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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19862/2022 del 20/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione, nei confronti di una società estera priva di stabile organizzazione in Italia, una plusvalenza realizzata con la vendita di terreni edificabili siti in Alessandria, oltre a Irap e sanzioni. La società aveva omesso la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2004. In primo grado il ricorso fu respinto; in appello la decisione fu riformata solo in punto di Irap. In cassazione la contribuente ha proposto sette motivi: (1) violazione del Tuir per aver la CTR qualificato come reddito d’impresa, e quindi tassato ex art. 86 Tuir, una plusvalenza realizzata da soggetto non residente senza stabile organizzazione; (2) omesso esame del fatto decisivo consistente nel mancato esercizio di attività commerciale in Italia e nell’erronea qualificazione della plusvalenza come reddito d’impresa; (3) violazione del d.P.R. n. 600/1973 per l’asserita incompetenza dell’ufficio di Padova a emettere l’accertamento; (4) omesso esame dello stesso fatto decisivo ai fini della correttezza dello strumento di accertamento; (5) e (6) violazione delle norme sulla competenza territoriale degli uffici fiscali, sostenendo che avrebbe dovuto operare l’ufficio di Alessandria e non quello di Padova; (7) violazione delle norme sulla determinazione della plusvalenza, per non aver l’Ufficio tenuto conto dei costi di acquisizione dei beni.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondato, e in parte carente di interesse, il primo motivo perché anche per un ente non residente senza stabile organizzazione i redditi di natura commerciale, se ricadono nelle categorie del titolo I del Tuir, vanno determinati secondo le relative regole, e le plusvalenze patrimoniali concorrono a formare il reddito imponibile come redditi d’impresa. Ha respinto i motivi secondo-terzo-quarto perché la società, al momento della vendita, esercitava un’impresa commerciale e la cessione dei terreni edificabili era atto riconducibile a tale attività; la mancanza di stabile organizzazione in Italia non impedisce che atti compiuti nel territorio nazionale siano imputati all’esercizio dell’impresa. Ha respinto i motivi quinto-sesto perché l’ufficio di Padova era legittimato a procedere: la società, pur trasferita all’estero, aveva continuato per anni a versare imposte usando il vecchio codice fiscale collegato alla sede padovana, comportamento interpretato come sostanziale elezione del domicilio fiscale e quindi come elemento di affidamento/collegamento con quell’ufficio; inoltre, in assenza di stabile organizzazione, non vi era un criterio legale rigido idoneo a escludere tale competenza. Ha respinto il settimo motivo perché dal contratto di vendita risultava che i terreni erano stati acquistati per usucapione, sicché non vi erano costi di acquisto da considerare nella determinazione della plusvalenza, correttamente pari all’intero prezzo di cessione. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 151, comma 2, d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la disciplina dei redditi delle società non residenti; la Corte non ne accoglie la lettura difensiva e ribadisce la tassabilità dei redditi d’impresa secondo le regole del Tuir.

  • art. 152 d.P.R. n. 917/1986

    "in mancanza di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati secondo le disposizioni del titolo I, relative alle categorie nelle quali rientrano"

    Per le società non residenti senza stabile organizzazione in Italia i redditi imponibili si determinano secondo le regole del titolo I riferite alla categoria reddituale di appartenenza, ivi comprese le plusvalenze patrimoniali riconducibili al reddito d’impresa.

  • art. 56, comma 1, d.P.R. n. 917/1986

    Il reddito d’impresa si determina secondo le disposizioni della sezione I del capo II del titolo II del Tuir, salve le deroghe del capo VI del titolo I.

  • art. 55, comma 1, d.P.R. n. 917/1986

    Sono redditi d’impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali.

  • art. 2195 c.c.

    L’esercizio di impresa commerciale ricorre quando l’attività rientra tra quelle indicate nell’art. 2195 c.c. o in attività ausiliarie.

  • art. 86 d.P.R. n. 917/1986

    Le plusvalenze patrimoniali realizzate mediante cessione di beni relativi all’impresa concorrono a formare il reddito imponibile anche della società non residente senza stabile organizzazione.

  • art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    La Corte esclude che vi sia stata violazione delle norme sull’accertamento induttivo/analitico, ritenendo legittimo l’avviso emesso a fronte della plusvalenza accertata.

  • art. 41 d.P.R. n. 600/1973

    Esclusa la violazione della norma sull’accertamento nei confronti dei soggetti obbligati a dichiarazione omessa.

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente nel settimo motivo; la Corte ritiene comunque corretta la determinazione della plusvalenza e non riscontra violazioni.

  • art. 31, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    Radica la competenza dell’ufficio sulla base del domicilio fiscale; nel caso concreto la Corte valorizza il comportamento della contribuente come sostanziale collegamento con l’ufficio di Padova.

  • art. 58 d.P.R. n. 600/1973

    Concorre alla determinazione del domicilio fiscale e quindi della competenza territoriale dell’ufficio.

  • art. 59, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    Il contribuente può chiedere la variazione del domicilio fiscale in comune diverso da quello previsto dalla regola generale; la Corte lo richiama per affermare la non rigidità del criterio territoriale.

  • art. 59, comma 3, d.P.R. n. 600/1973

    La mancata adozione di un formale provvedimento di variazione del domicilio fiscale non incide nel caso concreto, poiché la contribuente aveva comunque instaurato rapporti fiscali con l’ufficio di Padova.

  • art. 10, comma 1, L. n. 212/2000

    I rapporti tra contribuente e amministrazione devono essere improntati a buona fede e collaborazione; la Corte usa il principio per stigmatizzare il comportamento contrario a buona fede della contribuente.

  • art. 6, comma 4, L. n. 212/2000

    Richiamato nel settimo motivo; la Corte non ne ravvisa una violazione in tema di determinazione della plusvalenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Dà luogo, in caso di rigetto del ricorso, all’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il parametro per l’ulteriore importo del contributo unificato richiamato nel dispositivo.

Massime di principio

  • Per le società non residenti prive di stabile organizzazione, i redditi prodotti in Italia non sfuggono alla qualificazione per categorie del titolo I Tuir; se l’operazione è riconducibile all’esercizio di impresa commerciale, la plusvalenza deriva da reddito d’impresa ed è tassabile secondo l’art. 86 Tuir.
  • La stabile organizzazione non è condizione necessaria perché un soggetto estero sia titolare di un’impresa commerciale e perché atti compiuti in Italia siano imputabili all’esercizio dell’impresa; ciò che conta è la riconducibilità oggettiva dell’atto all’attività commerciale svolta dal soggetto.
  • La censura sulla corretta qualificazione del reddito è inammissibilmente o comunque infondatamente generica quando non chiarisce quale concreto vantaggio fiscale sarebbe derivato dalla diversa disciplina invocata.
  • Ai fini della competenza dell’ufficio finanziario, il comportamento del contribuente può assumere rilievo sostanziale: l’uso reiterato di un codice fiscale collegato a una certa sede e il pagamento delle imposte presso un determinato ufficio possono valere come implicita elezione del domicilio fiscale o come comportamento incompatibile con la successiva contestazione della competenza di quell’ufficio, in applicazione di buona fede e correttezza.
  • Nella determinazione della plusvalenza, se il bene risulta acquistato per usucapione o comunque senza un costo di acquisto documentato e sostenuto, è legittimo assumere come plusvalenza imponibile l’intero corrispettivo di cessione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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