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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29835/2022 del 12/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia riguarda la pretesa dell'INPS di ottenere contributi dovuti per l'anno 2010 alla Gestione separata, con applicazione delle sanzioni civili, nei confronti di un avvocato che svolgeva attività libero-professionale ma non risultava obbligato all'iscrizione alla Cassa Forense per quella specifica attività. La Corte d'appello aveva ritenuto dovuta l'iscrizione alla Gestione separata e aveva respinto l'eccezione di prescrizione, individuandone il dies a quo nella data di presentazione della dichiarazione dei redditi e ravvisando anche una sospensione ex art. 2941 n. 8 c.c. per omessa compilazione del quadro RR. Il ricorrente ha impugnato la sentenza con tre motivi: 1) violazione dell'art. 3, comma 9, l. n. 335/1995 e dell'art. 2935 c.c., sostenendo che la prescrizione dovesse decorrere dalla scadenza del termine di versamento e non dalla dichiarazione dei redditi; 2) violazione dell'art. 2941 n. 8 c.c. e dell'art. 3, comma 9, l. n. 335/1995, deducendo che la sospensione fosse questione nuova e che la mera omissione del quadro RR non integrasse occultamento doloso; 3) violazione della normativa sulla Gestione separata e sull'iscrizione previdenziale degli avvocati, contestando nel merito l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista non tenuto all'iscrizione alla Cassa Forense.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il terzo motivo, confermando il principio per cui gli avvocati che esercitano attività libero-professionale priva del carattere dell'abitualità e che non sono tenuti all'iscrizione alla Cassa Forense devono comunque iscriversi alla Gestione separata INPS, in forza del principio di universalizzazione della copertura assicurativa. Ha invece accolto il primo e il secondo motivo, ribadendo che la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine per il versamento e non dalla dichiarazione dei redditi, e che non è configurabile un automatismo tra mancata compilazione del quadro RR e occultamento doloso del debito contributivo, essendo necessaria una valutazione di merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 9, L. n. 335/1995

    richiamato per la disciplina della prescrizione dei contributi previdenziali; la Corte ne esclude una decorrenza legata alla dichiarazione dei redditi e ribadisce il dies a quo alla scadenza del pagamento.

  • art. 2935 c.c.

    la prescrizione inizia a decorrere quando il diritto può essere fatto valere; per i contributi Gestione separata ciò coincide con il termine di versamento.

  • art. 2941 n. 8 c.c.

    la sospensione per occultamento doloso del debito non opera automaticamente per la sola omissione del quadro RR; occorre un accertamento di merito.

  • art. 2, comma 26, L. n. 335/1995

    fondamento dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i professionisti non coperti da altra previdenza obbligatoria con posizione previdenziale effettiva.

  • art. 18, comma 4, D.Lgs. n. 241/1997

    i versamenti dei contributi devono essere effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

  • art. 55, R.D.L. n. 1827/1935

    i contributi obbligatori si prescrivono dal giorno in cui dovevano essere versati.

  • art. 116, comma 8, lett. a), L. n. 388/2000

    richiamato dalla sentenza di appello per l'applicazione delle sanzioni civili sulle somme pretese dall'INPS.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    usato come parametro di censura per violazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    indicato dalla Corte per delimitare il sindacato sulla valutazione di merito relativa all'occultamento doloso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale non partecipato davanti alla Corte di cassazione.

  • art. 2, commi 25 e 26, L. n. 335/1995

    parte della disciplina richiamata nel terzo motivo per la sussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata.

  • art. 18, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011

    norma richiamata nel terzo motivo in tema di previdenza dei professionisti.

  • art. 3 D.Lgs. n. 103/1996

    richiamato nel terzo motivo quale disciplina previdenziale di settore.

  • art. 8 D.Lgs. n. 103/1996

    richiamato nel terzo motivo quale disciplina previdenziale di settore.

  • art. 22, commi 1 e 3, L. n. 576/1980

    richiamato nel terzo motivo con riferimento alla Cassa Forense.

  • art. 6 D.M. n. 281/1996

    richiamato nel terzo motivo quale fonte regolamentare pertinente all'iscrizione previdenziale.

  • art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003

    richiamato nel terzo motivo in materia di previdenza dei professionisti.

Massime di principio

  • Per i contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine entro cui il contributo deve essere versato, non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
  • La dichiarazione fiscale del professionista è una mera dichiarazione di scienza e non costituisce presupposto del credito contributivo; il fatto generatore dell'obbligazione è la produzione del reddito, ma il dies a quo prescrizionale resta ancorato alla scadenza del pagamento.
  • La sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito contributivo non può essere desunta automaticamente dalla mancata compilazione del quadro RR, essendo necessario un accertamento in concreto del giudice di merito.
  • Gli avvocati che svolgono attività libero-professionale non abituale e non sono tenuti all'iscrizione alla Cassa Forense devono comunque iscriversi alla Gestione separata INPS, se non esiste altra copertura previdenziale obbligatoria idonea a costituire una posizione previdenziale a loro beneficio.
  • Ai fini dell'esclusione dall'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, rileva solo un versamento contributivo che sia effettivamente idoneo a creare una correlata prestazione previdenziale in favore del lavoratore autonomo.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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