Cassazione Civile, Ordinanza n. 17888/2024 del 28/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU per l'anno 2014 relativo a immobili di proprietà di un ente ecclesiastico. La società concessionaria dell'esazione delle entrate patrimoniali comunali aveva impugnato in appello la decisione di primo grado favorevole al contribuente, sostenendo che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado avesse riconosciuto l'esenzione IMU per immobili destinati ad attività di culto senza accertare in concreto il presupposto oggettivo, cioè l'effettivo utilizzo degli immobili nel periodo d'imposta per attività esenti svolte con modalità non commerciali. Nel ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione di legge, richiamando l'art. 9, comma 8, d.lgs. n. 23/2011, gli artt. 342, 115 e 2697 c.c./c.p.c. e la disciplina dell'esenzione prevista per gli immobili degli enti non commerciali. Ha sostenuto che il giudice di merito aveva fondato l'esenzione sulla sola qualifica soggettiva dell'ente e su una futura destinazione indicata nell'atto di donazione, senza indicare elementi di fatto o prove sul concreto utilizzo degli immobili nel 2014. Il controricorrente ha resistito, difendendo la correttezza del riconoscimento dell'esenzione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso della società concessionaria. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione per un nuovo esame, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto erroneo il ragionamento del giudice di merito perché l'esenzione IMU per immobili degli enti non commerciali richiede un accertamento in concreto dell'effettivo utilizzo esclusivo dell'immobile per attività esenti svolte con modalità non commerciali, accertamento che nel caso era mancato, essendo stata valorizzata soltanto la previsione contenuta nell'atto di donazione e la qualificazione della struttura come seminario.
Norme richiamate
è stato invocato come vizio di violazione di legge dedotto nel ricorso per cassazione.
art. 9, comma 8, d.lgs. n. 23/2011
richiamato quale norma che rende applicabile all'IMU il regime esentativo previsto per l'ICI.
richiamato nel motivo di ricorso come norma violata.
richiamato nel motivo di ricorso come norma violata, in relazione alla valutazione delle prove.
richiamato nel motivo di ricorso in tema di riparto dell'onere della prova sull'esenzione fiscale.
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992
norma agevolativa che prevede l'esenzione per immobili di enti non commerciali destinati esclusivamente, con modalità non commerciali, allo svolgimento di attività tassativamente indicate.
ha modificato la disciplina dell'esenzione, precisando i presupposti soggettivi e oggettivi dell'agevolazione.
richiamato in combinato disposto con l'art. 9, comma 8, d.lgs. n. 23/2011 per l'applicazione della disciplina IMU.
art. 14 preleggi
richiamato per affermare il carattere di stretta interpretazione delle norme agevolative e il divieto di interpretazione analogica o estensiva.
art. 87, comma 1, lettera c), TUIR
richiamato quale base del requisito soggettivo della natura non commerciale dell'ente, poi trasfuso nell'attuale art. 73 TUIR.
art. 73, comma 1, lettera c), TUIR
indicato come disposizione attuale corrispondente al requisito soggettivo dell'ente non commerciale.
art. 107, paragrafo 1, TUE
richiamato per escludere che un'esenzione fiscale possa tradursi in un aiuto di Stato incompatibile con la concorrenza, quando l'attività è svolta in condizioni di mercato.
art. 16, lettera a), l. n. 222/1985
richiamato tra le attività che possono beneficiare dell'esenzione se svolte con i requisiti di legge.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali di esenzione sono norme speciali e derogatorie, di stretta interpretazione: non possono essere applicate oltre i casi tipici previsti, né per analogia né per estensione.
- Per l'esenzione IMU riconosciuta agli immobili degli enti non commerciali occorrono congiuntamente un requisito soggettivo e un requisito oggettivo: la natura non commerciale dell'ente e l'effettivo svolgimento nell'immobile, in concreto, di attività esenti con modalità non commerciali.
- Il presupposto oggettivo dell'esenzione non può essere desunto da elementi meramente astratti o programmatici, come lo statuto dell'ente, certificazioni generali o la futura destinazione del bene: è necessario un accertamento fattuale sul concreto utilizzo dell'immobile nel periodo d'imposta.
- L'onere di provare i requisiti dell'esenzione fiscale grava sul contribuente, perché l'esenzione costituisce fatto impeditivo della pretesa impositiva.
- Anche un ente senza scopo di lucro può svolgere un'attività economica; l'assenza di commercialità richiede che l'attività sia svolta gratuitamente o al più a fronte di un corrispettivo simbolico, altrimenti l'agevolazione non è compatibile con il diritto dell'Unione e con le regole di mercato.
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