Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25630/2021 del 22/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007 notificato al fallimento di una società poi dichiarata fallita, con recuperi a tassazione per maggiore IVA, IRES e IRAP su più rilievi, tra cui una plusvalenza da operazioni straordinarie e costi di struttura ritenuti indeducibili. In primo grado il ricorso del fallimento era stato accolto solo sul rilievo relativo ai costi di struttura; in appello l'Agenzia contestava tale statuizione, mentre il fallimento proponeva appello incidentale contro il recupero della plusvalenza. La CTR accoglieva l'appello incidentale del fallimento sulla plusvalenza e rigettava l'appello principale dell'Ufficio sul punto dei costi di struttura. In cassazione l'Agenzia denunciava la violazione dell'art. 86, comma 4, TUIR e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la plusvalenza doveva essere tassata integralmente perché non risultava l'opzione nella dichiarazione e che l'onere di provare l'eventuale rateizzazione negli anni successivi gravava sulla contribuente. Il fallimento resisteva e proponeva ricorso incidentale, deducendo la violazione dell'art. 52, comma 5, d.P.R. 633/1972 e dell'art. 109 TUIR, assumendo l'illegittimità del recupero dei costi di struttura e lamentando, in sostanza, che non si fosse tenuto conto della documentazione prodotta e delle difficoltà probatorie derivanti dalla crisi aziendale.

La decisione

La Corte ha rigettato sia il ricorso principale dell'Agenzia sia il ricorso incidentale del fallimento. Ha ritenuto infondato il motivo dell'Ufficio sulla plusvalenza, affermando che la scelta di rateizzare può desumersi anche da comportamenti concludenti del contribuente quando la plusvalenza sia stata effettivamente frazionata e indicata nelle dichiarazioni degli esercizi successivi, pur in assenza di compilazione dell'apposita casella dichiarativa. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso incidentale perché la censura non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR aveva confermato il recupero dei costi di struttura non per una questione di inutilizzabilità di documenti non esibiti in verifica, ma per il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della curatela, che non aveva indicato adeguatamente i costi da ripartire né fornito prova documentale idonea. Le spese di legittimità sono state compensate integralmente tra le parti; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.

Norme richiamate

  • art. 86, comma 4, d.P.R. n. 917 del 1986

    "La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata"

    La scelta di rateizzare la plusvalenza può essere desunta anche da comportamenti concludenti del contribuente quando la plusvalenza sia stata effettivamente ripartita in quote costanti e indicata nelle dichiarazioni degli anni successivi; l'omessa compilazione dell'apposita casella non equivale, di per sé, a mancata opzione se la dichiarazione è stata comunque presentata e il comportamento complessivo è coerente con la rateizzazione.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova della rateizzazione o, nel diverso punto affrontato, della deducibilità dei costi va ripartito secondo la regola generale dell'onere probatorio, senza spostamenti automatici sull'Ufficio quando il contribuente sia in grado di dimostrare la propria scelta con fatti concludenti; viceversa, i costi di struttura devono essere provati dal contribuente.

  • art. 1, comma 1, d.P.R. n. 442 del 1997

    "l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili"

    L'opzione per regimi fiscali può emergere dal comportamento concludente e dalle scritture contabili, senza necessità di una formale espressione dichiarativa quando il comportamento sia inequivoco.

  • art. 52, quinto comma, d.P.R. n. 633 del 1972

    La censura fondata su questa norma è stata ritenuta inammissibile perché estranea alla ratio decidendi della sentenza di merito.

  • art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986

    La deducibilità dei costi è subordinata alla loro specifica indicazione/prova da parte del contribuente; in difetto di adeguata dimostrazione dei costi di distribuzione da ripartire, il recupero a tassazione va confermato.

  • art. 86 t.u.i.r.

    Richiamato quale base normativa della disciplina delle plusvalenze e della loro eventuale rateizzazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    È stato il parametro del vizio denunciato sia nel ricorso principale sia nell'incidentale, ma la Corte ha distinto tra motivo infondato e motivo inammissibile per mancata attinenza alla ratio decidendi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.

Massime di principio

  • In materia di plusvalenze rateizzabili, l'opzione del contribuente non richiede necessariamente una formulazione espressa nella casella della dichiarazione, potendo risultare da un comportamento concludente univoco, consistente nella ripartizione della plusvalenza in quote costanti nelle dichiarazioni relative all'anno di realizzo e ai successivi.
  • L'omissione di un adempimento meramente formale non comporta, di per sé, la perdita del beneficio fiscale quando la volontà del contribuente sia desumibile in modo inequivoco dalla condotta complessiva e dalle scritture contabili.
  • In tema di deducibilità dei costi d'impresa, il contribuente deve fornire una prova specifica e idonea dei costi che intende portare in deduzione; in mancanza di indicazione probatoria dei costi da ripartire, il recupero a tassazione non può essere annullato.
  • Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando si appunta su una questione non decisiva o estranea alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La Corte di cassazione non può accogliere una censura che, pur formalmente prospettata come violazione di legge, non si confronti con la concreta motivazione della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.