Cassazione Civile, Ordinanza n. 30503/2022 del 18/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso dell'eccedenza IVA maturata per l'anno d'imposta 2013. La società aveva indicato il credito nella dichiarazione annuale, ma nel rigo relativo alla compensazione o detrazione nell'anno successivo, non nel rigo espressamente destinato alla richiesta di rimborso. Successivamente aveva presentato istanza di rimborso il 5 dicembre 2017. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che tale indicazione dichiarativa, se supportata dalla documentazione contabile, valesse come domanda di rimborso soggetta a prescrizione decennale e non al termine biennale di decadenza dell'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992; aveva inoltre respinto le censure dell'Ufficio sulla spettanza del credito e sulla qualificazione della società come di comodo. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 30 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che l'istanza era tardiva perché il credito era stato indicato solo per compensazione/detrazione e non per rimborso; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, per avere la CTR disatteso le censure dell'Ufficio con motivazione meramente per relationem; 3) violazione dell'art. 30 della l. n. 724/1994 e dell'art. 2, commi 36-decies ss., d.l. n. 138/2011, in tema di società di comodo e società in perdita sistematica. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo gli altri, perché la volontà di ottenere il rimborso deve emergere in modo chiaro dalla dichiarazione annuale: l'indicazione del credito nel rigo destinato a compensazione/detrazione non equivale a richiesta di rimborso e non impedisce l'applicazione del termine biennale di decadenza. Poiché l'istanza di rimborso è stata presentata oltre tale termine, il ricorso originario della contribuente è stato rigettato nel merito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle entrate, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della società contribuente contro il diniego di rimborso IVA. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della contribuente, mentre quelle dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Il termine biennale di decadenza si applica quando il contribuente non abbia manifestato nella dichiarazione annuale una chiara volontà di chiedere il rimborso del credito IVA; non si applica, invece, se il credito è stato già indicato come richiesta di rimborso in dichiarazione.
Norma richiamata in tema di rimborso dell'eccedenza IVA e individuazione dei presupposti per il relativo diritto.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato come parametro della dedotta nullità per motivazione apparente, ma il motivo è rimasto assorbito.
Richiamato come parametro della dedotta nullità per motivazione della sentenza tributaria, ma il motivo è rimasto assorbito.
Richiamato in relazione alla disciplina delle società di comodo e alle limitazioni al rimborso/utilizzo del credito IVA, ma il motivo è rimasto assorbito.
art. 2, commi 36-decies - 36-duodecies, d.l. n. 138/2011
Richiamato in tema di società in perdita sistematica, ma il motivo è rimasto assorbito.
La domanda di rimborso, quando il credito risulti già dalla dichiarazione con opzione per il rimborso, è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Norme processuali che delimitano i motivi di ricorso per cassazione dedotti dall'Agenzia.
Massime di principio
- In materia di rimborso IVA, la mera esposizione del credito in dichiarazione non basta: la volontà di ottenere il rimborso deve essere manifestata in modo inequivoco nella dichiarazione stessa, distinguendo chiaramente l'opzione per il rimborso da quella per compensazione o detrazione.
- Se il credito IVA è indicato nel quadro dichiarativo destinato alla compensazione/detrazione e non nella parte riservata al rimborso, non si perfeziona una domanda di rimborso idonea a sottrarre la pretesa al termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.
- La domanda di rimborso non costituisce il fatto costitutivo del diritto al credito, ma il presupposto di esigibilità per l'avvio del procedimento di rimborso; quando il credito è già emergente dalla dichiarazione e la volontà restitutoria è stata chiaramente espressa, opera la prescrizione decennale.
- La disciplina del rimborso dei crediti d'imposta va letta in coerenza con il principio, anche unionale, secondo cui gli adempimenti formali non possono compromettere il diritto sostanziale alla detrazione o al rimborso solo quando la volontà del contribuente risulti già chiaramente desumibile dagli atti dichiarativi.
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