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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29745/2022 del 12/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)

La controversia

La controversia origina da una delibera Consob che, all'esito di procedimento sanzionatorio ex art. 195 TUF, ha irrogato a un esponente apicale di un istituto bancario una sanzione pecuniaria complessiva di euro 250.000 per una serie di violazioni concernenti: adeguatezza delle operazioni di investimento, finanziamenti alla clientela finalizzati all'acquisto di azioni proprie, gestione degli ordini di vendita delle azioni della banca, procedure di pricing delle azioni e omesse/infedeli informazioni fornite alla Consob in occasione di un aumento di capitale. L'interessato ha proposto opposizione, respinta dalla Corte d'appello. In cassazione ha dedotto, con quattro motivi, principalmente: 1) violazione del diritto di accesso e del contraddittorio per il mancato accesso agli atti acquisiti in ispezione; 2) errata individuazione della disciplina della responsabilità del direttore generale e degli organi apicali della banca; 3) erronea attribuzione a titolo di dolo delle violazioni contestate, in assenza dei presupposti soggettivi richiesti; 4) in sostanza, contestazione della sussistenza della propria responsabilità per omessa vigilanza e della legittimità della sanzione. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato, poiché la richiesta di accesso era generica e non veniva dimostrata una concreta lesione del diritto di difesa; ha richiamato il carattere procedimentale, e non processuale, delle garanzie del contraddittorio nel procedimento sanzionatorio Consob e la necessità di una specifica rilevanza dei documenti richiesti. Ha poi respinto i motivi relativi alla responsabilità soggettiva, affermando che nel settore bancario il dovere di agire informati e di vigilare sui rischi e sulle scelte gestionali grava anche sui consiglieri non esecutivi e, a maggior ragione, sul direttore generale, che risponde quando non intervenga per impedire violazioni o attenuarne le conseguenze; ha inoltre ritenuto corretta la sussistenza dell'elemento soggettivo in base agli accertamenti di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza della Corte d'appello che aveva respinto l'opposizione alla sanzione Consob. Ha ritenuto inammissibile e infondata la doglianza sull'accesso agli atti, perché non specifica e priva di dimostrazione di un pregiudizio concreto al diritto di difesa; ha considerato infondati i motivi sulla responsabilità soggettiva, ribadendo che nel governo della banca gli organi apicali e i consiglieri non esecutivi hanno un dovere di informarsi e vigilare, con possibile responsabilità per omissione quando non attivino i poteri/doveri connessi alla carica. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite e, trattandosi di ricorso successivo al 30 gennaio 2013 e rigettato, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 195 d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF)

    disciplina il procedimento sanzionatorio Consob; le garanzie del contraddittorio in tale fase hanno natura procedimentale e non processuale.

  • art. 21, comma 1, lett. a) e d), d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF)

    richiamato come base delle violazioni relative a correttezza, trasparenza, adeguatezza e gestione degli ordini/funzionamento dell'intermediario.

  • art. 15 Regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob

    richiamato per le carenze procedurali nella valutazione di adeguatezza e nelle procedure interne dell'intermediario.

  • artt. 39, 40 e 49 Regolamento Intermediari n. 16190/2007

    richiamati per la disciplina della profilatura, della valutazione di adeguatezza e della gestione/priorità degli ordini.

  • art. 8, comma 1, d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF)

    richiamato in relazione agli obblighi informativi verso Consob durante l'aumento di capitale.

  • art. 4, comma 10, d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF)

    interpretato in senso non ostativo all'accesso ai documenti realmente posti a fondamento della contestazione, ma non a un'istanza generica e indistinta su atti irrilevanti per la difesa.

  • artt. 22, comma 3, e 24, commi 1, 3 e 7, L. n. 241 del 1990

    invocati per l'accesso agli atti; la Corte ha escluso che fondassero un diritto a un accesso generico e non circoscritto.

  • art. 53, par. 1, Direttiva 2013/36/UE

    richiamato per ribadire che la divulgazione di informazioni riservate richiede un'istanza specifica e la plausibile pertinenza dei dati rispetto a un procedimento individuato.

  • art. 2381 c.c.

    richiamato per il dovere degli amministratori di agire informati; la Corte ne valorizza il rilievo anche per gli organi apicali bancari.

  • art. 2392 c.c.

    utilizzato per affermare che gli amministratori rispondono se, conoscendo fatti pregiudizievoli, non fanno quanto possibile per impedirli o attenuarli.

  • art. 2396 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla responsabilità del direttore generale.

  • art. 42 c.p.

    invocato dal ricorrente per contestare l'imputazione soggettiva a titolo di dolo.

  • art. 43 c.p.

    invocato dal ricorrente per contestare la configurazione del dolo rispetto alle violazioni amministrative.

  • art. 3 L. n. 689 del 1981

    richiamato per l'elemento soggettivo degli illeciti amministrativi; la Corte conferma la necessità del relativo accertamento, ma lo reputa integrato nel caso concreto.

  • art. 8 L. n. 689 del 1981

    richiamato nella sentenza di merito in tema di unità del progetto e cumulo delle sanzioni, senza accoglimento della tesi difensiva.

  • art. 1 L. n. 689 del 1981

    richiamato come principio di tipicità e riserva di legge in materia di sanzioni amministrative.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002 sull'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel procedimento sanzionatorio Consob, il diritto di accesso e le garanzie difensive non si estendono in modo indiscriminato a tutta la documentazione in possesso dell'Autorità: l'istanza deve essere specifica, circoscritta e riferita a documenti concretamente rilevanti per la difesa; la mera allegazione generica di lesione del contraddittorio è inammissibile.
  • Le garanzie del contraddittorio nel procedimento amministrativo sanzionatorio hanno natura procedimentale e non equivalgono al contraddittorio processuale tra parti in posizione paritaria; ai fini convenzionali, è sufficiente che l'interessato possa sottoporre la questione a un giudice indipendente con piena giurisdizione.
  • Nel settore bancario il dovere di agire informati e di vigilare sui rischi e sulle scelte gestionali grava anche sugli organi non esecutivi e, a maggior ragione, sugli organi apicali con funzioni gestorie; la responsabilità può derivare anche da omissione, quando non si intervenga per impedire violazioni già conoscibili con l'ordinaria diligenza richiesta dalla carica.
  • L'accertamento dell'elemento soggettivo degli illeciti amministrativi finanziari deve tenere conto della particolare pregnanza dei doveri di controllo e monitoraggio propri del governo bancario; non è sufficiente invocare una posizione non operativa se dagli atti emerge la possibilità concreta di conoscere i fatti pregiudizievoli e di attivarsi per evitarli.
  • In presenza di una struttura aziendale priva di procedure interne adeguate e di controlli effettivi, la responsabilità degli apicali può fondarsi sulla mancata attivazione rispetto a prassi operative scorrette o elusive, specie quando esse incidano sulla correttezza dei servizi di investimento, sulla gestione degli ordini e sulla determinazione del prezzo degli strumenti finanziari.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaContenzioso tributario
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

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