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Sentenza

Sentenza del 11/05/2017 n. 11686 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna n. 15, pronunciata il 7 dicembre 2011 e depositata il 15 febbraio 2012, che aveva accolto l’appello del Comune e riformato la decisione favorevole alla contribuente. Era contestato l’avviso di accertamento ICI per il 2004, notificato il 29 aprile 2008, con recupero della maggiore imposta calcolata sulla rendita catastale attribuita dall’Agenzia del territorio dopo la procedura Docfa, oltre a interessi e sanzioni. Con quattro motivi la società ha censurato: (1) la motivazione sulla regolare notifica della rendita, sostenendo che la firma illeggibile sulla ricevuta non fosse del destinatario; (2) l’omessa indicazione nell’avviso del responsabile del procedimento e dell’autorità cui chiedere il riesame in autotutela; (3) l’introduzione in appello, da parte del Comune, di questioni nuove sulla definitività della rendita e sulla competenza per la notifica; (4) la decadenza dell’ente impositore, dedotta con riferimento a un accertamento per il 2003 notificato il 5 maggio 2008.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato S. s.p.a. a pagare le spese del giudizio, liquidate in 3.000 euro, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge. Primo motivo: inammissibile, perché la censura riguardava una questione di diritto, non un accertamento di fatto; comunque infondato nel merito. La notifica della rendita, spedita al domicilio indicato nella documentazione Docfa e consegnata l’8 marzo 2000 a una persona che aveva firmato la ricevuta, è stata ritenuta valida; l’attestazione dell’agente postale, assistita da pubblica fede, non era stata contestata con querela di falso. Secondo motivo: inammissibile, poiché l’omessa pronuncia andava denunciata come error in procedendo ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c., e il ricorso non riportava inoltre in modo autosufficiente gli atti necessari a dimostrare la questione. Terzo motivo: infondato; le deduzioni comunali sulla definitività della rendita e sulla notifica erano mere difese e contestazioni, non nuove eccezioni vietate in appello dall’art. 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Quarto motivo: inammissibile per difetto di autosufficienza, corretta formulazione della censura e specificità del vizio; la Corte ha comunque precisato che, per il periodo rilevante, il termine decadenziale era triennale e scadeva il 31 dicembre 2006, e che la disciplina transitoria della L. n. 296 del 2006 si applicava anche ai rapporti d’imposta pendenti. La decisione della CTR è quindi rimasta ferma.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo di ricorso di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, concerne il vizio della sentenza che riguarda la motivazione "in fatto" e non anche quella "in diritto", perchè quest'ultima può essere emendata ed integrata dalla Corte, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ove ritenuta manchevole.

    Il vizio di motivazione previsto da questa disposizione riguarda l’accertamento dei fatti, non l’argomentazione su una questione giuridica; la motivazione in diritto può essere corretta dalla Cassazione.

  • Art. 384 c.p.c.

    Il dispositivo della sentenza della CTR, che ha respinto il gravame della contribuente, sul rilevo dell'intervenuta notifica della nuova rendita dei fabbricati, è conforme a diritto e la carenza di motivazione costituisce un difetto emendabile mediante la semplice integrazione, a norma dell'art. 384 c.p.c., comma 4, della parte motiva della decisione.

    La Cassazione può integrare o correggere la motivazione in diritto quando il dispositivo sia conforme alla legge.

  • Legge n. 342 del 2000, art. 74, comma 1

    Ed a ragione, poichè la L. n. 342 del 2000 non prescrive particolari modalità al riguardo, ed in caso di notifica (diretta) mediante raccomandata con avviso di ricevimento, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico all'indicato domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'agente postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, secondo la disciplina contenuta nel Regolamento postale (cfr. D.P.R. n. 655 del 1982 ratione temporis applicabile risalendo la notifica al 2000).

    Per la notifica diretta della rendita catastale mediante raccomandata, è sufficiente la consegna al domicilio indicato e la firma del ricevente sulla documentazione postale; non occorrono formalità ulteriori non previste dalla disciplina applicabile.

  • D.P.R. n. 655 del 1982

    Ed a ragione, poichè la L. n. 342 del 2000 non prescrive particolari modalità al riguardo, ed in caso di notifica (diretta) mediante raccomandata con avviso di ricevimento, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico all'indicato domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'agente postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, secondo la disciplina contenuta nel Regolamento postale (cfr. D.P.R. n. 655 del 1982 ratione temporis applicabile risalendo la notifica al 2000).

    Il regolamento postale, applicabile ratione temporis, disciplina la consegna della raccomandata e richiede che il ricevente individuato dall’agente postale firmi il registro e l’avviso di ricevimento.

