Cassazione Civile, Ordinanza n. 14479/2022 del 06/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ai fini Ilor per l'anno 1993, con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione redditi d'impresa non dichiarati, determinati con metodo induttivo sulla base di un processo verbale della Guardia di Finanza. La società contribuente, esercente commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti ortofrutticoli, risultava avere una contabilità ritenuta inattendibile: emergeva un saldo cassa apparentemente attivo e l'esistenza di un conto corrente occulto, non registrato in contabilità ufficiale, con movimentazioni in assegni e contanti. Il ricorrente sosteneva che tali somme fossero in realtà già fatturate e registrate, e che il conto extracontabile fosse stato utilizzato per pagare anticipatamente fornitori che, per difficoltà economiche della società, pretendevano il pagamento prima dell'emissione delle fatture; denunciava inoltre che fossero i fornitori i veri evasori, avendo omesso la fatturazione, e lamentava di non aver ottenuto gli atti di accertamento emessi verso di loro. Con i quattro motivi di ricorso deduceva: violazione dell'art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973 per illegittimo ricorso all'accertamento induttivo; violazione del divieto di doppia imposizione in riferimento all'art. 67 d.P.R. 917/1986; omesso esame di un fatto decisivo relativo alla richiesta, rimasta inevasa, di copia degli avvisi di accertamento emessi verso i fornitori; nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere esaminato specificamente la difesa sulla gestione del conto occulto e sul proscioglimento del socio in sede penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto infondato il motivo di omessa pronuncia perché il rigetto dell'appello implicava la disattesa di tutte le difese svolte. Ha ritenuto infondato anche il motivo sull'accertamento induttivo, affermando che la totale inattendibilità della contabilità, desunta dall'esistenza di un saldo cassa apparente e di un conto corrente occulto, legittimava il metodo induttivo ex art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973; la diversa lettura delle movimentazioni come pagamenti ai fornitori costituiva una questione di fatto non riesaminabile in cassazione. È stato respinto il motivo sul divieto di doppia imposizione, poiché tale divieto opera solo quando due atti assoggettano a tassazione il medesimo presupposto nei confronti dello stesso soggetto, non quando vi siano titoli e soggetti diversi. È stato dichiarato inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. per doppia conforme, poiché i giudici di merito avevano fondato entrambe le decisioni sulle medesime ragioni di fatto e il ricorrente non aveva indicato differenze tra le due motivazioni.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973
"l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti [di gravità, precisione e concordanza]"
La norma legittima l'accertamento induttivo puro quando le irregolarità contabili sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture; in tal caso l'Ufficio può prescindere dalle risultanze contabili e utilizzare anche presunzioni semplicissime.
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere il divieto di doppia imposizione; la Corte lo considera non pertinente alla fattispecie, perché non vi era identità di presupposto imponibile e di soggetto passivo.
Richiamato dalla parte ricorrente in tema di divieto di doppia imposizione; la Corte esclude che ricorresse una duplicazione d'imposta sul medesimo presupposto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per i motivi di violazione di legge relativi all'accertamento induttivo e alla doppia imposizione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È il parametro invocato per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ne dichiara l'inammissibilità per effetto della doppia conforme.
La Corte ribadisce che non vi è omessa pronuncia quando la decisione adottata comporta rigetto implicito della domanda o dell'eccezione non espressamente esaminata.
In caso di doppia conforme, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto delle due decisioni sono diverse.
art. 54, comma 2, d.l. 83/2012, conv. in l. 134/2012
Richiamato per l'applicabilità della disciplina della doppia conforme ai giudizi d'appello introdotti dal giorno 11 settembre 2012.
art. 54, comma 3, d.l. 83/2012, conv. in l. 134/2012
Richiamato per la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L'accertamento induttivo del reddito d'impresa è legittimo quando la contabilità del contribuente risulti complessivamente inattendibile, anche per la presenza di un conto occulto e di un saldo di cassa solo apparente; in tale ipotesi l'Ufficio può determinare il reddito sulla base di elementi indiziari e anche presuntivi non assistiti dai requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza.
- In sede di legittimità non è censurabile come violazione di legge la rivalutazione di circostanze fattuali già apprezzate dal giudice di merito; la contestazione che mira a una diversa lettura delle movimentazioni bancarie o della destinazione dei pagamenti integra una questione di fatto.
- Il divieto di doppia imposizione richiede l'identità del medesimo presupposto impositivo tassato due volte; non opera quando le pretese fiscali riguardano soggetti diversi o titoli diversi, anche se riferiti a operazioni economicamente collegate.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste se la decisione adottata è logicamente incompatibile con la domanda o l'eccezione non espressamente esaminata, perché il rigetto può risultare anche implicitamente dalla struttura della motivazione.
- Nel regime della doppia conforme, il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica e non dimostra la diversità delle rationes decidendi di primo e secondo grado.
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