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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13843/2023 del 19/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito emesso dall’INPS per il recupero di una maggiore contribuzione dovuta alla gestione commercianti, calcolata sul maggior reddito d’impresa prodotto da una società di cui la ricorrente era socia per l’anno 2005. La contribuente aveva impugnato l’atto, sostenendo che l’ente non potesse iscrivere a ruolo il credito prima della definizione del giudizio tributario avente ad oggetto l’accertamento fiscale presupposto; inoltre deduceva che la successiva definizione della lite fiscale con adesione al condono e cessazione della materia del contendere avrebbe fatto venir meno l’atto presupposto e, quindi, la pretesa contributiva. Con il ricorso per cassazione articolava tre motivi: (1) violazione di varie norme in tema di iscrizione a ruolo e coordinamento fra accertamento fiscale e contributi, per avere il giudice d’appello ritenuto valido l’avviso di addebito nonostante la pendenza e poi la definizione del giudizio tributario; (2) violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che gravasse sull’INPS la prova del credito contributivo e non potesse bastare il richiamo all’accertamento dell’Agenzia delle Entrate; (3) violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale reputato non contestati i presupposti dell’accertamento fiscale recepito nell’avviso INPS, con errata applicazione del principio di non contestazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo e inammissibile il terzo. Ha affermato che l’opposizione all’avviso di addebito/iscrizione a ruolo dei contributi comporta un giudizio di cognizione piena sull’esistenza del credito, nell’an e nel quantum, sicché il giudice deve verificare la fondatezza sostanziale della pretesa contributiva. Ha inoltre escluso che vi sia stata inversione dell’onere della prova, perché nel giudizio ordinario incombe sulla parte che fa valere il diritto dimostrarne i presupposti. Quanto al principio di non contestazione, la censura è stata dichiarata inammissibile perché investiva in realtà una valutazione di merito del materiale probatorio e avrebbe dovuto essere veicolata, semmai, come vizio motivazionale nei limiti dell’art. 360, n. 5 c.p.c. Il ricorso è stato pertanto rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 24, co. 3, D.Lgs. n. 46/1999

    richiamato dalla ricorrente per contestare la legittimità dell’iscrizione a ruolo prima della definizione del giudizio tributario; la Corte non ne accoglie la lettura proposta

  • art. 10 D.Lgs. n. 241/1997

    richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, senza rilievo accogliente nella decisione

  • art. 1 D.Lgs. n. 462/1997

    richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, senza rilievo accogliente nella decisione

  • art. 39, co. 12, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011

    richiamato dalla ricorrente e interpretato dalla Corte nel senso che la pretesa contributiva resta autonoma rispetto al giudizio tributario presupposto

  • art. 2697 c.c.

    l’onere di provare i presupposti del diritto grava sulla parte che lo fa valere; non vi è inversione dell’onere probatorio nel caso esaminato

  • art. 115 c.p.c.

    la non contestazione specifica è oggetto di apprezzamento del giudice di merito; la sua deduzione in cassazione, se concerne la valutazione delle prove, non integra violazione di legge ma semmai vizio motivazionale

  • art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

    usato per i primi due motivi, entrambi ritenuti infondati

  • art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per spiegare che la censura sul non contestato avrebbe dovuto essere veicolata, se del caso, come vizio motivazionale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • L’opposizione all’avviso di addebito o all’iscrizione a ruolo per contributi previdenziali introduce un giudizio di cognizione piena sull’esistenza del credito, sicché il giudice deve esaminarne la fondatezza sostanziale sia nell’an sia nel quantum, anche se l’ente si sia limitato a chiedere il rigetto dell’opposizione.
  • La pretesa contributiva dell’ente previdenziale può mantenere autonomia rispetto al giudizio tributario concernente l’accertamento fiscale presupposto; la definizione della lite fiscale non impedisce di verificare, nel giudizio previdenziale, l’esistenza del credito contributivo.
  • Nel giudizio ordinario di cognizione l’onere di provare i presupposti del diritto incombe sulla parte che lo fa valere, senza che ciò configuri di per sé un’inversione dell’onere della prova.
  • La doglianza relativa alla mancata considerazione della non contestazione, quando investe la valutazione delle risultanze istruttorie e l’apprezzamento del fatto da parte del giudice di merito, non integra una violazione di legge ma attiene al vizio di motivazione, nei limiti del sindacato di legittimità.
  • Il principio di non contestazione produce effetti solo entro il giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non consente una rivalutazione del merito in sede di cassazione sotto la veste della violazione dell’art. 115 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiProveImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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