Cassazione Civile, Ordinanza n. 31196/2024 del 05/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di indagini bancarie svolte ai sensi dell’art. 32, comma 1, n. 7, del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 51, comma 2, n. 7, del D.P.R. n. 633 del 1972, l’amministrazione finanziaria notificava a un professionista un avviso di accertamento per l’anno 2008, recuperando a tassazione importi ritenuti non dichiarati ai fini IRPEF, IRAP e IVA. La CTP annullava l’atto, ma la CTR riformava parzialmente, ritenendo legittima la ripresa limitatamente ai versamenti sul conto corrente bancario del contribuente e dichiarando tardivo, secondo la tesi del contribuente, no, tempestivo l’appello dell’ufficio. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che l’appello dell’ufficio, notificato per posta in busta chiusa anziché in plico senza busta, fosse inammissibile o comunque tardivo perché la notifica si sarebbe perfezionata solo alla ricezione; 2) violazione degli artt. 3, 24, 53 e 111 Cost., assumendo che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, i lavoratori autonomi sarebbero esclusi dalla presunzione bancaria sia per i prelevamenti sia per i versamenti, con conseguente illegittimità della ripresa a tassazione dei versamenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi. Ha ritenuto che la spedizione dell’appello erariale in busta chiusa integrasse una mera irregolarità, non essendo contestata la corrispondenza tra il contenuto della busta e l’originale depositato, e che quindi la notificazione dovesse considerarsi perfezionata per il notificante alla data di spedizione. Ha inoltre affermato che, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale limitata alle parole "o compensi", è caduta la presunzione relativa ai soli prelevamenti dei lavoratori autonomi/professionisti, ma non quella relativa ai versamenti, i quali restano idonei a fondare una presunzione di maggiore disponibilità reddituale, superabile solo con prova contraria. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 20, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario la notificazione dell’atto di impugnazione a mezzo posta si perfeziona per il notificante alla data di spedizione; la spedizione in busta chiusa anziché in plico senza busta costituisce mera irregolarità se non si contesta il contenuto della busta o la riferibilità dell’atto alla parte.
Richiamato quale termine lungo di impugnazione, rispetto al quale è stata valutata la tempestività dell’appello dell’ufficio.
art. 32, comma 1, n. 2), secondo periodo, D.P.R. n. 600 del 1973
La previsione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima solo nella parte in cui estendeva ai lavoratori autonomi la presunzione sui prelevamenti; resta ferma, invece, l’efficacia presuntiva dei versamenti bancari come indici di maggiore disponibilità reddituale.
art. 32, comma 1, n. 7), D.P.R. n. 600 del 1973
Norma richiamata come base delle indagini bancarie poste a fondamento dell’accertamento.
art. 51, comma 2, n. 7), D.P.R. n. 633 del 1972
Norma richiamata come base delle indagini bancarie ai fini IVA.
art. 3 Cost.
La Corte osserva che la dedotta violazione della Costituzione non può essere fatta valere direttamente come motivo ex art. 360 c.p.c., ma va veicolata tramite questione di legittimità costituzionale.
art. 24 Cost.
Come sopra, il contrasto con parametri costituzionali non è deducibile direttamente come vizio di legittimità ordinaria.
art. 53 Cost.
Come sopra, la censura costituzionale non è proponibile direttamente nel ricorso per cassazione come violazione di legge.
art. 111 Cost.
Come sopra, la deduzione di contrasto costituzionale deve passare per la questione di legittimità costituzionale.
art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
La violazione della Carta fondamentale non può essere prospettata direttamente sotto questo vizio se il contrasto passa per l’applicazione di una norma di legge.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato.
Il ricorrente ha agito in proprio quale difensore di sé medesimo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell’introduzione del meccanismo del contributo unificato supplementare.
art. 32, comma 1, n. 2), D.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato come base della presunzione bancaria, ma nei confronti dei lavoratori autonomi la sua operatività è ormai limitata ai versamenti, non ai prelevamenti.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la notificazione dell’appello eseguita per posta in busta chiusa, anziché in plico senza busta, non comporta di per sé nullità o inammissibilità se non è contestata l’identità tra il contenuto inviato e l’originale depositato; in tale ipotesi resta fermo il perfezionamento della notifica per il notificante alla data di spedizione.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, n. 2), D.P.R. n. 600 del 1973, limitata alle parole "o compensi", elimina la presunzione di imputazione ai compensi dei prelevamenti bancari dei lavoratori autonomi, ma non incide sulla presunzione relativa ai versamenti, che continuano a integrare indici di maggiore reddito salvo prova contraria del contribuente.
- La violazione diretta di parametri costituzionali non costituisce, di regola, autonomo motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dovendo il contrasto con la Costituzione essere fatto valere attraverso la questione di legittimità costituzionale della norma applicata.
- In tema di accertamenti fondati su indagini bancarie, i versamenti sui conti correnti del contribuente mantengono efficacia presuntiva di reddito non dichiarato e possono essere neutralizzati solo dimostrando che sono stati già considerati nella determinazione del reddito imponibile o che non sono fiscalmente rilevanti.
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