Sentenza del 06/09/2022 n. 743 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Imposta di registro - cessione di azienda - valore di avviamento- rettifica - insieme dei beni ceduti - potenzialità - valutazione - necessità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Imposta di registro relativa alla cessione d'azienda (supermercato) per complessivi Euro 66.500,00 (Euro 40.000 attrezzature + Euro 26.500 avviamento). L'Ufficio ha ritenuto il valore dichiarato non congruo e, richiamando l'art. 52 DPR 131/86, ha rettificato il valore dell'azienda a Euro 167.500,00; in mediazione ha proposto una riduzione forfetaria del 30% fissando il valore a Euro 129.250,00. Le società impugnanti hanno contestato la nullità dell'atto per carenza di motivazione (art. 51 e 52 DPR 131/86) e la illegittima metodologia di calcolo dell'avviamento, sostenendo che il valore doveva basarsi sulla redditività (triennio 2010-2012) e che il fallimento del precedente titolare e la cessazione dell'attività incidono sulla capacità reddituale trasferibile.
La decisione
Il giudice d'appello ha ritenuto legittima la valutazione dell'Ufficio quanto all'uso delle scritture contabili (ricavi, utili, spese) e a un giudizio prospettico sulla capacità di produrre reddito, affermando che, dopo l'abrogazione dell'art. 2 comma 4 DPR 460/96, l'Amministrazione è libera di adottare i criteri che ritiene più idonei purché motivi la scelta. Tuttavia ha accolto la domanda subordinata degli appellanti e ha rideterminato il valore dell'azienda in sede di accoglimento della proposta di mediazione dell'Ufficio a Euro 129.250,00 (Euro 89.250,00 valore avviamento + Euro 40.000,00 attrezzature). Gli altri motivi dell'appello sono stati rigettati e le spese compensate.
Norme richiamate
art. 2, comma 4 DPR 460/1996
Il riferimento serve a richiamare un criterio storico di calcolo dell'avviamento basato sulla redditività, ma con l'abrogazione della norma l'Amministrazione non è più vincolata a quei parametri; tuttavia la norma resta utile come parametro che il contribuente può invocare per dimostrare congruità.
art. 51 e art. 52 DPR 131/1986
Norme che disciplinano la formazione dell'avviso di liquidazione e i poteri dell'Ufficio di rettificare il valore venale: l'Ufficio può rettificare il valore dichiarato quando lo ritiene incongruo, ma deve motivare adeguatamente la determinazione.
Cass. n. 613/2006
Giurisprudenza che afferma l'assenza di obbligo in capo all'Amministrazione di adottare i parametri del DPR 460/96, purché vengano esposti i criteri utilizzati; incombe sul contribuente l'onere di provare l'erroneità della valutazione.
Cass. n. 4931/2012
Conferma il principio secondo cui l'Ufficio può discostarsi dai criteri del DPR 460/96 ma deve fornire adeguata motivazione della determinazione del valore.
Massime di principio
- Per la cessione d'azienda l'Ufficio deve valutare l'avviamento corrente al netto delle passività e può rettificare il valore dichiarato mediante un giudizio di congruità che utilizzi anche le scritture contabili.
- Dopo l'abrogazione dell'art. 2 comma 4 DPR 460/96 l'Amministrazione è libera di adottare i criteri che ritiene più idonei per determinare l'avviamento, ma è obbligata a motivare i criteri adottati nell'atto impositivo.
- La valutazione dell'avviamento non può basarsi su un singolo elemento (es. solo canoni di locazione o solo valore locativo): è richiesta una valutazione complessiva e prospettica della capacità dell'insieme dei beni e rapporti di produrre profitti futuri, integrando dati contabili e circostanze di fatto.
- Spetta al contribuente l'onere di provare che la valutazione dell'Ufficio sia errata o eccessiva; critiche formali alla motivazione sono rilevanti solo se inficiano sostanzialmente l'atto.
- Elementi quali il fallimento del precedente titolare, l'assenza di licenze o la specifica incidenza di canoni vanno considerati e possono giustificare una riduzione del valore se dimostrati, ma la mancata considerazione di alcuni di essi non annulla automaticamente l'intero accertamento se la motivazione complessiva resta congrua.
- Accordi di mediazione e riduzioni concordate possono essere cristallizzati e confermati dal giudice in sede di impugnazione, rideterminando il valore in conformità alla proposta conciliativa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 set 2022Sentenza del 06/09/2022 n. 738 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 6 set 2022Sentenza del 06/09/2022 n. 740 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 6 set 2022Sentenza del 06/09/2022 n. 742 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 6 set 2022Sentenza del 06/09/2022 n. 1000 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 6 set 2022Sentenza del 06/09/2022 n. 1015 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 6 set 2022Sentenza del 06/09/2022 n. 1016 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →