Cassazione Civile, Ordinanza n. 06877/2026 del 22/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l’anno 2018 relativo a un compendio immobiliare rispetto al quale la società chiedeva l’applicazione della riduzione del 50% prevista per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. In primo grado il ricorso era stato rigettato con declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione della precedente nota comunale negativa; in appello la decisione era stata sfavorevole alla società. Nel ricorso per cassazione la società ha proposto cinque motivi: 1) nullità della sentenza di appello per asserito contrasto tra motivazione e dispositivo; 2) motivazione apparente/illogica e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché il giudice avrebbe negato il beneficio sulla base dell’assenza di pericolo di crollo e incolumità pubblica pur avendo la parte fondato la domanda su presupposti diversi; 3) omessa pronuncia su due questioni: inagibilità per ragioni igienico-sanitarie/salubrità e effetto dell’autodichiarazione di inagibilità; 4) violazione di norme sostanziali e processuali sulla nozione di inagibilità, sulla potestà regolamentare comunale e sull’onere della prova, assumendo che il Comune avesse illegittimamente ristretto i presupposti dell’agevolazione e che la CTU non avesse dimostrato un nesso tra degrado e condotta della contribuente; 5) omessa o apparente motivazione sulla mancata disapplicazione del regolamento comunale e sul limite del potere del giudice tributario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso sia il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo, sia l’omessa pronuncia, sia la motivazione meramente apparente. Nel merito ha affermato che la riduzione IMU per inagibilità/inabitabilità richiede una obiettiva inidoneità dell’immobile all’uso dovuta a degrado fisico, obsolescenza o carenze intrinseche non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria; non basta il mero mancato utilizzo né rilevano, ai fini tributari, i soli profili edilizi o igienico-sanitari. Ha inoltre ritenuto legittimo il richiamo del regolamento comunale alle caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta e ha chiarito che l’autodichiarazione del contribuente non vincola in modo automatico il Comune, che conserva il potere di verificare la sussistenza dei presupposti dell’agevolazione. È stata quindi confermata la condanna alle spese e dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è stato richiamato per veicolare censure di violazione di legge, nullità della sentenza, omessa pronuncia e motivazione apparente
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza, la cui violazione è ravvisabile solo in caso di anomalia motivazionale rilevante
art. 111 Cost.
la motivazione deve esistere e superare il minimo costituzionale, non essendo sindacabile il mero difetto di sufficienza
richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; l’omessa pronuncia sussiste solo per totale pretermissione del capo indispensabile
richiamato dal ricorrente in tema di valutazione delle prove e onere probatorio
richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell’onere della prova
art. 13, comma 3, lett. b), d.l. n. 201 del 2011
prevede la riduzione dell’IMU per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; i comuni possono disciplinare le caratteristiche della fatiscenza sopravvenuta non superabile con interventi di manutenzione
richiamata quale norma di conversione del d.l. n. 201 del 2011
art. 24, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001
richiamato per ancorare la nozione di inagibilità/inabitabilità a una obiettiva inidoneità dell’immobile all’uso
art. 26 d.P.R. n. 380 del 2001
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi dell’inagibilità anche per ragioni di salubrità
art. 222 r.d. n. 1265 del 1934
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi dell’inagibilità anche per ragioni igienico-sanitarie
art. 52 d.lgs. n. 446 del 1997
il Comune non può disciplinare l’individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili oltre i limiti posti dalla legge, ma può specificare le caratteristiche di fatiscenza nei casi consentiti
art. 59 d.lgs. n. 446 del 1997
richiamato dal ricorrente nel quadro della potestà regolamentare comunale
art. 4, comma 4, l. n. 131 del 2003
richiamato dal ricorrente nel quadro delle competenze regolamentari degli enti locali
art. 12 preleggi
richiamato dal ricorrente per sostenere un’interpretazione non estensiva delle norme tributarie
art. 3 Cost.
richiamato dal ricorrente in relazione all’eguaglianza e alla capacità contributiva
art. 51 Cost.
richiamato dal ricorrente nel quadro della capacità contributiva
art. 53 Cost.
richiamato dal ricorrente per il principio di capacità contributiva
art. 7, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in tema di potere del giudice tributario di disapplicare atti ritenuti illegittimi
richiamato in tema di autodichiarazione di inagibilità, che non produce effetti automatici e può essere verificata dall’amministrazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2012
in caso di rigetto dell’impugnazione, impone il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
ha integrato la disciplina dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Il contrasto tra motivazione e dispositivo determina nullità della sentenza solo quando sia insanabile e renda il provvedimento complessivamente incomprensibile; non basta una mera divergenza apparente se il contenuto decisorio resta ricostruibile.
- L’omessa pronuncia ricorre solo se il giudice omette completamente di decidere su un capo di domanda o eccezione indispensabile; è sufficiente una pronuncia implicita quando la soluzione adottata è incompatibile con la tesi non esaminata espressamente.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione sussiste solo in presenza di anomalia motivazionale al di sotto del minimo costituzionale, non essendo sufficiente il semplice difetto di persuasività o di ampiezza della motivazione.
- In tema di IMU/ICI, la riduzione per inagibilità o inabitabilità richiede una obiettiva inidoneità dell’immobile all’uso per degrado fisico, obsolescenza o carenze intrinseche non superabili con manutenzione ordinaria o straordinaria; il mero mancato utilizzo non basta.
- I profili edilizi, urbanistici o igienico-sanitari dell’immobile non coincidono automaticamente con la nozione tributaria di inagibilità/inabitabilità, la quale va ricostruita secondo la legge tributaria e i limiti delle agevolazioni fiscali di stretta interpretazione.
- La potestà regolamentare comunale può specificare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato solo entro i limiti fissati dalla legge statale e non può introdurre requisiti ulteriori o restrittivi incompatibili con la disciplina primaria.
- L’autodichiarazione del contribuente non comporta di per sé il riconoscimento automatico dell’agevolazione fiscale: l’amministrazione conserva il potere-dovere di verificare la sussistenza effettiva dei presupposti del beneficio.
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