Cassazione Civile, Ordinanza n. 04798/2023 del 15/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRES per l'anno d'imposta 2011, emesso ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 sulla base di un p.v.c. della Guardia di Finanza relativo a indagini su una presunta frode nella commercializzazione di carburante in contrabbando. La società aveva impugnato l'atto, ma sia la C.T.P. sia la C.T.R. avevano respinto le sue domande; in appello la C.T.R. aveva anche ritenuto inammissibili ex art. 57 d.lgs. n. 546/1992 alcune questioni asseritamente nuove. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) totale difetto di motivazione sulla censura relativa alla violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, sostenendo di non avere introdotto questioni nuove ma di avere ribadito le originarie contestazioni contro il metodo di ricostruzione dei ricavi, fondato sulla mera moltiplicazione dei volumi di vendita del prodotto agevolato per una percentuale di ricarico tratta da intercettazioni di soggetti estranei, con lesione del diritto di difesa; 2) totale difetto di motivazione sulla violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, degli artt. 42 e 56 d.P.R. n. 600/1973 e d.P.R. n. 633/1972, lamentando la mancata allegazione o ostensione di documenti non conosciuti perché coperti da segreto istruttorio; 3) mancanza di motivazione in violazione dell'art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 111 Cost., per l'apoditticità della sentenza d'appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso e irrilevante, ai fini della procedibilità, il decesso del difensore della ricorrente intervenuto nelle more. Ha poi esaminato congiuntamente i motivi e li ha accolti, censurando la sentenza della C.T.R. per motivazione totalmente deficitaria: la decisione d'appello si era limitata a formule stereotipate e apodittiche, senza illustrare le ragioni del rigetto né spiegare in cosa consistessero le asserite novità delle questioni prospettate in appello. La Corte ha inoltre osservato che la mera richiesta di consulenza tecnica d'ufficio non integra di per sé una questione nuova ai sensi dell'art. 57 d.lgs. n. 546/1992. Per effetto dell'accoglimento, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, in diversa composizione, che dovrà riesaminare l'appello e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
È la norma posta a base dell'accertamento impugnato; la Corte non ne fornisce un'interpretazione di merito, ma rileva che le censure della contribuente contro il metodo di ricostruzione dei ricavi non sono state esaminate adeguatamente dal giudice d'appello.
La Corte afferma che non può qualificarsi automaticamente come domanda o eccezione nuova, ai fini del divieto di nova in appello, la mera richiesta di consulenza tecnica d'ufficio; il giudice d'appello deve spiegare in concreto in cosa consista la pretesa novità delle questioni.
art. 7 dello Statuto del contribuente
Richiamato dalla ricorrente per lamentare la mancata allegazione/ostensione di documenti non conosciuti; la Corte non affronta il merito della censura, ma evidenzia che la motivazione d'appello è del tutto carente.
art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato dalla ricorrente tra le norme violate in tema di motivazione e contenuto dell'avviso di accertamento; la Corte non entra nel merito, ritenendo assorbito dalla carenza motivazionale della sentenza impugnata.
Norma richiamata dalla ricorrente in collegamento alla doglianza sulla motivazione e sugli atti non conosciuti; non viene interpretata nel merito.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
La sentenza d'appello è censurata perché contiene una motivazione meramente stereotipata e apodittica, inidonea a soddisfare l'obbligo motivazionale richiesto nel processo tributario.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato come parametro del "minimo costituzionale" della motivazione: la Corte ritiene che la sentenza impugnata non lo raggiunga.
Viene menzionato nel contesto del procedimento camerale di cassazione, per ribadire che il Collegio può decidere in modo diverso rispetto alla proposta del consigliere relatore.
art. 3755/2015
Citata come precedente sulla tempestività della notificazione ai fini del ricorso per cassazione effettuato entro l'ultimo giorno utile consegnando l'atto all'ufficiale giudiziario.
Cass., Sez. Un., n. 8999/2009
Richiamata per affermare che, nel procedimento camerale di legittimità, il Collegio può discostarsi dalla proposta del relatore.
Cass. n. 3630/2021
Richiamata per sostenere che il giudizio di cassazione ha struttura officiosa e non è soggetto alle regole sull'interruzione per vicende che colpiscono le parti o il difensore.
Cass. n. 7751/2020
Richiamata per affermare che il decesso del difensore dopo la notifica del ricorso ma prima della discussione non impone necessariamente la rinnovazione dell'avviso alla parte personalmente.
Cass., Sez. Un., n. 8053/2014
Richiamata per il principio del "minimo costituzionale" della motivazione, parametro violato dalla sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel processo tributario d'appello, la declaratoria di inammissibilità per novità delle questioni postula una verifica concreta del contenuto delle deduzioni: il giudice deve spiegare in che cosa consista l'effettiva introduzione di un nuovo thema decidendum, non potendo limitarsi a formule generiche.
- La richiesta di consulenza tecnica d'ufficio non integra, di per sé, una nuova domanda o eccezione vietata in appello; la sua ammissibilità va valutata in relazione alla funzione istruttoria e difensiva che assume nel caso concreto.
- La sentenza è nulla o comunque cassabile quando la motivazione si riduce a espressioni stereotipate e apodittiche, prive di reale confronto con i motivi di gravame, perché non raggiunge il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.
- Nel giudizio di cassazione, il decesso del difensore della parte ricorrente non determina automaticamente l'interruzione del processo, che conserva struttura officiosa e può proseguire secondo le regole proprie del giudizio di legittimità.
- Ai fini della tempestività del ricorso per cassazione, rileva la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario entro l'ultimo giorno utile, anche se la successiva spedizione avvenga il giorno seguente.
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