Sentenza del 06/09/2022 n. 740 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Accertamento - società estinta - debiti sociali - responsabilità degli ex soci - ripartizione di somme - bilancio finale di liquidazione - effettiva percezione - dimostrazione - amministrazione finanziaria - onere - incombenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di tre cartelle esattoriali relative a Ires 2014, Iva 2014 e ritenute 2014 emesse nei confronti degli ex soci per presunta responsabilità per debiti della società estinta; i ricorrenti contestavano la nullità delle cartelle per iscrizione a ruolo e notifiche illegittime a soggetto estinto, difetto di legittimazione passiva ex art. 2495 c.c., mancata indicazione e prova della distribuzione di somme ai soci risultante dal bilancio finale di liquidazione, e violazioni procedurali (art. 2, 26 e 36 DPR 600/73; art. 54 bis DPR 633/72; art. 140 c.p.c.). L'Amministrazione ha eccepito la validità dell'atto anche dopo la cancellazione ai sensi dell'art. 28 D.lgs. 175/2014 (efficacia per 5 anni) e ha invocato la presunzione di occultamento di attività sociali e la possibile responsabilità dei liquidatori.
La decisione
La Commissione ha ritenuto infondato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e ha confermato la decisione favorevole ai contribuenti della Commissione Tributaria Provinciale. Pur riconoscendo applicabile l'art. 28 D.lgs. 175/2014 (efficacia degli atti per cinque anni dopo la cancellazione), il giudice ha escluso la responsabilità automatica dei soci in assenza di prova che dalle distribuzioni risultanti dal bilancio di liquidazione gli stessi abbiano effettivamente percepito somme. L'Amministrazione non ha dimostrato la distribuzione di utili né la responsabilità dei liquidatori; presunzioni generiche di occultamento non sono state ritenute sufficienti. Le cartelle risultano affette da nullità per omessa indicazione degli elementi probatori richiesti. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 2495 c.c.
La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali derivanti da società cancellata è limitata alla parte loro conseguita nella distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio di liquidazione; pertanto l'Amministrazione deve dimostrare l'effettiva percezione delle somme da ciascun socio.
art. 28 D.lgs. 175/2014
Riconosce validità ed efficacia, anche dopo cancellazione, di atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione per cinque anni; quindi l'Amministrazione può agire nei confronti dei soci nel quinquennio successivo alla cancellazione, ma ciò non esonera l'obbligo di provare le effettive distribuzioni.
art. 36-bis DPR 600/1973
Norma sulla procedura di liquidazione e iscrizione a ruolo risultante da controlli automatizzati; l'iscrizione a ruolo basata su elementi dichiarativi è ammessa, ma quando si agisce contro i soci per debiti societari occorre dimostrare la percezione di somme da parte dei soci secondo il bilancio di liquidazione.
art. 54-bis DPR 633/1972
Norma parallela per Iva relativa alle procedure di liquidazione e recupero; l'ufficio può procedere, ma la responsabilità a carico dei soci richiede prova delle distribuzioni o di occultamento adeguatamente dimostrato.
art. 140 c.p.c. (notifica per deposito e avviso)
La procedura di notifica prevista può essere ritenuta validamente eseguita tramite deposito nell'ufficio comunale e invio di raccomandata con avviso di ricevimento; nel caso di specie la procedura è risultata eseguita.
Massime di principio
- La cancellazione della società non esclude la possibilità per l'Amministrazione di agire contro soci e liquidatori per atti di accertamento e riscossione entro cinque anni dalla cancellazione (art. 28 D.lgs. 175/2014), ma ciò non basta a trasferire automaticamente su di essi l'intero debito sociale.
- L'onere della prova circa l'effettiva percezione di somme da parte dei soci in sede di liquidazione incombe sull'Amministrazione finanziaria: è necessario produrre il bilancio finale di liquidazione o altra documentazione che dimostri le distribuzioni e l'esatto ammontare percepito da ciascun socio.
- Presunzioni generiche di occultamento di attività sociali o affermazioni prive di riscontri documentali non possono supplire alla prova dell'effettiva distribuzione di utili; il giudice richiede elementi probatori concreti.
- La responsabilità dei liquidatori interviene solo se dimostrati specifici comportamenti omissivi o distrattivi nella procedura di liquidazione (es. distribuzione indebita di attivo, mancati adempimenti fiscali accertati), con onere probatorio a carico dell'Amministrazione.
- Se l'Amministrazione notifica cartelle a soci di società estinta, il contribuente può efficacemente opporsi chiedendo l'esibizione del bilancio finale di liquidazione e delle evidenze di pagamento ai soci; in mancanza di tali prove, la cartella può essere dichiarata nulla o illegittima.
- La regolarità formale della notifica non risolve la carenza sostanziale: anche notifiche valide non possono giustificare la pretesa fiscale se mancano gli elementi probatori che colleghino personalmente i soci alla somma richiesta.
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