Cassazione Civile, Ordinanza n. 16013/2025 del 15/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (soci)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006 nei confronti di una società poi estinta, recuperando a tassazione costi ritenuti relativi a operazioni inesistenti e irrogando maggiori Ires, Irap e Iva oltre sanzioni. La pretesa era stata poi fatta valere nei confronti di alcuni soci, ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 2495 c.c., dopo la cancellazione della società. I soci avevano impugnato l'atto davanti al giudice tributario, ma in appello la CTR aveva rigettato i gravami con motivazione estremamente sintetica e sostanzialmente adesiva alla decisione di primo grado. Con il ricorso per cassazione i contribuenti hanno denunciato: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione mancante o apparente, per violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.; 2) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., perché la CTR non avrebbe esaminato le specifiche censure di appello. In via subordinata chiedevano il rinvio per la nuova liquidazione delle sanzioni alla luce del d.lgs. n. 158 del 2015.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la sentenza della CTR fosse affetta da motivazione solo apparente: il giudice d'appello si era limitato ad aderire acriticamente alla decisione di primo grado, senza dare conto delle singole censure mosse dagli appellanti e senza un effettivo percorso argomentativo autonomo. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, affinché renda una motivazione congrua e valuti anche l'applicabilità dello ius superveniens invocato sulle sanzioni, oltre a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il parametro processuale per dedurre la nullità della sentenza di merito per vizio di motivazione o per violazioni processuali
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
impone che la sentenza del giudice tributario contenga la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la sentenza deve contenere la motivazione; la sua mancanza o apparenza determina nullità
la motivazione deve consentire di comprendere il percorso decisorio
art. 111 Cost.
richiede la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e su tutte le eccezioni e censure ritualmente proposte
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
non elimina la distinzione tra cause scindibili, inscindibili e dipendenti, che resta rilevante anche nel processo tributario
nelle cause scindibili non sussiste obbligo di integrare il contraddittorio verso tutte le parti del primo grado
disciplina gli effetti della cancellazione della società e la responsabilità dei soci nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione
art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973
consente all'Amministrazione di agire verso i soci per i debiti tributari della società estinta, nei limiti previsti dalla norma
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come base della notificazione dell'avviso ai soci destinatari della pretesa fiscale
richiamato per il fenomeno successorio conseguente all'estinzione della parte in corso di causa, ma distinto dalla fattispecie in esame
Massime di principio
- La sentenza d'appello è nulla per motivazione apparente quando si limita ad aderire alla decisione di primo grado in modo acritico, senza esaminare le censure proposte con l'impugnazione e senza rendere percepibile il percorso logico seguito dal giudice.
- Nel processo tributario la motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice del gravame dà conto, anche sinteticamente, delle ragioni della conferma oppure dell'identità delle questioni già esaminate in primo grado; in mancanza, la decisione non consente di individuare il thema decidendum e va cassata.
- La mera affermazione di condivisione della sentenza di primo grado non equivale a motivazione valida quando non chiarisce perché i motivi di appello siano infondati.
- Le cause promosse contro più soggetti solidalmente responsabili sono, di regola, scindibili; pertanto, nei giudizi di cassazione non sempre è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le parti presenti nei gradi di merito.
- Nell'azione del Fisco contro i soci di società estinta per debiti tributari, il presupposto della riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione incide sull'interesse ad agire dell'Amministrazione e, se contestato, deve essere provato dall'ente impositore.
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