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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19637/2020 del 21/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società chiedeva il rimborso di una eccedenza IVA relativa all'anno 2006 (IVA di rivalsa assolta su operazioni passive in Italia). L'Ufficio aveva respinto una prima istanza- presentata ai sensi dell'art. 38-ter DPR n. 633/1972 - per difetto del requisito della mancata residenza in Italia (provvedimento non impugnato). In primo grado il ricorso contro il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso era stato respinto; la Commissione regionale in appello ha confermato ritenendo che il credito doveva essere indicato nella dichiarazione annuale e che, non essendo stato fatto, non poteva essere esperita l'azione di cui all'art. 21 d.lgs. 546/1992 per il suo carattere residuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sez. dist. di Pescara, in diversa composizione, condannando anche alle spese. La Corte ha stabilito che il diritto alla detrazione/rimborso dell'eccedenza IVA deve essere riconosciuto se risultano soddisfatti i requisiti sostanziali (operazioni effettuate da soggetto passivo, documentazione probatoria come fatture, operazioni imponibili), anche in presenza di omissioni formali quali la mancata presentazione della dichiarazione annuale; quando la domanda non rientra nelle ipotesi dell'art. 30 DPR 633/1972, trova applicazione il rimedio residuale dell'art. 21, secondo comma, d.lgs. 546/1992 (domanda di restituzione nei termini di legge).

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30

    L'art. 30 disciplina la detrazione o il rimborso dell'eccedenza d'imposta quando il credito risulti dalla dichiarazione regolarmente presentata; la Corte ha distinto i casi afferenti a tale articolo da quelli in cui manca la dichiarazione e ha escluso che l'art. 30 possa essere automaticamente invocato quando la dichiarazione non è stata presentata

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-ter

    L'istanza presentata ai sensi dell'art. 38-ter nelle forme errate o riferita a soggetti non residenti può essere respinta dall'Amministrazione; tuttavia tale rigetto non preclude di per sé il diritto sostanziale alla detrazione se provata la sussistenza dei requisiti

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21

    Quando la domanda di rimborso non rientra nelle ipotesi disciplinate da norme specifiche (es. art. 30), è applicabile il rimedio residuale dell'art. 21, che consente la domanda di restituzione nel termine di due anni dal pagamento o dal giorno in cui si è verificato il presupposto della restituzione

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE

    sentenze richiamate in motivazione (es. Idexx, 11 dicembre 2014)

    Principio di neutralità dell'IVA: la detrazione dell'imposta a monte deve essere accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche in presenza di omissioni formali

  • Cassazione, Sez. Un., 8 settembre 2016, n. 17757

    Conferma il principio che l'eccedenza d'imposta risultante da dichiarazioni periodiche e dai versamenti deve essere riconosciuta se soddisfatti i requisiti sostanziali, anche se manca la dichiarazione annuale

  • Cassazione, ord. 11 maggio 2017, n. 11652

    Riferimento a casi in cui si applica il rimedio residuale dell'art. 21 per la restituzione di somme non disciplinate da norme specifiche

Massime di principio

  • Il diritto alla detrazione/rimborso dell'IVA va valutato prevalentemente con criteri sostanziali: se la documentazione (fatture, versamenti periodici) dimostra operazioni imponibili effettuate da un soggetto passivo, la mancata osservanza di obblighi formali (es. dichiarazione annuale) non deve precludere il rimborso
  • Se la fattispecie non rientra nelle ipotesi specifiche di art. 30 DPR 633/1972 (cioè il credito non risulta da dichiarazione regolarmente presentata), il contribuente può utilizzare il rimedio residuale dell'art. 21 d.lgs. 546/1992 per chiedere la restituzione nei termini previsti
  • Un rigetto amministrativo basato su requisiti di forma o sulla residenza va valutato tempestivamente: provvedimenti dell'Ufficio non impugnati possono limitare le possibilità del contribuente, quindi è importante valutare e impugnare in tempo le decisioni negative
  • La documentazione probatoria (fatture e dati contabili) è centrale: conservare e predisporre elementi che dimostrino la sostanza dell'operazione consente di superare contestazioni fondate su irregolarità formali
  • In situazioni analoghe, prima di attivare vie giudiziarie, valutare se sia possibile integrare o riproporre la domanda nel canale previsto dalla normativa specifica (es. dichiarazione annuale) oppure agire con la domanda di restituzione ai sensi dell'art. 21, tenendo conto dei termini di decadenza/appello

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