Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29764/2022 del 12/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cittadino)

La controversia

Un soggetto aveva proposto opposizione avverso una ordinanza-ingiunzione amministrativa di ingente importo, emessa a seguito di indagini penali per asserita violazione di normativa in materia doganale/finanziaria. Dopo la sospensione del giudizio in attesa dell'esito del processo penale, conclusosi con proscioglimento, il giudizio era stato riassunto e l'opposizione accolta; tuttavia il giudice di merito aveva compensato e poi liquidato le spese del doppio grado con importi complessivi, senza separare analiticamente onorari, diritti e spese e senza fare riferimento al valore della causa. Il ricorrente ha impugnato in cassazione solo il capo sulle spese, denunciando: 1) violazione delle norme sulla liquidazione delle spese e sui parametri professionali, sostenendo che il valore della causa dovesse essere commisurato all'importo ingiunto e che dovesse applicarsi il criterio del disputatum; 2) violazione dell'art. 2233, comma 2, c.c. e dell'art. 36 Cost., per inadeguatezza della liquidazione rispetto all'attività svolta e al decoro professionale; 3) vizio di motivazione, per avere la sentenza omesso di spiegare lo scostamento dai minimi tariffari.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese. Ha ritenuto che, poiché la liquidazione giudiziale era avvenuta dopo l'entrata in vigore del D.M. n. 55/2014, il giudice d'appello avrebbe dovuto applicare i parametri vigenti al momento della decisione e liquidare separatamente, per ciascun grado, compensi, diritti/spese e relative voci, non potendo limitarsi a indicare importi complessivi. I secondi due motivi sono stati dichiarati assorbiti. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla condanna alle spese della parte soccombente.

  • art. 14 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla determinazione del valore della causa.

  • art. 24 L. n. 794/1942

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di liquidazione dei compensi professionali.

  • D.M. 8 aprile 2004 n. 127

    Richiamato per le previgenti tariffe professionali e per il principio di liquidazione separata delle voci.

  • art. 9, comma 2, D.L. 24 gennaio 2012 n. 1

    Richiamato nel motivo di ricorso sui parametri di liquidazione professionale.

  • art. 41 D.M. 20 luglio 2012 n. 140

    Richiamato nel motivo di ricorso sui parametri forensi.

  • art. 13, comma 6, L. n. 247/2012

    Richiamato nel motivo di ricorso sui compensi dell'avvocato.

  • artt. 4, 5 e 6 D.M. 10 marzo 2014 n. 55

    La Corte afferma che i parametri del D.M. n. 55/2014 si applicano alle liquidazioni giudiziali effettuate dopo la sua entrata in vigore, se la prestazione non era ancora completata.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    Invocato per sostenere l'inadeguatezza della liquidazione rispetto all'opera professionale e al decoro della professione.

  • art. 36 Cost.

    Richiamato insieme all'art. 2233 c.c. a tutela dell'adeguatezza del compenso professionale.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nel ricorso.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Invocato per denunciare la mancanza di motivazione della statuizione sulle spese.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per l'obbligo di motivazione della sentenza.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione e alla razionalità della decisione.

  • art. 336 c.p.c.

    La Corte precisa che, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione è investito anche della liquidazione delle spese del grado precedente.

Massime di principio

  • In tema di spese processuali, i parametri del D.M. n. 55/2014 si applicano alle liquidazioni giudiziali effettuate dopo la sua entrata in vigore, anche se l'attività difensiva è iniziata sotto la disciplina previgente, purché al momento dell'entrata in vigore la prestazione non sia ancora conclusa.
  • Se la sentenza di primo grado è stata resa prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 55/2014, per quel grado non si applicano i nuovi parametri; tuttavia, ove la decisione sia riformata in appello, il giudice dell'impugnazione che liquida anche le spese del primo grado deve applicare la disciplina vigente al momento della propria decisione.
  • La condanna alle spese deve essere accompagnata da una liquidazione analitica e separata delle singole voci, non essendo sufficiente un importo globale indistinto, perché altrimenti è impedito il controllo sulla correttezza della liquidazione e sul rispetto dei parametri applicabili.
  • La liquidazione del compenso professionale deve essere coerente con il valore della causa e con l'attività difensiva svolta; una motivazione che non consenta di comprendere il criterio seguito può integrare vizio di legittimità della statuizione sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.