Cassazione Civile, Ordinanza n. 29765/2022 del 12/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte istante)
La controversia
La controversia trae origine da una domanda di equo indennizzo ex L. n. 89 del 2001 per l'irragionevole durata di un giudizio di equa riparazione iniziato nel 2009 davanti alla Corte d'appello di Roma e definito nel 2016. Dopo una pronuncia di incompetenza della Corte d'appello di Roma, l'opposizione è stata rigettata; il successivo regolamento di competenza è stato respinto dalla Cassazione. Il giudizio è quindi stato riassunto davanti alla Corte d'appello di Perugia, che però ha dichiarato inammissibile la domanda ritenendo necessario, prima della trattazione collegiale, ottenere un nuovo decreto monocratico. Il ricorrente ha impugnato tale decisione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 5-ter L. n. 89 del 2001 e degli artt. 38, 50 e 645 c.p.c., sostenendo che, una volta esaurita la fase monocratica e introdotto il giudizio di opposizione, la riassunzione dovesse avvenire direttamente davanti al collegio senza necessità di reiterare la fase monitoria.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto erronea la dichiarazione di inammissibilità perché, nel procedimento di equa riparazione, la fase monocratica è seguita da un giudizio di opposizione a cognizione piena dinanzi al collegio; se interviene una declinatoria di competenza, la parte deve riassumere il giudizio davanti al giudice indicato come competente in sede collegiale, senza dover richiedere un nuovo decreto monocratico. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
prevede la fase monocratica del procedimento di equa riparazione, che si esaurisce con il decreto iniziale
l'opposizione al collegio non è un mezzo di impugnazione limitato ai motivi di censura, ma lo strumento per il pieno contraddittorio sulla domanda indennitaria
richiamato dal ricorrente in relazione alle questioni di competenza
richiamato dal ricorrente in relazione alla riassunzione del giudizio davanti al giudice competente
richiamato in via analogica alla struttura oppositiva del procedimento monitorio
utilizzato per la riassunzione del giudizio dopo il rigetto del regolamento di competenza
richiamato nella motivazione per escludere il regolamento di competenza d'ufficio nella fase monitoria
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, la fase monocratica e la successiva opposizione costituiscono un unico procedimento articolato in due fasi, con cognizione piena nella fase collegiale.
- L'opposizione ex art. 5-ter L. n. 89 del 2001 non è un'impugnazione del decreto monocratico, ma il mezzo processuale che apre il contraddittorio pieno sulla fondatezza della domanda indennitaria.
- Una volta esaurita la fase monocratica e instaurato il giudizio di opposizione, se interviene una questione di competenza o una declinatoria, la parte deve riassumere il giudizio dinanzi al giudice collegiale indicato come competente, senza dover ripetere la fase monitoria.
- La declaratoria di incompetenza del giudice inizialmente adito non fa nascere un nuovo giudizio autonomo se la causa viene riassunta: prosegue il medesimo procedimento originario davanti al giudice competente.
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