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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15829/2024 del 06/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il proprietario di un fondo agiva per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal proprio terreno a causa dello sversamento abusivo di rifiuti inerti, che assumeva essere stato materialmente compiuto da una società incaricata di lavori per conto del comune; chiedeva inoltre il ristoro dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dall'essere stato sottoposto a procedimento penale a seguito di un'ordinanza comunale di rimozione dei rifiuti che riteneva illegittima. Il tribunale riconosceva solo la responsabilità della società esecutrice dei lavori e negava quella del comune e della provincia; la corte d'appello confermava il rigetto delle domande verso provincia e comune, riformando solo le spese. Con il ricorso per cassazione venivano proposti otto motivi: con i primi tre si contestava l'esclusione della responsabilità della provincia, deducendo violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., dell'art. 112 c.p.c. e vizi motivazionali, sostenendo che l'ente provinciale avesse materialmente riversato rifiuti nel fondo durante la rimozione della neve e che la corte avesse valorizzato fatti non allegati e prove testimoniali trascurate; con i motivi dal quarto all'ottavo si censurava l'esclusione della responsabilità del comune, deducendo giudicato implicito sulla illegittimità dell'ordinanza, violazione dell'art. 112 c.p.c., della l. 241/1990, del d.lgs. 152/2006 e dei principi di legalità e giusto procedimento, oltre a omesso esame e violazione delle regole sulla non contestazione, assumendo che il comune avesse adottato l'ordinanza in assenza dei presupposti di urgenza e contingibilità e pur conoscendo la denuncia-querela contro la società ritenuta responsabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi con cui si criticava la valutazione di fatto compiuta dai giudici di merito sull'assenza di responsabilità della provincia, osservando che la censura sollecitava un nuovo esame del materiale istruttorio e che la corte territoriale aveva correttamente escluso un nesso causale imputabile all'ente. Ha inoltre ritenuto che la decisione di merito potesse valorizzare il fatto notorio relativo alle nevicate eccezionali e che le deposizioni testimoniali non fossero sindacabili in cassazione come fatto storico. Quanto al comune, la Corte ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità la doglianza sul preteso giudicato implicito e ha reputato infondati gli altri motivi: ha affermato che la corte d'appello poteva individuare, secondo iura novit curia, il fondamento normativo dell'ordinanza; ha ritenuto adeguatamente motivata la legittimità dell'ordinanza contingibile e urgente; ha escluso la violazione delle regole sulla non contestazione e ha giudicato non apparente la motivazione che negava la colpa dell'ente, non essendo provata la conoscenza, da parte del comune, dell'effettiva estraneità del ricorrente al fatto. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata per la mancata attività difensiva degli intimati; è stata invece dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità aquiliana richiede la prova di una condotta dolosa o colposa e del nesso causale; in difetto di prova del fatto imputabile all'ente, la domanda risarcitoria non può essere accolta.

  • art. 2051 c.c.

    La custodia della cosa o del bene non è sufficiente, da sola, a fondare la responsabilità se i fatti allegati e provati non consentono di imputare all'ente la causazione del danno.

  • art. 112 c.p.c.

    Non sussiste ultrapetizione quando il giudice qualifica giuridicamente i fatti e ricostruisce il fondamento normativo dell'atto entro il perimetro della domanda; la censura richiede specificità e confronto puntuale con la motivazione impugnata.

  • art. 115 c.p.c.

    La dedotta mancata contestazione deve essere sorretta dall'indicazione precisa delle fonti processuali da cui deriverebbe; altrimenti la doglianza è inammissibile.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove testimoniali e documentali appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale consentito.

  • art. 163 c.p.c.

    Richiamato solo come parametro formale della sufficienza delle allegazioni, ma la Corte evidenzia che le contestazioni sulla formulazione della domanda non superano il dato dell'accertamento di fatto compiuto in merito alla responsabilità della provincia.

  • art. 183 c.p.c.

