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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19642/2020 del 21/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'impugnazione verteva sul diniego parziale dell'Amministrazione al rimborso delle maggiori accise pagate in acconto. Questione centrale: se per i rimborsi di accise il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504/1995 debba decorrere dalla data dell'ultima rata di acconto (17 dicembre 2007) ovvero dalla presentazione della dichiarazione annuale (marzo 2008), e se la domanda di rimborso del 15 febbraio 2010 fosse quindi tardiva o tempestiva. Era inoltre contestato che la Commissione di secondo grado avesse individuato il dies a quo d'ufficio senza preventivo contraddittorio.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, in materia di accise, le rate mensili sono modalità di pagamento frazionato di un unico debito e che il saldo creditorio che matura si determina con la presentazione della dichiarazione annuale; conseguentemente il termine biennale di decadenza ex art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504/1995 decorre dalla presentazione dell'ultima dichiarazione annuale (marzo 2008) e non dalla singola rata di acconto del 17.12.2007. Dunque l'istanza di rimborso del 15.02.2010 è risultata tempestiva. La sentenza di appello è stata cassata e, decidendo nel merito, il ricorso della IDROENERGIA è stato accolto. Le spese di lite sono state compensate integralmente tra le parti per le oscillazioni giurisprudenziali sulla materia.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Per le accise, le rate di acconto sono modalità di pagamento di un unico debito: il termine biennale di decadenza per richiedere il rimborso decorre dalla presentazione della dichiarazione annuale che chiude il rapporto tributario e determina il saldo, non dalla singola rata di acconto
  • Quando il credito d'imposta viene utilizzato come compensazione nei versamenti successivi, il contribuente può reclamare il rimborso solo dopo la chiusura del rapporto (dichiarazione annuale) che rende definitivo il credito
  • Il giudice può, in tema di corretta applicazione di norme tributarie chiare e per questioni meramente ricognitive di diritto, individuare d'ufficio il dies a quo senza necessità di preventiva sollecitazione del contraddittorio
  • In presenza di oscillazioni giurisprudenziali su questioni tecnico-tributarie rilevanti, è possibile la compensazione integrale delle spese processuali
  • In situazioni analoghe conviene presentare tempestivamente la domanda di rimborso dopo la chiusura dell'anno d'imposta e conservare documentazione sui versamenti e sugli utilizzi del credito per dimostrare la data di maturazione del saldo creditorio

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