Cassazione Civile, Ordinanza n. 25040/2023 del 22/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Agenzia fiscale)
La controversia
La lite origina dall'impugnazione di una cartella di pagamento per IRAP e IVA relative all'anno 2005, emessa a seguito di controllo automatizzato, con addebito anche di sanzioni accessorie. La contribuente aveva contestato la legittimità della pretesa sostenendo che, in relazione agli eventi sismici dell'ottobre 2002 nella provincia di Catania, trovasse applicazione la sospensione/agevolazione degli adempimenti tributari e che la pretesa fosse comunque infondata ai sensi dell'art. 1, comma 1011, L. n. 296/2006. I giudici di merito avevano accolto il ricorso e respinto l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sul contenuto della sentenza e sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; (2) violazione dell'art. 1, comma 1011, L. n. 296/2006, degli artt. 107 e 108 TFUE, della decisione della Commissione europea sugli aiuti di Stato e del regolamento UE n. 1407/2013, nonché omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., assumendo che la CTR non avesse affrontato la questione, rilevante e prioritaria, dell'IVA e della compatibilità dell'agevolazione con il mercato interno, tema che avrebbe imposto la sospensione del processo in pendenza del procedimento unionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo che la motivazione della sentenza di merito fosse meramente apparente, perché il ragionamento decisorio era comunque percepibile e idoneo a integrare il minimo costituzionale di motivazione. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la sentenza impugnata non si era pronunciata sulla questione degli aiuti di Stato e sulla compatibilità dell'agevolazione con il mercato interno, questione decisiva ai fini della soluzione della controversia. Per tale ragione ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza; la Corte esclude che, nel caso concreto, vi sia stata motivazione apparente
art. 111 Cost.
la censura di nullità per difetto assoluto di motivazione è respinta perché la motivazione raggiunge il minimo costituzionale
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
la Corte afferma che la sentenza impugnata non è nulla per difetto assoluto di motivazione
la mancata pronuncia sulla questione degli aiuti di Stato integra omessa pronuncia su tema decisivo
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro del vizio processuale dedotto
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato per la violazione di legge dedotta sul regime dell'agevolazione e del diritto UE
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato nel ragionamento sul vizio di motivazione apparente
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamato come base del controllo automatizzato da cui è scaturita la cartella
richiamato come base del controllo automatizzato relativo all'IVA
art. 1, comma 1011, L. n. 296/2006
norma agevolativa oggetto della controversia, la cui compatibilità con il mercato interno e con il regime degli aiuti di Stato doveva essere esaminata
richiamato dalla ricorrente come norma che avrebbe imposto la sospensione del giudizio
richiamato dalla ricorrente in combinazione con la sospensione del processo tributario
artt. 107 e 108 TFUE
richiamati per la disciplina degli aiuti di Stato e della loro compatibilità con il mercato interno
regolamento (UE) n. 1407/2013
richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina degli aiuti di Stato de minimis
Decisione Commissione europea 14/08/2015
richiamata come atto europeo che la sentenza di merito avrebbe dovuto esaminare
Decisione C 7128 FINAL del 17 ottobre 2012
richiamata come avvio della procedura formale di indagine sugli aiuti di Stato
Cass. Sez. 1, n. 6758/2022
citata per definire il vizio di motivazione apparente
Cass. Sez. U, n. 8053/2014
citata sul minimo costituzionale della motivazione
Cass. Sez. 1, n. 16519/2021
citata a conferma del medesimo principio
Cass. Sez. 3, n. 2151/2021
citata per affermare che il mancato esame di un provvedimento indispensabile alla decisione integra vizio rilevante
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il percorso logico seguito dal giudice; non basta la sinteticità se il ragionamento decisorio resta percepibile e raggiunge il minimo costituzionale.
- Integra omessa pronuncia il mancato esame di una questione ritualmente devoluta e decisiva per la soluzione della controversia, specie quando investe la compatibilità di una agevolazione fiscale con la disciplina unionale sugli aiuti di Stato.
- Quando la decisione dipende dall'applicabilità di un regime agevolativo che può interferire con il diritto UE sugli aiuti di Stato, il giudice di merito deve affrontare espressamente la questione della compatibilità con il mercato interno; la sua pretermissione comporta cassazione con rinvio.
- Nel processo tributario, la mancata considerazione di un atto o di un provvedimento europeo rilevante e indispensabile alla decisione integra un vizio censurabile in cassazione.
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