Cassazione Civile, Sentenza n. 19636/2020 del 21/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia impugna la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato l'accoglimento del ricorso della contribuente e disposto il rimborso dell'eccedenza di IVA detraibile relativa all'anno 2008. L'Amministrazione sosteneva che la concessione in locazione di piazzole di sosta all'interno di campeggi situati in Italia costituisce un'operazione attiva territorialmente rilevante in Italia e dunque, trattandosi di soggetto UE non identificato né rappresentato in Italia, il diritto al rimborso previsto dall'art. 38-ter DPR 633/1972 sarebbe escluso. La contribuente aveva invece sostenuto che la locazione delle piazzole era parte accessoria di una prestazione di servizi complessa e inscindibile, per la quale non poteva applicarsi il criterio speciale relativo agli immobili (e quindi non si poteva ritenere effettuata in Italia).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato: ha affermato che, per le prestazioni relative a beni immobili, il criterio esclusivo di determinazione del luogo di prestazione è quello della ubicazione dell'immobile (art. 7 quarto comma lett. a, d.P.R. n. 633/1972, oggi art. 7 quater lett. a, in coerenza con l'art. 45 della Direttiva 2006/112/CE). Ne consegue che la locazione delle piazzole situate in Italia è operazione effettuata nel territorio italiano e pertanto il soggetto UE non identificato/non rappresentato non ha diritto al rimborso ai sensi dell'art. 38-ter. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della contribuente. Ha inoltre disposto l'integrale compensazione delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-ter
testo applicabile ratione temporis richiamato nella sentenza
Esclude il diritto al rimborso dell'IVA per i soggetti domiciliati o residenti in altro Stato membro, non identificati né rappresentati in Italia, se hanno effettuato operazioni nel territorio italiano; quindi la presenza di operazioni attive in Italia impedisce il rimborso previsto da tale articolo.
d.P.R. n. 633 del 1972, art. 7 (quarto comma, lett. a) / oggi art. 7 quater lett. a)
"le prestazioni di servizi relative a beni immobili si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando l'immobile è situato nel territorio stesso" (testo ratione temporis)
Per i servizi relativi a beni immobili il criterio esclusivo del luogo di prestazione è la ubicazione dell'immobile; questa regola speciale prevale sul criterio generale del luogo di stabilimento del prestatore anche quando la prestazione è componente di un servizio complesso.
Direttiva 2006/112/CE, art. 45
citata nella sentenza per coerenza con la normativa nazionale
La disciplina nazionale è coerente con la regola comunitaria secondo cui le prestazioni relative a beni immobili sono tassate nel luogo in cui l'immobile è situato; tale principio è prioritario rispetto a considerazioni sulla natura complessa di una prestazione.
Massime di principio
- Quando una prestazione di servizi riguarda un bene immobile, il luogo della prestazione è il luogo in cui l'immobile è situato anche se la prestazione è parte di un'operazione complessa; non prevale la qualificazione economica di "prestazione unitaria" se sussiste una componente immobiliare rilevante
- Un soggetto UE non identificato né rappresentato in Italia perde il diritto al rimborso IVA previsto dall'art. 38-ter se ha effettuato operazioni territorialmente rilevanti in Italia (ad es. servizi relativi a immobili ubicati in Italia)
- L'argomento della "prestazione complessa" non è sufficiente a escludere l'applicazione della regola speciale relativa agli immobili: occorre analizzare le singole componenti e applicare le regole di territorialità speciali quando presenti
- Per evitare il rischio di esclusione dal rimborso, i soggetti UE che compiono operazioni relative a immobili in Italia dovrebbero identificarsi fiscalmente o nominare un rappresentante in Italia, oppure documentare che non hanno effettuato operazioni territorialmente rilevanti
- In contenziosi simili la giurisprudenza di legittimità tende a privilegiare la regola speciale (luogo dell'immobile) rispetto alla caratterizzazione economica della pluralità di servizi; pertanto le parti devono fornire elementi probatori chiari sulla natura e sull'autonomia delle singole prestazioni
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