Cassazione Civile, Ordinanza n. 08905/2023 del 29/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di recupero del PREU emesso in solido nei confronti del titolare di una ditta individuale e di una società che gestiva un bar, in relazione a quattro apparecchi da intrattenimento risultati irregolari a seguito di verifica e sequestro. Gli apparecchi, secondo l'accertamento richiamato dalla CTR, rientravano nella categoria degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. a), TULPS, erano privi di codice identificativo e di nulla osta di messa in servizio e non consentivano la lettura dei contatori delle giocate; l'Ufficio aveva quindi recuperato il tributo per il periodo dal 1 gennaio 2009 al 5 ottobre 2009, determinandolo induttivamente sulla base di euro 280 al giorno. Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello con sei motivi: 1) ha sostenuto che il PREU sarebbe dovuto solo se gli apparecchi erogano vincite in denaro, e non per la sola irregolarità; 2) ha denunciato motivazione apparente della sentenza sul inquadramento degli apparecchi; 3) ha dedotto omesso esame del fatto decisivo che gli apparecchi non distribuivano vincite in denaro; 4) ha dedotto omesso esame del fatto relativo al mancato rispetto degli avvisi previsti dallo Statuto del contribuente nelle operazioni di lettura; 5) ha lamentato violazione dell'art. 112 c.p.c. e motivazione apparente sulla censura relativa alle sanzioni; 6) ha denunciato ulteriore omessa pronuncia sul quantum del PREU, contestando la decorrenza dal 1 gennaio 2009 e la valutazione delle dichiarazioni di terzi.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile o infondata la censura principale sull'applicabilità del PREU, osservando che il tributo è dovuto anche sugli apparecchi le cui caratteristiche consentono il gioco d'azzardo e che la CTR aveva accertato, con valutazione non sindacabile nei limiti dedotti, che gli apparecchi erano riconducibili all'art. 110, comma 6, lett. a), TULPS e producevano un meccanismo di gioco con vincite o premi economicamente apprezzabili. Ha escluso il vizio di motivazione perché la sentenza di merito conteneva un percorso logico-giuridico comprensibile e superava il minimo costituzionale. I motivi fondati sull'omesso esame di fatti decisivi sono stati dichiarati inammissibili per doppia conforme, trattandosi di sentenza d'appello che confermava quella di primo grado in un giudizio soggetto alla disciplina limitativa dell'art. 348-ter c.p.c. Le censure ex art. 112 c.p.c. sono state dichiarate inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza, non essendo stati trascritti in modo puntuale i motivi di appello o l'atto amministrativo rilevante; in ogni caso, la Corte ha rilevato che la CTR si era comunque pronunciata anche sul quantum del PREU, motivando, sia pure sinteticamente, sulla determinazione induttiva e sulla irrilevanza delle dichiarazioni di terzi, utilizzabili nel processo tributario solo come indizi. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi della normativa sul contributo unificato, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo.
Norme richiamate
art. 23 Cost.
richiamato dal ricorrente come parametro di legittimità della pretesa tributaria, ma la Corte non ne accoglie la deduzione alla luce della disciplina speciale sul PREU.
art. 39-quater, comma 2, d.l. n. 269/2003
il PREU «è dovuto anche sulle somme giocate tramite apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d'azzardo»
il tributo grava anche sugli apparecchi che, per le loro caratteristiche, consentono il gioco d'azzardo, non essendo necessario che sia provata in concreto l'erogazione di vincite in denaro in senso stretto.
art. 39-quinquies, comma 2, d.l. n. 269/2003
richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto ostativo al recupero del tributo sui congegni irregolari ricondotti alla categoria soggetta a PREU.
richiamato nel primo motivo, senza esito favorevole per il ricorrente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare violazione di legge, ma il motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per vizi processuali e nullità della sentenza; le censure sono state respinte per difetto di specificità o perché la motivazione era comunque sufficiente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma, consente solo il controllo sul minimo costituzionale della motivazione; nel caso concreto, le censure sono state dichiarate inammissibili o infondate.
art. 111, comma 6, Cost.
la Corte ribadisce che il sindacato sulla motivazione è limitato alla verifica del rispetto del minimo costituzionale.
in presenza di doppia conforme, è preclusa la proposizione in cassazione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
la denuncia di omessa pronuncia richiede specificità e puntuale trascrizione delle domande o eccezioni non esaminate; in difetto, il motivo è inammissibile.
richiamato dal ricorrente per lamentare la mancata osservanza degli avvisi nelle operazioni di verifica, senza rilievo decisivo nel giudizio di legittimità.
art. 38, comma 5, l. n. 388/2000
la mancanza di codice identificativo e di nulla osta di messa in servizio è indicata come violazione rilevante nell'accertamento degli apparecchi.
art. 39-quater, comma 3, d.l. n. 269/2003
richiamato per la determinazione induttiva dell'ammontare delle somme giocate quando non sia possibile la lettura dei contatori.
art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992
nel processo tributario la prova testimoniale è preclusa; le dichiarazioni di terzi hanno solo valore indiziario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
richiamato quale norma di inserimento del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura per violazione di legge non può sovvertire l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito: se la sentenza ha qualificato gli apparecchi in una determinata categoria normativa, il ricorrente deve confrontarsi con tale accertamento e non proporre una diversa ricostruzione del fatto.
- Il PREU è dovuto non solo per gli apparecchi che erogano vincite in denaro in senso stretto, ma anche per quelli che, per le loro caratteristiche concrete, consentono il gioco d'azzardo o comunque un vantaggio economicamente apprezzabile.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato di cassazione sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale: è deducibile solo l'assoluta mancanza, la mera apparenza o l'obiettiva incomprensibilità della motivazione.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame del fatto decisivo non è deducibile in cassazione quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado secondo la disciplina dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
- La deduzione di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. richiede ricorso specifico e autosufficiente, con puntuale indicazione del capo di domanda o eccezione non esaminato e degli atti processuali in cui è stato formulato.
- Nel processo tributario le dichiarazioni di terzi non hanno valore di prova testimoniale, ma costituiscono meri elementi indiziari liberamente apprezzabili dal giudice.
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