Cassazione Civile, Sentenza n. 19663/2020 del 21/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Ministero)
La controversia
Un magistrato, giudice presso il Tribunale di Napoli, era stato sottoposto a procedimento disciplinare per avere, rispondendo all’interpello della Scuola Superiore della Magistratura volto a selezionare magistrati per un programma della Rete europea di formazione giudiziaria e, in particolare, per uno stage annuale presso la Corte EDU, retrodatato dal 13 gennaio 2017 al 13 novembre 2016 il parere del presidente del Tribunale richiesto a corredo della domanda. La data corretta avrebbe reso inammissibile la candidatura. La condotta era stata contestata come comportamento gravemente scorretto nei confronti del presidente del Tribunale, della Scuola e degli altri aspiranti. La Sezione disciplinare del CSM aveva ritenuto integrato l’illecito previsto dal D.Lgs. n. 109/2006, art. 2, comma 1, lett. d), ma aveva assolto il magistrato ai sensi dell’art. 3-bis, considerando il fatto di scarsa rilevanza e non compromettente l’immagine del magistrato. Il magistrato ha impugnato la sentenza n. 197/2018 del CSM, depositata il 22 novembre 2018, con un unico motivo: violazione o falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. d), e vizio di motivazione. Ha sostenuto che la norma richiede l’abitualità o la gravità della scorrettezza, che l’abitualità era esclusa e che la Sezione disciplinare non aveva qualificato la condotta come grave, descrivendola invece come scorretta, deontologicamente non ortodossa e frutto di leggerezza e irriflessione. Ha quindi chiesto l’annullamento senza rinvio, deducendo l’assenza di un elemento costitutivo dell’illecito.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno riconosciuto l’interesse del magistrato a impugnare l’assoluzione pronunciata ai sensi dell’art. 3-bis, poiché tale formula non esclude ogni effetto svantaggioso e consente di chiedere una pronuncia pienamente liberatoria per insussistenza del fatto o perché non attribuibile all’incolpato. Nel merito, hanno rigettato l’unico motivo: la Sezione disciplinare aveva accertato, con motivazione congrua e non censurabile in sede di legittimità, un comportamento gravemente scorretto riconducibile all’art. 2, comma 1, lett. d), e la sentenza era immune da errori giuridici o logici. Il ricorso è stato pertanto rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 3.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 109/2006, art. 2, comma 1, lett. d)
Il D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d), contempla come illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni “i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori”.
L’illecito disciplinare comprende comportamenti abitualmente oppure gravemente scorretti verso i soggetti indicati dalla norma. Nel caso deciso, la Sezione disciplinare aveva accertato la gravità della scorrettezza e tale valutazione, sorretta da motivazione congrua, non è stata ritenuta censurabile in Cassazione.
D.Lgs. n. 109/2006, art. 3-bis
Nel procedimento disciplinare a carico di magistrati, l’esimente di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3-bis, si applica – sia per il suo tenore letterale che per la sua collocazione sistematica – a tutte le ipotesi previste nei precedenti artt. 2 e 3, allorchè la fattispecie tipica sia stata realizzata ma il fatto, per particolari circostanze anche non riferibili all’incolpato, non risulti in concreto capace di ledere il bene giuridico tutelato, secondo una valutazione che costituisce compito esclusivo della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, soggetta a sindacato di legittimità soltanto ove viziata da un errore di impostazione giuridica oppure motivata in modo insufficiente o illogico.
La causa di non punibilità per scarsa rilevanza può operare per tutte le fattispecie disciplinari degli artt. 2 e 3 quando, pur realizzato il fatto tipico, questo non sia concretamente lesivo del bene tutelato. La valutazione compete alla Sezione disciplinare ed è sindacabile in Cassazione solo per errore giuridico o motivazione insufficiente o illogica.
art. 606 c.p.c., comma 1, lett. b) ed e)
Con l’unico motivo il ricorrente denuncia “art. 606 c.p.c., comma 1, lett. b) ed e). Inosservanza o erronea applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. d). Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato”.
La disposizione è richiamata quale base dei vizi di legittimità dedotti dal ricorrente; la Corte li esamina e conclude che la sentenza impugnata è immune da vizi giuridici e logici.
Massime di principio
- La causa di non punibilità disciplinare per scarsa rilevanza del fatto è applicabile a tutte le fattispecie previste dagli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 109/2006, anche quando la fattispecie tipica sia stata realizzata, se il fatto, considerate le circostanze concrete, non è capace di ledere il bene giuridico tutelato.
- La valutazione della concreta offensività del fatto ai fini dell’art. 3-bis del D.Lgs. n. 109/2006 compete alla Sezione disciplinare del CSM ed è sindacabile in sede di legittimità soltanto in presenza di errore di impostazione giuridica o di motivazione insufficiente o illogica.
- L’assoluzione disciplinare pronunciata per scarsa rilevanza del fatto non esclude ogni effetto svantaggioso per il magistrato e fonda il suo interesse a ricorrere per ottenere una pronuncia pienamente liberatoria per insussistenza del fatto o per non attribuibilità dello stesso.
- L’art. 2, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 109/2006 configura illecito disciplinare in presenza di comportamenti abitualmente o gravemente scorretti; l’accertamento motivato della gravità della condotta non è riesaminabile in Cassazione al di fuori dei limiti propri del sindacato di legittimità.
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