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Sentenza

Sentenza del 06/09/2022 n. 1000 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di quattro cartelle di pagamento emesse a seguito di controlli ex art. 36‑ter DPR 600/1973 sulle dichiarazioni Mod. 730 2015 (anno 2014), che contestavano al ricorrente il rilascio di un visto di conformità "infedele". Il ricorrente deduceva assenza di sottoscrizione e attestazione di conformità delle cartelle, difetto di motivazione, carenza di legittimazione passiva, incompetenza territoriale dell'ufficio che ha formato il ruolo, errata applicazione dell'art. 39 D.Lgs. 241/1997 (con richiesta di applicazione della formulazione più favorevole), e violazioni costituzionali (artt. 3, 23, 53 Cost.). In particolare ha contestato che la cartella sarebbe dovuta essere emessa dalla Direzione Regionale competente per il domicilio fiscale del RAF/CAF e non dall'ufficio provinciale che ha formato il ruolo.

La decisione

La Commissione d'Appello ha accolto l'appello riformando la sentenza di primo grado: ha ritenuto l'appellante vittorioso per incompetenza territoriale dell'ufficio che ha formato il ruolo, dichiarando che la competenza per la contestazione e irrogazione delle sanzioni (anche nella componente impositiva/accessoria collegata all'infedeltà del visto) spetta alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate nel luogo di domicilio fiscale del trasgressore/RAF (nel caso Direzione Regionale di Roma). Pertanto i ricorsi riuniti sono stati accolti e le spese di giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 241/1997, art. 39

    "Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'art. 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia."

    La Commissione interpreta la norma nel senso che la competenza della Direzione Regionale non si limita alla sola irrogazione della sanzione amministrativa formale, ma comprende anche la componente impositiva e gli accessori reclamati nei confronti del RAF/CAF in relazione al visto "infedele"; dunque l'ufficio provinciale che ha formato il ruolo è territorialmente incompetente quando il domicilio fiscale del trasgressore ricade nella giurisdizione della Direzione Regionale diversa.

  • DPR n. 600/1973, art. 36‑ter

    Disciplina il controllo formale delle dichiarazioni (Mod. 730) e la comunicazione dell'esito al CAF/RAF; da tale controllo sono derivati gli avvisi di irregolarità e la successiva segnalazione che avrebbe dovuto essere trasmessa alla Direzione Regionale per le sanzioni al RAF.

  • D.Lgs. n. 241/1997, art. 39, comma 1

    Prevede la sanzione per il rilascio di un visto di conformità infedele da parte del responsabile dell'assistenza fiscale; la sentenza sottolinea che la natura della pretesa verso il RAF è sostanzialmente sanzionatoria e non una responsabilità solidale sul debito d'imposta del contribuente.

  • D.M. n. 164/1999, art. 26, commi 3‑ter e 3‑quater

    Norme tecniche richiamate nella fase di formazione del ruolo: l'Ufficio ha agito in base a tali disposizioni ma la sentenza rileva che, nonostante i riferimenti normativi, la competenza territoriale per l'irrogazione della sanzione al RAF resta della Direzione Regionale.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 2

    Attribuisce al giudice tributario la giurisdizione per contestare gli atti impositivi; la Corte qui richiamata viene utilizzata per sostenere che il vizio di incompetenza dell'ufficio emittente rileva esternamente e determina l'illegittimità dell'atto impugnato.

Massime di principio

  • La competenza territoriale è rilevante anche verso i terzi esterni: un atto emesso da ufficio incompetente è illegittimo e può essere annullato dal giudice tributario.
  • L'art. 39 D.Lgs. 241/1997 attribuisce alla Direzione Regionale la competenza per contestare e irrogare le sanzioni connesse al rilascio di visto infedele da parte del RAF/CAF; questa competenza si estende, secondo la Commissione, anche alla componente impositiva/accessoria reclamata contro il RAF.
  • Quando un ufficio locale scopre irregolarità nelle dichiarazioni gestite da un CAF/RAF deve limitarsi a segnalare la violazione alla Direzione Regionale competente per il domicilio fiscale del responsabile, anziché formare direttamente il ruolo.
  • La pretesa nei confronti del RAF per visto "infedele" ha natura sanzionatoria e non una responsabilità solidale correlata all'effettivo pregiudizio dell'Erario; l'entità della richiesta non è parametrata al danno effettivo.
  • In caso di incertezza giurisprudenziale sulla competenza, i giudici possono compensare le spese di lite; il rimedio principale del contribuente/RAF è eccepire tempestivamente l'incompetenza territoriale per ottenere l'annullamento dell'atto.

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