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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29759/2022 del 12/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Un soggetto che aveva agito in via diretta ai sensi degli artt. 149 e 150 del codice delle assicurazioni private per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da un incidente stradale avvenuto sulla tangenziale di Catania aveva introdotto la domanda davanti al Giudice di pace di Leonforte. Quel giudice si era dichiarato territorialmente incompetente in favore del Giudice di pace di Catania; la decisione era stata confermata in appello dal Tribunale di Enna, che aveva pronunciato solo sulla competenza territoriale e sulle spese, senza affrontare il merito. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 19 c.p.c. per errata individuazione del giudice territorialmente competente; con il secondo ha lamentato violazione di una norma di diritto, verosimilmente l'art. 2697 c.c., assumendo che il Tribunale avesse addossato all'attore un onere probatorio che riteneva non gravante su di lui e gravante invece sulla compagnia assicuratrice.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza del Tribunale, resa in appello e limitata alla sola decisione sulla competenza del giudice di pace e sulle spese, era impugnabile esclusivamente con regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. e non con ricorso ordinario per cassazione. La conversione del ricorso in istanza di regolamento non era possibile perché il ricorso era stato notificato oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 47, comma 2, c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, inoltre, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 149 d.lgs. n. 209/2005

    richiamato come base dell'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore.

  • art. 150 d.lgs. n. 209/2005

    richiamato insieme all'art. 149 quale fondamento dell'azione diretta proposta dal danneggiato.

  • art. 19 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per censurare l'individuazione del giudice territorialmente competente.

  • art. 42 c.p.c.

    indicato come unico mezzo di impugnazione avverso la sentenza del Tribunale che decide solo sulla competenza del giudice di pace.

  • art. 46 c.p.c.

    la Corte ha precisato che l'esclusione dell'impugnazione ordinaria prevista per le decisioni del giudice di pace non si estende alle sentenze del Tribunale rese in appello sulla competenza del giudice di pace.

  • art. 47, comma 2, c.p.c.

    richiamato per il termine perentorio di trenta giorni per proporre il regolamento di competenza o per convertire in esso il ricorso per cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    non espressamente evocato ma verosimilmente richiamato dal secondo motivo come norma sull'onere della prova.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per porre a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Quando il Tribunale, in sede di appello avverso una decisione del giudice di pace, si pronuncia soltanto sulla competenza e sulle spese senza decidere il merito, la sentenza è impugnabile esclusivamente con regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c.
  • L'inammissibilità del ricorso ordinario per cassazione può essere evitata solo se l'impugnazione sia tempestivamente proponibile come regolamento di competenza; in mancanza del rispetto del termine perentorio di trenta giorni ex art. 47, comma 2, c.p.c., la conversione non opera.
  • L'esclusione dell'impugnazione ordinaria prevista dall'art. 46 c.p.c. per le sentenze del giudice di pace non impedisce che la sentenza del Tribunale, resa in appello sulla competenza del giudice di pace, sia censurata soltanto tramite regolamento necessario di competenza.
  • Se il ricorso per cassazione è proposto contro una decisione che doveva essere impugnata con regolamento di competenza e la conversione è tardiva, il ricorso va dichiarato inammissibile senza esame dei motivi di merito o di diritto sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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