Cassazione Civile, Ordinanza n. 07152/2023 del 10/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno 2011, con cui venivano recuperate IRPEF e IVA in relazione a somme detenute in Svizzera su un conto UBS di Lugano. La C.T.P. aveva rigettato il ricorso e la C.T.R. della Lombardia aveva confermato il rigetto, ritenendo non dimostrato che le somme fossero già state assoggettate a tassazione in Italia. In cassazione il contribuente deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 12 d.l. n. 78/2009, sostenendo di aver fornito, tramite estratti conto del proprio conto corrente, la prova dell'avvenuta tassazione in Italia delle somme e che, per i professionisti, dopo Corte cost. n. 228/2014, non opererebbe la presunzione di cui all'art. 32 d.P.R. n. 600/1973.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, da un lato, la novità della censura relativa alla pretesa violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e all'inversione dell'onere della prova, non risultando che tale questione fosse stata dedotta nei gradi di merito; dall'altro lato, ha ritenuto che la doglianza sulla valutazione della documentazione fosse inammissibile perché mirava soltanto a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio, senza articolare un vero vizio di legittimità nei limiti degli artt. 115 e 116 c.p.c. Le spese sono state poste a carico del ricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato dal ricorrente per sostenere che la presunzione ivi prevista non opererebbe nel caso concreto e che la prova documentale prodotta sarebbe idonea a superarla; la Corte non entra nel merito della questione perché la censura è nuova e quindi inammissibile.
È invocato come norma sul riparto dell'onere della prova, ma la Corte osserva che la relativa doglianza è nuova rispetto al giudizio di merito.
È menzionato nel motivo di ricorso come norma ritenuta rilevante dal ricorrente; la sentenza non sviluppa un'autonoma interpretazione nel merito.
La Corte afferma che, per censurare la valutazione delle prove, sarebbe necessario dedurre in modo specifico un errore nei limiti consentiti da tali norme; non è sufficiente proporre una diversa lettura del materiale istruttorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in ragione dell'inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
È richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La questione che non risulti devoluta nei precedenti gradi di giudizio è inammissibile in cassazione per novità del motivo.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del merito della prova, se non nei ristretti limiti di una specifica censura per violazione degli artt. 115 o 116 c.p.c.
- La mera affermazione dell'idoneità o sufficienza della documentazione prodotta non integra di per sé un motivo ammissibile di ricorso per cassazione, quando si risolva nella prospettazione di una diversa valutazione del materiale istruttorio.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza e può trovare applicazione l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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