Cassazione Civile, Ordinanza n. 19438/2021 del 08/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso due avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2004 e 2005 nei confronti di una società, contestando, per il 2004, costi non deducibili e violazioni IVA, e per il 2005, maggiori IVA, IRAP e IRES derivanti da ricavi di vendita immobiliare ricostruiti in via induttiva sulla base delle quotazioni OMI e di ulteriori presunzioni, oltre a costi non inerenti o non di competenza e altri componenti negativi privi dei requisiti fiscali. La CTP aveva respinto integralmente il ricorso per il 2004 e accolto parzialmente quello per il 2005; la CTR aveva confermato la decisione. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava, con il primo motivo, nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la CTR si era limitata ad affermare che le quotazioni OMI sono una presunzione semplice e che gli altri elementi dell'Ufficio erano insussistenti, senza spiegare il percorso logico e senza confrontarsi con gli specifici indizi allegati. Con il secondo motivo lamentava omesso esame di fatti decisivi, cioè gli elementi di prova indicati nel PVC e nell'atto di appello.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della CTR meramente apparente perché non dava conto, in modo comprensibile e coerente, delle ragioni per cui gli elementi indiziari addotti dall'Ufficio fossero ritenuti insussistenti o irrilevanti, né delle difese della contribuente. Ha ritenuto che, pur correttamente qualificando le quotazioni OMI come presunzioni semplici e non prova piena del valore di mercato, il giudice di merito avrebbe dovuto esaminare analiticamente gli ulteriori indizi offerti dall'amministrazione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza impugnata deve essere motivata in modo sufficiente e comprensibile; la sua violazione può integrare nullità processuale se la motivazione è apparente o mancante.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione deve esplicitare le ragioni della decisione; se è meramente assertiva, incomprensibile o priva del percorso logico-giuridico, la sentenza è nulla.
La motivazione deve consentire di ricostruire l'iter argomentativo seguito dal giudice.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione apparente configura una nullità deducibile in cassazione come vizio processuale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo di ricorso per omesso esame resta distinto dal vizio di motivazione apparente, che invece attiene alla nullità della sentenza.
art. 111, sesto comma, Cost.
Le decisioni giudiziarie devono raggiungere il minimo costituzionale di motivazione.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nel contesto della ricostruzione induttiva dei ricavi e del valore probatorio delle quotazioni OMI.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato per i requisiti di deducibilità dei componenti negativi di reddito contestati nell'accertamento.
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134
La riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. ha escluso il vizio di mera insufficienza della motivazione, ma non ha eliminato l'obbligo di motivazione della sentenza.
Massime di principio
- Le quotazioni OMI, da sole, non costituiscono prova piena del valore venale dei beni immobili e devono essere corroborate da ulteriori elementi indiziari.
- La motivazione è apparente, e quindi nulla, quando il giudice si limita ad affermazioni assertive senza indicare il percorso logico-giuridico seguito e senza confrontarsi con gli specifici elementi probatori e difensivi delle parti.
- L'omesso esame di documenti o circostanze decisive può restare assorbito quando la decisione viene cassata per vizio di motivazione apparente relativo ai medesimi fatti.
- In sede tributaria, l'accertamento induttivo basato su presunzioni richiede una valutazione complessiva e analitica degli indizi, non una mera adesione apodittica alla tesi di una delle parti.
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