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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25712/2021 del 22/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionario riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento TARSU relativo all'anno d'imposta 2009, emesso dalla concessionaria della riscossione comunale nei confronti della società contribuente. In appello la CTR, in sede di rinvio disposto dalla Cassazione, aveva ritenuto legittimo l'atto perché motivato per relationem mediante richiamo a un precedente avviso di pagamento che risultava notificato alla contribuente. La società ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 8 e 14 della L. n. 890/1982, sostenendo che la notifica a mezzo posta dell'avviso di pagamento prodromico fosse nulla perché il plico era stato consegnato a persona diversa dalla destinataria senza invio della raccomandata informativa; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000, lamentando il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, motivato per relationem su un atto che assumeva non notificato e quindi a lei ignoto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile, prima ancora che infondato, perché la ricorrente non aveva trascritto né allegato gli atti notificatori necessari a consentire il controllo di legittimità sul procedimento di notifica, in violazione del principio di autosufficienza. Ha inoltre osservato che, sulla base di quanto già riportato nella sentenza impugnata, la notifica dell'avviso di pagamento risultava regolare, essendo stata eseguita a mezzo posta con consegna al domicilio del destinatario e ricezione da parte di portiere o persona delegata, senza necessità di raccomandata informativa. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché fondato sulla pretesa invalidità della notifica dell'atto richiamato; in ogni caso la Corte ha richiamato il principio secondo cui la motivazione per relationem è legittima se l'atto richiamato è già stato integramente e legalmente conosciuto dal contribuente. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, oltre agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla notifica dell'atto e alla motivazione dell'avviso di accertamento.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato dalla Corte per distinguere l'ipotesi dell'error in procedendo, che sola consentirebbe l'esame diretto degli atti, dal caso concreto in cui tale potere non sussiste.

  • art. 366 c.p.c.

    i requisiti di contenuto-forma del ricorso devono essere assolti nel ricorso stesso, con specificazione dei fatti processuali, produzione o indicazione precisa degli atti e trascrizione o riassunto del loro contenuto, a pena di inammissibilità.

  • art. 14 L. n. 890 del 1982

    per la notifica diretta a mezzo posta da parte dell'ufficio finanziario si applicano le regole del servizio postale ordinario; non è necessaria la raccomandata informativa nei casi esaminati dalla Corte.

  • art. 8 L. n. 890 del 1982

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità della notifica, ma ritenuto non decisivo nel caso di notifica postale diretta dell'atto impositivo.

  • art. 1335 c.c.

    opera la presunzione di conoscenza della dichiarazione quando questa giunge all'indirizzo del destinatario, superabile solo con prova dell'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    la motivazione per relationem dell'atto impositivo è legittima se il documento richiamato è già integralmente e legalmente conosciuto dal contribuente.

  • art. 20 L. n. 146 del 1998

    ha modificato l'art. 14 della L. n. 890/1982 consentendo agli uffici finanziari la notificazione diretta a mezzo posta degli avvisi e degli atti da notificare al contribuente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Quando si contesta in cassazione la ritualità della notifica di un atto impositivo effettuata a mezzo posta, il ricorrente deve riportare nel ricorso il contenuto essenziale degli atti notificatori o produrli, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • Per la notificazione diretta a mezzo posta degli atti impositivi da parte dell'ufficio finanziario si applicano le regole del servizio postale ordinario; non occorre la relata di notifica dell'ufficiale giudiziario né, nei casi ordinari di consegna al domicilio del destinatario, la raccomandata informativa.
  • La consegna del plico al domicilio del destinatario, con sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte di portiere o persona delegata al ritiro, è idonea a perfezionare la notifica, salvo prova contraria dell'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.
  • La motivazione per relationem degli atti tributari è legittima quando l'atto richiamato è già stato legalmente e integralmente conosciuto dal contribuente; in tal caso non è necessaria la sua allegazione materiale all'atto motivato per relationem.
  • In cassazione l'esame diretto degli atti è consentito solo nelle ipotesi di error in procedendo; se la doglianza investe un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, la Corte non può rivalutare direttamente la regolarità della notifica.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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