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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00069/2026 del 02/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un giudicato tributario che aveva riconosciuto al de cuius il diritto al rimborso del 90% delle imposte dirette versate nel triennio 1990-1992, in relazione al beneficio fiscale previsto per eventi calamitosi (sisma 1990). La coerede ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione integrale della sentenza passata in giudicato, ma il giudice di appello ha respinto il ricorso ritenendo che, in base all’art. 1, comma 665, della l. n. 190/2014, non fosse possibile procedere oltre il limite delle somme stanziate e che, esaurite le risorse, non potesse essere emesso alcuno speciale ordine di pagamento in conto sospeso. Con il ricorso per cassazione la parte ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996 e dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190/2014, sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso l’applicabilità della procedura di ottemperanza secondo l’orientamento di legittimità consolidato, che impone al giudice di attivare, in caso di incapienza dei fondi, le procedure di contabilità pubblica, anche mediante nomina di commissario ad acta e emissione di ordine di pagamento in conto sospeso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha preliminarmente ribadito che ciascun coerede può agire per l’intero credito ereditario o per la quota di spettanza, senza litisconsorzio necessario con gli altri coeredi, poiché il credito del de cuius entra nella comunione ereditaria. Nel merito, ha affermato che il giudice dell’ottemperanza, una volta verificata l’incapienza dei fondi stanziati per i rimborsi fiscali collegati agli eventi calamitosi, deve adottare determinazioni specifiche per assicurare l’integrale esecuzione del giudicato, inclusa la nomina di un commissario ad acta e l’attivazione delle procedure di contabilità pubblica, compreso lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996

    Ritenuto applicabile, in coordinamento con la disciplina speciale sui rimborsi per eventi calamitosi, quale base per l’attivazione delle procedure esecutive in sede di ottemperanza quando i fondi risultino incapienti.

  • art. 1, comma 665, l. n. 190/2014

    Norma speciale sui rimborsi fiscali per eventi calamitosi; va interpretata nel senso che, se i fondi stanziati non bastano, il giudice deve comunque assicurare l’integrale esecuzione del giudicato mediante gli strumenti di contabilità pubblica, senza ammettere una falcidia del credito accertato.

  • art. 16-octies d.l. n. 91/2017

    Indicata come modifica della disciplina dei fondi per i rimborsi, rilevante ai fini della procedura di ottemperanza.

  • art. 29 d.l. n. 162/2019

    Indicata come ulteriore modifica della disciplina dei fondi per i rimborsi, rilevante ai fini della procedura di ottemperanza.

  • art. 70 d.lgs. n. 546/1992

    Fondamento del giudizio tributario di ottemperanza, utilizzabile per l’esecuzione del giudicato sul diritto al rimborso d’imposte.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata quale parametro del motivo di ricorso per cassazione, per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 3, comma 7, l. n. 89/2001

    Richiamato dalla CTR in raffronto, ma la Corte di cassazione non ne fa applicazione diretta nella decisione; viene menzionato solo nel ragionamento della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario di ottemperanza volto all’esecuzione del giudicato che riconosce un rimborso d’imposta per benefici fiscali connessi a eventi calamitosi, il giudice deve verificare la disponibilità dei fondi appositamente stanziati e, se questi risultano incapienti, deve attivare tutte le procedure di contabilità pubblica necessarie a dare integrale esecuzione alla decisione.
  • L’insufficienza degli stanziamenti non legittima una riduzione sostanziale del credito tributario già definitivamente accertato in giudicato, poiché la disciplina va interpretata in modo conforme ai principi costituzionali e convenzionali di tutela del diritto patrimoniale.
  • In sede di ottemperanza, il giudice può e deve nominare un commissario ad acta e disporre gli adempimenti necessari, incluso lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso, quando ciò sia funzionale a rendere effettivo il comando giudiziale.
  • Il coerede, in quanto partecipante alla comunione ereditaria del credito del de cuius, può agire singolarmente per l’intero credito o per la quota di propria spettanza, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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