Cassazione Civile, Ordinanza n. 29783/2022 del 12/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitor?)
La controversia
Una società aveva stipulato con un'altra una convenzione per il conferimento e trattamento di frazioni secche da raccolta differenziata. La convenzione prevedeva che la società incaricata del trattamento dovesse effettuare selezione, trattamento e trasporto dei materiali e garantire che le frazioni selezionate fossero idonee a consentire alla committente il rimborso nella fascia qualitativa più alta prevista dall'accordo ANCI/CONAI; era anche previsto che la committente si impegnasse a ridurre la presenza di frazioni estranee entro una soglia percentuale massima, con procedura di verifica in contraddittorio in caso di superamento. La società incaricata otteneva un decreto ingiuntivo per il corrispettivo dovuto; la controparte proponeva opposizione, sostenendo che il servizio non era stato eseguito diligentemente e che ciò le aveva impedito di ottenere i rimborsi più elevati da CONAI, formulando anche domanda riconvenzionale di risarcimento danni. Il tribunale revocava il decreto ingiuntivo ma rigettava il risarcimento; la corte d'appello rigettava l'appello della società opponente ritenendo non provato il nesso causale tra l'asserito inadempimento della controparte e il mancato conseguimento del rimborso massimo, anche valorizzando la presenza di impurità nei rifiuti conferiti. In cassazione la ricorrente censurava: l'interpretazione del contratto ex art. 1362 c.c.; la qualificazione dell'obbligo della controparte come obbligazione di risultato e il conseguente diritto al risarcimento; l'asserita interdipendenza degli obblighi e la preclusione al danno per suo proprio comportamento; la ritenuta inesigibilità o eccessiva gravosità della prestazione della controparte; e l'omesso esame di documenti attestanti il mancato o inferiore rimborso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il quarto motivo, assorbendo il secondo, mentre ha dichiarato inammissibili il terzo e il quinto. Ha ritenuto che la motivazione della corte d'appello presentasse ambiguità e salti logici nell'indagare gli obblighi di buona fede e cooperazione delle parti, sovrapponendo piani diversi e trascurando il comportamento di cooperazione della controparte; ha inoltre osservato che, se l'inadempimento della convenzione della controparte sussisteva, non poteva negarsi automaticamente il danno emergente, riservando il nesso causale eventualmente solo ai danni ulteriori. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione, per nuovo esame del contenuto delle obbligazioni contrattuali e del relativo adempimento.
Norme richiamate
va applicato nell'interpretazione del contratto tenendo conto del tenore delle clausole e del loro coordinamento sistematico; la corte di merito non può sovrapporre piani concettualmente diversi nell'apprezzare gli obblighi delle parti.
richiamato insieme agli obblighi di diligenza e cooperazione nell'esecuzione del contratto.
richiamato per valutare l'inadempimento contrattuale e le sue conseguenze risarcitorie.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la qualificazione dell'obbligazione come prestazione di risultato nell'ambito del contratto di appalto o comunque di prestazione organizzata.
richiamato dalla ricorrente tra le norme invocate a sostegno della responsabilità contrattuale per inesatto adempimento.
invocato connessamente ai doveri di correttezza nell'esecuzione del rapporto.
richiamato quale criterio di interpretazione secondo buona fede.
richiamato quale dovere di esecuzione del contratto secondo buona fede.
norma processuale richiamata per denunciare violazioni di legge.
norma processuale richiamata per cumulare censure di violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.
il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per contestare la valutazione giuridica o le singole risultanze istruttorie.
richiamato per il deposito di memoria in sede di legittimità.
Massime di principio
- Nell'interpretazione di una convenzione contrattuale il giudice deve esaminare in modo coerente il contenuto delle reciproche obbligazioni, senza isolare una clausola o sovrapporre in modo incongruo obblighi di prestazione, doveri di cooperazione e profili di responsabilità.
- Se il contratto prevede una prestazione a carico di una parte e un risultato economico specifico a favore dell'altra, l'eventuale inadempimento di una parte non può essere escluso in via apodittica per il solo rilievo che la controparte abbia concorso con un comportamento non cooperativo, occorrendo verificare puntualmente il contenuto degli obblighi assunti da ciascuna.
- Quando l'inadempimento contrattuale è ritenuto sussistente, il danno emergente corrispondente al mancato conseguimento dell'utilità dovuta non può essere negato automaticamente; la prova del nesso causale riguarda semmai gli ulteriori danni-conseguenza.
- Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di rimettere in discussione la qualificazione giuridica dei fatti o la valutazione complessiva delle prove, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e oggettivamente individuabile.
- La censura per omesso esame è inammissibile quando, sotto l'apparenza del vizio motivazionale, mira in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29745/2022 del 12/10/2022
- ordinanza_civile · 12 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29747/2022 del 12/10/2022
- ordinanza_civile · 12 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29759/2022 del 12/10/2022
- ordinanza_civile · 12 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29764/2022 del 12/10/2022
- ordinanza_civile · 12 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29765/2022 del 12/10/2022
- ordinanza_civile · 12 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29784/2022 del 12/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →