Sentenza del 08/04/2015 n. 6982 - Corte di Cassazione
CONDONO FISCALE - Definizione ex art. 9 e 15 della legge n. 289 del 2002 - Richiesta di rimborso dell'IVA - Automatismo del rimborso per effetto del condono - Esclusione - Accertamento dell'inesistenza dell'operazione - Possibilità - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IVA che recuperava importi riferiti a fatture per operazioni ritenute inesistenti e a crediti d’imposta asseritamente non spettanti. La società sosteneva che la definizione agevolata ai sensi degli artt. 9 e 15 della legge n. 289 del 2002 impedisse l’accertamento e invocava anche correttezza e buona fede. L’Agenzia contestava la motivazione della CTR, la valutazione del brogliaccio extracontabile e la ritenuta carenza di motivazione dell’avviso. La CTP aveva respinto il ricorso della società; la CTR del Veneto aveva accolto l’appello e annullato l’avviso, ritenendo non provate le operazioni illecite.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo dell’Agenzia: la motivazione della CTR era contraddittoria perché riconosceva elementi indicativi di una contabilità parallela e di operazioni extracontabili sospette, ma poi li considerava inidonei a provare l’addebito, senza spiegare coerentemente tale conclusione. Ha dichiarato inammissibili il secondo motivo, sulla forza indiziaria del brogliaccio, e il terzo, sulla motivazione dell’avviso, perché chiedevano una nuova valutazione di merito riservata al giudice di merito. Ha rigettato tutti e tre i motivi incidentali della società: né la definizione ex art. 9 né quella ex art. 15 della legge n. 289 del 2002 rende automatico il rimborso IVA o impedisce all’Ufficio di contestare crediti inesistenti; la definizione incide sui debiti o sulla lite potenziale, non sui crediti vantati verso il Fisco. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato ad altra sezione della CTR del Veneto, anche per le spese del giudizio di Cassazione. Decisione assunta il 24 marzo 2014 e depositata l’8 aprile 2015.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, commi 9 e 10
il condono fiscale elide in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, i quali restano soggetti all'eventuale contestazione da parte dell'ufficio.
La definizione agevolata non trasforma in credito certo un importo chiesto a rimborso e non sottrae all’Amministrazione il potere di verificarne l’esistenza, anche quando l’operazione da cui il credito deriverebbe sia contestata come inesistente.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15
La mancata definizione del tributo, e l'effetto della definizione di cui all'art. 15 limitato alla "transazione" della lite (potenziale) in relazione al debito fiscale, rendono indipendente il rapporto giuridico relativo ai crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, i quali restano così soggetti all'eventuale contestazione da parte dell'ufficio.
La definizione ex art. 15 chiude la lite potenziale relativa al debito fiscale alle condizioni previste, ma non definisce né riconosce i crediti IVA del contribuente: l’Ufficio può disconoscerli e non sorge un diritto automatico al rimborso.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 21 e 54
Inammissibile, per le stesse ragioni, è anche il terzo motivo, e che la questione sia di merito, e non di violazione di norma di diritto, lo si evince espressamente dal medesimo motivo, nella parte in cui la ricorrente si duole del fatto che il giudice d'appello ha inteso la mancata allegazione dei verbali come vizio della motivazione dell'atto impositivo, anzichè come questione di merito relativa all'onere probatorio.
La Cassazione non ha stabilito se il brogliaccio fosse sufficiente a provare le operazioni inesistenti: la valutazione della sua efficacia indiziaria e dell’assolvimento dell’onere probatorio appartiene al giudice di merito e non può essere riproposta in Cassazione come mera violazione di legge.
il secondo motivo è inammissibile perchè sotto la forma di una violazione di norma di diritto si chiede un'indagine di merito sulla sufficienza del brogliaccio in questione a costituire valido elemento indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, che è indagine riservata al giudice di merito.
La doglianza sull’onere della prova non consente di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione dei fatti e degli indizi: l’apprezzamento concreto della documentazione extracontabile resta affidato al giudice di merito.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Una volta che si attribuisca alla documentazione extracontabile efficacia probatoria, non è coerente neutralizzare tale efficacia riducendola ad un piano "astratto", come si fa nella motivazione in esame, senza cadere in contraddizione.
La motivazione è viziata quando afferma, senza una spiegazione coerente, sia la rilevanza probatoria degli elementi extracontabili sia la loro inidoneità a provare l’addebito.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
La stessa valutazione circa l'assolvimento in concreto dell'onere motivazionale del provvedimento è, comunque, una questione riservata a giudice di merito.
Nel caso deciso, l’adeguatezza concreta della motivazione dell’avviso e la rilevanza della mancata allegazione dei verbali sono state considerate questioni di merito, non riesaminabili in Cassazione sotto la veste di violazione di legge.
Trattato CE, art. 136
Tale conclusione - conforme a quanto ritenuto anche dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 340/2005, con pronunzia interpretativa di rigetto, cui certamente non si attaglia la disposizione dell'art. 136 Cost., concernente il diverso caso della dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge - non è impedita dalla disposizione, contenuta nella norma invocata, per cui "La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini... dell'imposta sul valore aggiunto".
La Corte precisa che l’ordinanza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale non equivale a una dichiarazione d’illegittimità costituzionale e che l’art. 136 Cost. non ne impedisce l’utilizzo interpretativo.
Massime di principio
- Il condono che definisce debiti tributari non comporta, di per sé, il riconoscimento o il rimborso dei crediti dichiarati dal contribuente: il credito resta verificabile dall’Amministrazione.
- Anche dopo una definizione agevolata ex art. 15 della legge n. 289 del 2002, l’Ufficio può contestare un credito IVA, poiché tale definizione chiude la lite potenziale sul debito e non accerta l’esistenza del credito.
- La richiesta di rimborso IVA per operazioni contestate come inesistenti può essere sottoposta ad accertamento; non basta invocare il condono per impedire all’Erario di verificare che il credito sia effettivamente sorto.
- La valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi e della sufficienza della prova spetta al giudice di merito; in Cassazione non può essere ottenuta una nuova ponderazione dei fatti presentando la censura come violazione di legge.
- La motivazione della decisione di merito deve essere logicamente coerente: non può riconoscere efficacia probatoria agli elementi e contemporaneamente neutralizzarli senza chiarire perché, salvo limitarsi a considerarli rilevanti solo in astratto.
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