Cassazione Civile, Ordinanza n. 33773/2024 del 21/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comune)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui un Comune richiedeva a una società il pagamento dell'IMU per l'anno 2014, in relazione a 88 immobili posseduti nel territorio comunale. La società sosteneva di avere diritto all'esonero previsto per i cd. fabbricati-merce, destinati alla vendita e non locati, ma aveva presentato la dichiarazione richiesta solo in data successiva alla notifica dell'avviso. La CTR aveva ritenuto tardiva la dichiarazione e, quindi, equivalente alla mancata presentazione, con conseguente decadenza dal beneficio. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 1, comma 769, L. 160/2019, assumendo che la nuova disciplina avesse eliminato la decadenza e che il Comune, se già a conoscenza dei fatti, non potesse pretendere l'adempimento dichiarativo; 2) violazione del principio di legalità sanzionatoria e del favor rei, lamentando che le sanzioni dovessero essere escluse o ridotte; 3) errata qualificazione del beneficio come agevolazione anziché esenzione e violazione della disciplina sull'IMU per i fabbricati-merce; 4) illegittimità della condanna alle spese, perché il Comune era stato difeso da un proprio funzionario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la disciplina introdotta dall'art. 1, comma 769, L. 160/2019, vigente dal 2020, non abbia abrogato l'art. 2, comma 5-bis, d.l. 102/2013 per i fabbricati-merce, sicché l'esonero IMU resta subordinato alla tempestiva presentazione della dichiarazione, non surrogabile dalla conoscenza aliunde del Comune. La dichiarazione tardiva presentata dopo l'avviso di accertamento è stata considerata inefficace. Conseguentemente, sono stati confermati sia il tributo sia le sanzioni, perché la modifica normativa non ha prodotto alcuna abolitio di illeciti o delle sanzioni. È stata inoltre confermata la condanna alle spese, poiché l'art. 15 d.lgs. 546/1992 consente la ripetibilità, seppur con riduzione dei compensi, anche quando l'ente sia assistito da propri funzionari. La società è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 769, L. 27 dicembre 2019, n. 160
"i soggetti passivi... devono presentare la dichiarazione..."
La norma non ha abrogato la disciplina speciale previgente sui fabbricati-merce; l'obbligo dichiarativo permane come condizione necessaria per ottenere l'esonero IMU, con termine perentorio e non surrogabile da altri elementi conoscitivi del Comune.
art. 2, comma 5-bis, d.l. 31 agosto 2013, n. 102
L'esonero IMU per i fabbricati-merce continua a essere subordinato alla presentazione della dichiarazione; in caso di omissione o tardività il beneficio non spetta.
art. 13, comma 9-bis, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
È richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura di esenzione del beneficio, ma la Corte reputa superfluo approfondire il tema perché decisivo è il mancato rispetto dell'onere dichiarativo.
art. 3 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
È evocato per sostenere l'applicazione del favor rei in tema sanzionatorio, ma la Corte esclude che la normativa sopravvenuta abbia eliminato l'illecito o le sanzioni.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Prevede la ripetibilità delle spese sostenute dall'ente impositore anche quando sia difeso da propri funzionari, con riduzione dei compensi nei limiti stabiliti dalla legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistendo la soccombenza della ricorrente, ricorrono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.
Costituiscono i parametri formali invocati per i motivi di ricorso per cassazione.
Massime di principio
- L'esonero da un tributo locale subordinato per legge alla presentazione di una dichiarazione non può essere riconosciuto in assenza di tale adempimento, né la conoscenza dei fatti da parte dell'ente impositore può sostituire l'obbligo dichiarativo.
- Quando la legge fiscale collega il beneficio a un onere di comunicazione entro un termine funzionale al controllo dell'ente e alla programmazione delle entrate, tale termine va considerato perentorio e la dichiarazione tardiva non produce effetti sananti.
- Le norme che introducono esenzioni o benefici fiscali, essendo eccezionali, non sono suscettibili di applicazione analogica o di interpretazione estensiva tale da eliminare l'onere dichiarativo espressamente previsto.
- La sopravvenienza di una disciplina più favorevole non comporta automaticamente retroattività in materia tributaria, salvo espressa previsione; non può quindi fondare, da sola, l'applicazione al periodo d'imposta precedente.
- La modifica della disciplina del beneficio fiscale non elimina le sanzioni relative all'omessa dichiarazione se il nuovo testo non ha realmente abrogato l'obbligo dichiarativo preesistente.
- Nel processo tributario, la difesa dell'ente impositore da parte di propri funzionari non esclude la ripetibilità delle spese di lite, ferma la disciplina di riduzione dei compensi prevista dalla legge.
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