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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19438/2021 del 08/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso due avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2004 e 2005 nei confronti di una società, contestando, per il 2004, costi non deducibili e violazioni IVA, e per il 2005, maggiori IVA, IRAP e IRES derivanti da ricavi di vendita immobiliare ricostruiti in via induttiva sulla base delle quotazioni OMI e di ulteriori presunzioni, oltre a costi non inerenti o non di competenza e altri componenti negativi privi dei requisiti fiscali. La CTP aveva respinto integralmente il ricorso per il 2004 e accolto parzialmente quello per il 2005; la CTR aveva confermato la decisione. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava, con il primo motivo, nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la CTR si era limitata ad affermare che le quotazioni OMI sono una presunzione semplice e che gli altri elementi dell'Ufficio erano insussistenti, senza spiegare il percorso logico e senza confrontarsi con gli specifici indizi allegati. Con il secondo motivo lamentava omesso esame di fatti decisivi, cioè gli elementi di prova indicati nel PVC e nell'atto di appello.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della CTR meramente apparente perché non dava conto, in modo comprensibile e coerente, delle ragioni per cui gli elementi indiziari addotti dall'Ufficio fossero ritenuti insussistenti o irrilevanti, né delle difese della contribuente. Ha ritenuto che, pur correttamente qualificando le quotazioni OMI come presunzioni semplici e non prova piena del valore di mercato, il giudice di merito avrebbe dovuto esaminare analiticamente gli ulteriori indizi offerti dall'amministrazione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Le quotazioni OMI, da sole, non costituiscono prova piena del valore venale dei beni immobili e devono essere corroborate da ulteriori elementi indiziari.
  • La motivazione è apparente, e quindi nulla, quando il giudice si limita ad affermazioni assertive senza indicare il percorso logico-giuridico seguito e senza confrontarsi con gli specifici elementi probatori e difensivi delle parti.
  • L'omesso esame di documenti o circostanze decisive può restare assorbito quando la decisione viene cassata per vizio di motivazione apparente relativo ai medesimi fatti.
  • In sede tributaria, l'accertamento induttivo basato su presunzioni richiede una valutazione complessiva e analitica degli indizi, non una mera adesione apodittica alla tesi di una delle parti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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