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Sentenza

Sentenza del 06/09/2022 n. 26289 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo al 2005 con il quale l'Agenzia aveva recuperato IVA detratta su operazioni ritenute soggettivamente inesistenti e aveva riaddebitato maggiori imposte IRES e IRAP, con sanzioni e interessi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso della contribuente: ha ritenuto che, con riferimento alle imposte sui redditi, l'Ufficio non abbia dimostrato che i costi contestati fossero stati direttamente utilizzati per commettere reati, pertanto tali costi devono essere valutati come deducibili (applicazione dell'art. 14, comma 4‑bis L. n. 537/1993). Per questo motivo la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a tale profilo e rinviata alla CTR Abruzzo (sez. staccata di Pescara) in diversa composizione per nuovo esame sui punti rimessi (verifica dei requisiti TUIR e ricalcolo delle imposte e delle sanzioni). Sono stati invece rigettati gli altri motivi: la produzione del PVC e degli allegati in appello è stata ritenuta ammissibile ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 546/1992; le conclusioni della CTR circa l'esistenza di società 'cartiere' e la fittizietà delle fatture sono state sostanzialmente confermate quanto a quadro probatorio, salvo il rilievo sui profili di imposte dirette sopra indicato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7

    abrogazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 3

    La Corte osserva che la CTR non ha fondato la decisione sui poteri di acquisizione ex art. 7 (parte abrogata) ma su altri strumenti; l'abrogazione del comma 3 ha limitato quel potere istruttorio formale.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58

    art. 58, comma 2, permette alle parti, nel processo tributario, di produrre in appello nuovi documenti, anche se preesistenti al giudizio di primo grado

    Consente la produzione in appello di documenti già esistenti al primo grado (quali pvc e allegati); la produzione rituale in appello rende utilizzabili tali documenti.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43

    raddoppio dei termini per l'accertamento

    Il raddoppio dei termini per l'accertamento si applica anche in assenza di formale denuncia, quando sussista una violazione che obbliga alla denuncia (es. fatture per operazioni soggettivamente inesistenti configuranti il reato ex L. n. 74/2000).

  • L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4‑bis (come modificato dal D.L. n. 16/2012 conv. L. n. 44/2012)

    permette all'acquirente dei beni di dedurre i costi relativi alle operazioni soggettivamente inesistenti (non utilizzati direttamente per commettere il reato), anche per l'ipotesi in cui sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, a condizione che siano rispettati i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, dettati dal TUIR

    Tale norma consente la deducibilità dei costi ai fini delle imposte sui redditi anche se il compratore era a conoscenza della frode, purché siano rispettati i requisiti del TUIR; non si applica al recupero dell'IVA.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21

    La Corte respinge l'obiezione che imponga la separazione obbligatoria in fattura tra materia prima e lavorazione: nessuna norma impone tale distinzione come unica modalità di fatturazione del prodotto finito.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 5

    Richiamato nelle censure della contribuente (motivo settimo) ma la Corte non ha ritenuto il motivo sufficientemente specifico per essere esaminato.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    Richiamato nelle censure procedurali; la Corte ha ritenuto la relativa doglianza inammissibile per carenza di specificità.

  • L. n. 74 del 2000 (reato di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti)

    La presenza del reato è stata richiamata come elemento che giustifica l'applicazione del raddoppio dei termini e come contesto per valutare la fittizietà delle operazioni, ma la prova dell'effettivo utilizzo dei costi per commettere reati non è stata fornita dall'Ufficio.

  • TUIR (art. 109 e principi generali)

    I principi di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità richiesti dal TUIR devono essere verificati dal giudice di merito per riconoscere la deducibilità dei costi contestati.

  • Cost. art. 35 e art. 111, art. 115 c.p.c., art. 360 c.p.c.

    Richiami costituzionali e processuali utilizzati dalle parti per impugnare questioni di diritto e contraddittorio; la Corte ha rigettato gli argomenti procedurali ritenendoli infondati o non sufficientemente specifici.

Massime di principio

  • Documenti prodotti in appello ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 546/1992 sono ammissibili anche se esistevano già al primo grado: l'Ufficio può allegare in appello PVC e relativi allegati, purché la produzione sia rituale.
  • L'abrogazione del comma 3 dell'art. 7 D.Lgs. 546/1992 ha ridotto i poteri istruttori formali delle Commissioni, ma altre norme (es. art. 58) consentono comunque l'acquisizione e la valutazione di prove documentali nel giudizio.
  • Per il recupero IVA su operazioni soggettivamente inesistenti è necessario un solido accertamento della fittizietà delle operazioni (struttura delle società emittenti, assenza di documentazione, modalità operative) e, se si invoca il collegamento a reati, occorre prova del rapporto tra costi e commissione di reati.
  • Ai fini delle imposte dirette (IRES/IRAP) i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti possono essere comunque dedotti, anche se l'acquirente era consapevole della frode, purché siano soddisfatti i requisiti previsti dal TUIR (inerenza, certezza, competenza ecc.); la verifica spetta al giudice di merito.
  • La discrezionalità valutativa del giudice sulle prove documentali è ampia: l'ammissione formale delle prove non è condizione necessaria per la loro valutazione se la produzione è regolare e non viola il diritto di difesa.
  • In cassazione i motivi devono essere specifici: per l'art. 360 c.p.c., n.5 (omesso esame di fatto decisivo) è necessario indicare esattamente il fatto storico omesso, la prova da cui risulta, come e quando è stato discusso e la sua decisività; altrimenti il motivo è inammissibile.

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