    Le allegazioni e le difese svolte nelle memorie istruttorie non consentono in cassazione di trasformare in violazione di legge una censura che mira a rivalutare il merito.

  • art. 342 c.p.c.

    Il motivo di appello deve essere specifico; la mancanza di specificità può condurre all'inammissibilità della censura anche in sede di legittimità se il ricorrente non la supera con argomentazione puntuale.

  • art. 346 c.p.c.

    La questione non riproposta può considerarsi rinunciata, ma la relativa deduzione in cassazione deve essere specifica e completa; altrimenti è inammissibile.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo, non singole risultanze istruttorie come deposizioni testimoniali o documenti valutati dal giudice di merito.

  • art. 40 c.p.

    Richiamato dal ricorrente in tema di nesso causale, ma la Corte non ravvisa un errore giuridico nella ricostruzione del nesso da parte del giudice di merito.

  • art. 41 c.p.

    Richiamato dal ricorrente in tema di causalità, senza che ciò scalfisca l'accertamento di fatto sulla mancata imputabilità alla provincia.

  • art. 3, comma 2, L.R. Campania n. 13/1985

    La Corte lo utilizza come base normativa del potere sindacale di emanare ordinanze contingibili e urgenti in materia di sanità e ambiente.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione dell'ordinanza è ritenuta sufficiente in ragione dell'urgenza e del riferimento ai presupposti di legge; non viene ravvisata violazione dell'obbligo di motivazione.

  • art. 192 d.lgs. 152/2006

    È richiamato quale base dell'obbligo del proprietario responsabile, a titolo di dolo o colpa, di rimuovere i rifiuti; l'ordinanza è considerata coerente con tale disposizione.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità del procedimento, ma non è ravvisata alcuna violazione del diritto di difesa.

  • art. 103 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la legittimità dell'ordinanza, ma la Corte non vi ravvisa profili utili a sovvertire l'accertamento di merito.

  • art. 225 d.lgs. 152/2006

    Citato nel contenuto dell'ordinanza quale avvertimento sulla sanzione penale per l'inadempimento del provvedimento.

  • art. 2697 c.c.

    La mancanza di prova della colpa dell'ente impedisce l'accoglimento della pretesa risarcitoria.

  • art. 92 c.p.c.

    Il capo sulle spese viene confermato/riformato in appello; in cassazione la relativa censura non supera il vaglio di legittimità.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione, la domanda risarcitoria richiede la prova rigorosa di una condotta imputabile a titolo di dolo o colpa e del nesso causale tra tale condotta e il danno; la sola allegazione della posizione dell'ente proprietario o custode non basta.
  • Le censure di cassazione che mirano a contestare la valutazione delle prove, la credibilità dei testimoni o la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito sono inammissibili quando si risolvono in una richiesta di nuovo esame del merito.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda il fatto storico decisivo e non la singola risultanza istruttoria; una deposizione testimoniale non può essere invocata come "fatto omesso" se è stata comunque valutata nel ragionamento decisorio.
  • Il giudice di merito può qualificare giuridicamente i fatti e individuare il fondamento normativo applicabile secondo il principio iura novit curia, anche se la parte non ha richiamato espressamente la specifica norma nella motivazione dell'atto amministrativo contestato.
  • La censura di violazione del principio di non contestazione o dell'art. 346 c.p.c. deve essere sorretta da puntuale indicazione delle fonti processuali e del contenuto degli atti rilevanti; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • Un'ordinanza contingibile e urgente in materia ambientale può essere ritenuta legittima quando sia adeguatamente motivata sui presupposti di urgenza, necessità e obbligo di rimozione dei rifiuti, e quando il procedimento non consenta un previo avviso incompatibile con l'urgenza.
  • La responsabilità dell'ente per un ordine amministrativo asseritamente illegittimo non può essere affermata se non è provato che l'atto sia stato adottato con consapevolezza della non riferibilità del fatto al destinatario e che da esso sia derivato causalmente il danno lamentato.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniProve
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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