giudizio tributario e con la statuizione del giudice sull'atto presupposto.
  • Se il giudice tributario annulla in tutto o in parte l'atto impositivo presupposto, l'amministrazione deve conformarsi alla decisione adottando gli sgravî o disponendo il rimborso dell'eventuale eccedenza, anche prima del passaggio in giudicato della sentenza.
  • La deduzione di un illegittimo cumulo tra riscossione provvisoria e riscossione frazionata deve confrontarsi con il corretto titolo della pretesa contestata e, quando si invochi la riduzione o l'eliminazione dell'importo dovuto, grava sul contribuente l'onere di provare i pagamenti già eseguiti e la loro incidenza sull'importo richiesto.
  • Una censura di motivazione apparente non è fondata quando la sentenza di merito esplicita, anche per relationem a precedenti giurisprudenziali, il percorso logico-giuridico seguito e la ragione della soluzione adottata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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