Cassazione Civile, Ordinanza n. 29747/2022 del 12/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta avverso un'ordinanza prefettizia resa ai sensi dell'art. 75 d.P.R. n. 309/1990, con cui erano state applicate misure amministrative accessorie consistenti nella sospensione della patente di guida, della validità della carta d'identità ai fini dell'espatrio e del porto d'armi. Il Giudice di pace aveva accolto l'opposizione; il Tribunale, in appello, aveva rigettato il gravame della Prefettura ritenendo che l'opposizione alla sanzione consentisse di rimettere in discussione anche la fondatezza dell'accertamento. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, la Prefettura ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 75 d.P.R. n. 309/1990 e degli artt. 22 e 23 l. n. 689/1981, sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente confuso le due fasi del procedimento sanzionatorio, mentre esse sono distinte: la prima riguarda l'accertamento e può essere opposta entro il termine di legge; la seconda riguarda l'irrogazione delle sanzioni e, se non viene tempestivamente impugnato il provvedimento che ritiene fondato l'accertamento, il fatto non può più essere rimesso in discussione nel giudizio contro la sanzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che il procedimento di cui all'art. 75 d.P.R. n. 309/1990 ha struttura bifasica: una prima fase in cui il prefetto valuta la fondatezza dell'accertamento e una seconda fase in cui irroga le sanzioni. Poiché per entrambe le ordinanze è previsto un autonomo termine di dieci giorni per l'opposizione, la mancata impugnazione del provvedimento che accerta la materialità del fatto determina una preclusione: nel successivo giudizio contro la sanzione non è più possibile contestare la ricostruzione del fatto, ma solo la misura e la legittimità delle sanzioni. La sentenza del Tribunale di Isernia è stata quindi cassata con rinvio allo stesso Tribunale, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il procedimento amministrativo è strutturato in due fasi distinte: una sull'accertamento della fondatezza del fatto e una sull'irrogazione delle sanzioni; ciascun provvedimento è autonomamente opponibile entro dieci giorni. L'omessa impugnazione del provvedimento che ritiene fondato l'accertamento preclude la contestazione della ricostruzione del fatto nella fase successiva.
Richiamati dalla ricorrente come norme del sistema oppositorio in tema di sanzioni amministrative, in relazione alla dedotta violazione del corretto riparto tra fase di accertamento e fase sanzionatoria.
Norma processuale invocata quale parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Quando una disciplina amministrativa sanzionatoria prevede una sequenza procedimentale bifasica, il provvedimento che definisce la fase di accertamento e quello che irroga la sanzione hanno autonomia impugnatoria e termini propri.
- Se il provvedimento che accerta la fondatezza del fatto non viene tempestivamente opposto, la ricostruzione del fatto diviene definitiva nella fase successiva e non può essere rimessa in discussione impugnando solo la sanzione.
- Nel giudizio di opposizione contro la sanzione, il sindacato del giudice resta limitato ai profili attinenti alla misura e alla legittimità della sanzione, non anche all'accertamento ormai consolidato dei presupposti fattuali.
- L'erronea sovrapposizione tra fase di accertamento e fase di irrogazione della sanzione integra violazione della disciplina speciale del procedimento e giustifica la cassazione della decisione che abbia consentito di riesaminare il fatto precluso.
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