Cassazione Civile, Ordinanza n. 29764/2022 del 12/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadino)
La controversia
Un soggetto aveva proposto opposizione avverso una ordinanza-ingiunzione amministrativa di ingente importo, emessa a seguito di indagini penali per asserita violazione di normativa in materia doganale/finanziaria. Dopo la sospensione del giudizio in attesa dell'esito del processo penale, conclusosi con proscioglimento, il giudizio era stato riassunto e l'opposizione accolta; tuttavia il giudice di merito aveva compensato e poi liquidato le spese del doppio grado con importi complessivi, senza separare analiticamente onorari, diritti e spese e senza fare riferimento al valore della causa. Il ricorrente ha impugnato in cassazione solo il capo sulle spese, denunciando: 1) violazione delle norme sulla liquidazione delle spese e sui parametri professionali, sostenendo che il valore della causa dovesse essere commisurato all'importo ingiunto e che dovesse applicarsi il criterio del disputatum; 2) violazione dell'art. 2233, comma 2, c.c. e dell'art. 36 Cost., per inadeguatezza della liquidazione rispetto all'attività svolta e al decoro professionale; 3) vizio di motivazione, per avere la sentenza omesso di spiegare lo scostamento dai minimi tariffari.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese. Ha ritenuto che, poiché la liquidazione giudiziale era avvenuta dopo l'entrata in vigore del D.M. n. 55/2014, il giudice d'appello avrebbe dovuto applicare i parametri vigenti al momento della decisione e liquidare separatamente, per ciascun grado, compensi, diritti/spese e relative voci, non potendo limitarsi a indicare importi complessivi. I secondi due motivi sono stati dichiarati assorbiti. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
Richiamato come norma sulla condanna alle spese della parte soccombente.
art. 14 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla determinazione del valore della causa.
art. 24 L. n. 794/1942
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di liquidazione dei compensi professionali.
D.M. 8 aprile 2004 n. 127
Richiamato per le previgenti tariffe professionali e per il principio di liquidazione separata delle voci.
art. 9, comma 2, D.L. 24 gennaio 2012 n. 1
Richiamato nel motivo di ricorso sui parametri di liquidazione professionale.
art. 41 D.M. 20 luglio 2012 n. 140
Richiamato nel motivo di ricorso sui parametri forensi.
art. 13, comma 6, L. n. 247/2012
Richiamato nel motivo di ricorso sui compensi dell'avvocato.
artt. 4, 5 e 6 D.M. 10 marzo 2014 n. 55
La Corte afferma che i parametri del D.M. n. 55/2014 si applicano alle liquidazioni giudiziali effettuate dopo la sua entrata in vigore, se la prestazione non era ancora completata.
art. 2233, comma 2, c.c.
Invocato per sostenere l'inadeguatezza della liquidazione rispetto all'opera professionale e al decoro della professione.
art. 36 Cost.
Richiamato insieme all'art. 2233 c.c. a tutela dell'adeguatezza del compenso professionale.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nel ricorso.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Invocato per denunciare la mancanza di motivazione della statuizione sulle spese.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per l'obbligo di motivazione della sentenza.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione e alla razionalità della decisione.
art. 336 c.p.c.
La Corte precisa che, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione è investito anche della liquidazione delle spese del grado precedente.
Massime di principio
- In tema di spese processuali, i parametri del D.M. n. 55/2014 si applicano alle liquidazioni giudiziali effettuate dopo la sua entrata in vigore, anche se l'attività difensiva è iniziata sotto la disciplina previgente, purché al momento dell'entrata in vigore la prestazione non sia ancora conclusa.
- Se la sentenza di primo grado è stata resa prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 55/2014, per quel grado non si applicano i nuovi parametri; tuttavia, ove la decisione sia riformata in appello, il giudice dell'impugnazione che liquida anche le spese del primo grado deve applicare la disciplina vigente al momento della propria decisione.
- La condanna alle spese deve essere accompagnata da una liquidazione analitica e separata delle singole voci, non essendo sufficiente un importo globale indistinto, perché altrimenti è impedito il controllo sulla correttezza della liquidazione e sul rispetto dei parametri applicabili.
- La liquidazione del compenso professionale deve essere coerente con il valore della causa e con l'attività difensiva svolta; una motivazione che non consenta di comprendere il criterio seguito può integrare vizio di legittimità della statuizione sulle spese.
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