  • Legge n. 146 del 1998, art. 20; Legge n. 890 del 1982, artt. 14 e 7, comma 2

    Questa Corte, infatti, ha precisato che "a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della L. n. 146 del 1998, art. 20 (che ha modificato la L. n. 890 del 1982, art. 14), gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente, con la conseguenza che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 (Cass. n. 17598/2010); in tal caso, le indicazioni che debbono risultare dall'avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione, quando l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono non già quelle di cui all'art. 139 c.p.c., ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria " (Cass. n. 270/2012).

    Quando l’amministrazione ricorre alla notificazione postale diretta e semplificata, si applicano le regole del servizio postale ordinario, non le formalità della notificazione disciplinata dalla legge n. 890 del 1982; rilevano le indicazioni richieste dal regolamento postale.

  • Art. 2700 c.c.; art. 160 c.p.c.; Legge n. 890 del 1982, art. 7, comma 2

    Ne consegue che l'attestazione dell'ufficiale postale, in quanto assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata, non può essere diversamente superata e nella fattispecie in esame manca la proposizione della querela di falso, per cui la sentenza impugnata resiste alla censura della società contribuente.

    L’avviso di ricevimento fa prova, fino a querela di falso, delle attestazioni dell’ufficiale postale sulla consegna. La firma illeggibile non rende di per sé invalida la notificazione se non risulta che il plico sia stato consegnato a una persona diversa da quelle legittimate.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5 e 6, c.p.c.; art. 112 c.p.c.

    La decisione del giudice di secondo grado che non esamini e non decida un motivo di censura della sentenza del giudice di primo grado è impugnabile per cassazione non già per omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia e neppure per motivazione "per relationem" resa in modo difforme da quello consentito, bensì per omessa pronuncia su un motivo di gravame; ne consegue che, se il vizio è denunciato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 o 5, anzichè dell'art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all'art. 112 stesso codice, il ricorso è inammissibile.

    La mancata decisione su un motivo di gravame è un error in procedendo e va denunciata ai sensi dell’art. 360, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c.; non può essere presentata come violazione di legge sostanziale o vizio motivazionale. Il ricorso deve inoltre indicare e riportare gli elementi necessari a verificarne la fondatezza.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57

    Il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, divieto che, com'è noto, "concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d'invalidità dell'atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, ma che non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili".

    Il divieto in appello riguarda le eccezioni in senso stretto, ma non impedisce all’ente impositore di svolgere mere difese o contestare le censure del contribuente, purché non muti i fatti costitutivi della pretesa.

  • Legge n. 296 del 2006, art. 1, commi 161, 162, 163 e 171; D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2

    In ogni caso, per effetto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, (nel testo vigente sino al 2006), il potere impositivo dell'Ente locale era soggetto a termine di decadenza triennale (con riferimento alla fattispecie in esame, da esercitarsi entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui era stato eseguito il versamento d'imposta, pacificamente avvenuto per l'anno 2003, secondo l'importo dovuto dalla contribuente sulla base della rendita catastale proposta con la Docfa) e che scadeva, quindi, il 31/12/2006, ma la regola di decorrenza del termine decadenziale (portato a tre anni) dalla definitività dell'accertamento, previsto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 163 ("Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo"), è stato dichiarato espressamente applicabile anche ai rapporti di imposta pendenti al momento di entrata in vigore della legge, ai sensi del comma 171 medesima disposizione ("Le norme di cui ai commi da 161 a 170 si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge).

    Per l’ICI 2003 il termine di decadenza del potere impositivo era triennale e, secondo il testo applicabile, scadeva il 31 dicembre 2006. La disciplina della legge n. 296 del 2006 sui termini e sulla decorrenza collegata alla definitività dell’accertamento si applica, per espressa norma transitoria, anche ai rapporti d’imposta pendenti.

Massime di principio

  • Nella notificazione diretta a mezzo raccomandata di un atto tributario o catastale, occorre verificare la disciplina postale applicabile ratione temporis: la consegna al domicilio indicato e la firma del ricevente possono perfezionare la notifica senza le formalità previste per la notificazione tramite ufficiale giudiziario.
  • L’avviso di ricevimento e le attestazioni dell’agente postale fanno prova privilegiata della consegna; per contestarne la veridicità non basta il disconoscimento della firma, ma occorre proporre querela di falso.
  • In cassazione, l’omessa pronuncia su un motivo di appello va dedotta come error in procedendo, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c. Il ricorrente deve indicare e riprodurre gli atti necessari per consentire alla Corte di verificare la censura.
  • Nel processo tributario d’appello, il divieto di nuove eccezioni non preclude mere difese e contestazioni delle deduzioni del contribuente, se l’ente non modifica i fatti costitutivi della pretesa fiscale.
  • La motivazione carente su una questione di diritto non comporta cassazione quando la decisione è conforme alla legge: la Corte può correggere o integrare la motivazione giuridica.
  • Per valutare la decadenza in materia ICI occorre individuare il termine applicabile ratione temporis e considerare le norme transitorie: la disciplina della legge n. 296 del 2006 sui rapporti pendenti può incidere sulla decorrenza dei termini.

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