Sentenza del 06/09/2022 n. 742 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Accertamento - operazione elusiva - assenza di logica di mercato - oneredella prova - Amministrazione finanziaria - incombenza - contribuente - provacontraria - incombenza - fattispecie
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione come operazione elusiva di un contratto di locazione tra due società con identica compagine sociale (locatrice svizzera L P S.A. e conduttrice E M S.r.l.). Il canone annuo era modesto (15.000 euro) ed era l'unico reddito della locatrice; la conduttrice si è assunta tutte le spese ordinarie e straordinarie senza indennizzo per migliorie, ha acceso tre mutui per complessivi 2.100.000 euro e ha capitalizzato e ammortizzato le spese di ristrutturazione (2.338.000 euro) come spese su beni di terzi utilizzando il residuo periodo di locazione, azzerando così il reddito imponibile e producendo una perdita nell'anno 2012. L'Amministrazione, ritenendo che l'operazione non rispondesse a logiche di mercato e avesse come unico scopo il risparmio d'imposta, ha emesso un avviso di accertamento; la CTR ha ritenuto provati gli elementi presuntivi di elusione e ha applicato la prova per presunzione secondo i principi di Cass. n.12788/2011.
La decisione
La Commissione tributaria regionale per la Liguria ha accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate e ha riformato la sentenza di primo grado, confermando l'impugnato avviso di accertamento (originariamente pari a euro 150.656,56, poi ridotto in autotutela a euro 29.098,00). La CTR ha ritenuto sufficiente la prova presuntiva sull'antieconomicità dell'operazione e ha osservato che il contribuente non ha fornito prova contraria. E M S.r.l. è stata condannata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in euro 1.850,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 10-bis, legge n. 212/2000
Riconosce la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di ricorrere alla prova per presunzioni contro comportamenti elusivi: l'ufficio deve dimostrare che l'operazione non risponde a logiche di mercato e mira principalmente al risparmio d'imposta; una volta forniti elementi presuntivi l'onere della prova si trasferisce sul contribuente.
Cass., ord. n. 12788/2011
Giurisprudenza di legittimità che afferma che l'elusione può realizzarsi anche mediante operazioni formalmente reali; stabilisce la possibilità per il fisco di usare presunzioni logiche per dimostrare l'elusività e il trasferimento dell'onere probatorio al contribuente una volta allegati elementi idonei.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione dimostra presunzioni che un'operazione non risponda a logiche di mercato (es. pattuizioni palesemente antieconomiche, compagine sociale comune, unico reddito per il locatore, oneri a carico del conduttore senza indennizzo), l'onere probatorio si sposta sul contribuente.
- La presenza di clausole che impongono al conduttore l'assunzione di spese straordinarie senza indennizzo per le migliorie e l'utilizzo dell'ammortamento sul residuo periodo di locazione sono indicativi di finalità elusiva se non giustificati da ragioni economiche documentabili.
- Operazioni tra parti correlate devono essere supportate da elementi probatori che dimostrino la ragione economica: prezzi di mercato, valutazioni indipendenti, convenienze economiche per entrambe le parti, piani industriali e documentazione che giustifichi l'operazione.
- In assenza di giustificazioni concrete e documentate, il giudice può ricaratterizzare o disregare l'atto formale attribuendo il trattamento fiscale coerente con la sostanza economica (es. applicazione di coefficienti di ammortamento diversi).
- Per difendersi efficacemente il contribuente deve anticipare e documentare le ragioni economiche dell'operazione (comparables di mercato, perizie, motivazioni imprenditoriali, contratti che prevedano indennizzi o forme di tutela in caso di migliorie, decisioni assembleari e piani finanziari).
- Operazioni intragruppo che producono risultati fiscali anomali rispetto alla prassi di settore o che determinano perdite tramite artifici contabili sono soggette a scrutinio approfondito e rischio di ricalcolo fiscale.
- Misure preventive utili: stipulare contratti a condizioni di mercato, documentare l'economicità dell'investimento (valori di mercato, incremento di fatturato o di valore dell'immobile), prevedere clausole di indennizzo o di trasferimento delle migliorie, e conservare evidenze di negoziazione e indipendenza delle decisioni.
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