Cassazione Civile, Sentenza n. 19635/2020 del 21/09/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente chiedeva il rimborso di un eccedenza di IVA (anno 2009) relativa a operazioni connesse all'organizzazione e promozione in Italia di eventi pubblicitari per conto di Skoda Auto AS. In primo e secondo grado il rimborso era stato negato dal diniego dell'ufficio e dalla Commissione regionale: il giudice d'appello ritenne che le operazioni fossero effettuate in Italia e non riconducibili unitariamente a prestazioni pubblicitarie soggette al criterio del luogo del committente, e inoltre richiese la prova dell'assolvimento dell'imposta nello Stato di stabilimento ai fini del rimborso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, dichiarato assorbito il terzo, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario. Ha ritenuto che le prestazioni rese dalla ricorrente rientrassero nel concetto di "prestazioni pubblicitarie" e, quindi, il luogo delle prestazioni è quello in cui il destinatario (Skoda Auto AS) ha stabilito la sede della sua attività economica (fuori dall'Italia). Ha altresì stabilito che l'art. 38-bis.2 non impone al richiedente di fornire prova dell'avvenuto assolvimento dell'IVA nello Stato di stabilimento come condizione di rimborso, limitando l'ufficio a poter chiedere informazioni allo Stato membro interessato. La Corte ha compensato le spese dei due gradi di merito e condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 7 (terzo comma e lettera d)
Le prestazioni di servizi pubblicitari si considerano effettuate nel luogo in cui il destinatario ha stabilito la sede della sua attività economica; pertanto, se il committente è stabilito in un altro Stato membro, la prestazione si considera non effettuata in Italia
Direttiva 2006/112/CE, art. 56, par. 1, lett. b
Conferma il principio comunitario che il luogo delle prestazioni pubblicitarie fornite a soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro è il luogo in cui il destinatario ha la sede della sua attività economica; il criterio si applica anche alle prestazioni fornite indirettamente
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis.2 (primo comma)
Il diritto al rimborso dell'IVA per soggetti stabiliti in altro Stato membro è subordinato a specifiche condizioni (assenza di stabile organizzazione in Italia, essere soggetto passivo nel Paese di domicilio, non aver effettuato determinate operazioni attive in Italia, e detraibilità secondo la normativa italiana). Non richiede invece la prova dell'avvenuto pagamento dell'IVA nello Stato di stabilimento; l'ufficio può comunque richiedere informazioni allo Stato membro competente
Massime di principio
- Le prestazioni pubblicitarie (anche se rese indirettamente tramite terzi) si considerano, ai fini IVA, effettuate dove il destinatario della prestazione ha la sede della sua attività economica; quindi una agenzia estera che presta servizi di pubblicità per un committente stabilito in altro Stato membro può considerare le prestazioni non effettuate in Italia
- Non è lecito frazionare artificiosamente un'operazione unica sotto il profilo economico per modificarne il regime IVA: la qualificazione economica complessiva prevale sulla segmentazione formale
- Per ottenere il rimborso IVA ai sensi dell'art. 38-bis.2 non è necessario che il richiedente dimostri di aver assolto l'IVA nello Stato di stabilimento; è invece necessario provare le condizioni richieste dalla norma (assenza di stabile organizzazione in Italia, soggettività passiva nel Paese di domicilio, assenza di operazioni attive in Italia non escluse dalla norma, e detraibilità secondo la normativa italiana)
- In caso di dubbio l'Amministrazione può richiedere informazioni allo Stato membro di stabilimento tramite le procedure elettroniche previste, ma l'onere probatorio non implica automaticamente l'obbligo per il richiedente di dimostrare il pagamento dell'imposta nello Stato estero
- Quando si valutano servizi svolti per campagne promozionali/di lancio prodotto, è necessario analizzare la funzione economica delle attività per stabilire se esse costituiscono prestazioni pubblicitarie ai fini del luogo di imposizione IVA
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