Sentenza del 16/02/2023 n. 137 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione avviso di accertamento IMU relativo al 2017 per mancato versamento su immobile in Via S.; l'azienda contestava di non essere tenuta al pagamento poiché l'immobile era stato sottoposto a sequestro penale (art. 321 c.p.p., comma 3-bis) dal 23/02/2016 al 20/09/2017 per occupazione abusiva e quindi non disponibile. Lamentava inoltre difetto di sottoscrizione dell'atto (art. 1, comma 162, L. 27/12/2006 n.296 e art.1 c.87 L.549/1995), motivazione generica dell'avviso e violazione del principio del contraddittorio. Ha anche prospettato questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 13 d.lgs. n.23/2011 sotto il profilo della capacità contributiva e del principio di uguaglianza.
La decisione
Appello respinto. La Corte ha ritenuto che: 1) la motivazione dell'avviso era sufficiente poiché consentiva alla contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa (an e quantum); 2) la sottoscrizione dell'atto era valida: la legge non impone l'allegazione del provvedimento direttivo che autorizza la firma a stampa e, nel caso concreto, l'atto era formato digitalmente e sottoscritto con firma digitale, quindi valido; 3) sul merito, la giurisprudenza di legittimità stabilisce che la titolarità del diritto (proprietà/possesso) determina l'obbligo IMU indipendentemente dall'utilizzo o dal fatto che il bene sia abusivamente occupato o sottoposto a sequestro penale, quindi l'occupazione abusiva o il sequestro non esonerano dall'imposta; 4) la questione di costituzionalità è manifestamente infondata; 5) la nuova disposizione normativa del 2023 che introduce una specifica esenzione non ha effetto retroattivo e rappresenta una novità normativa destinata a decorrere dal 2023. Condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in complessivi € 2.500 oltre oneri.
Norme richiamate
Norma penale sul sequestro; richiamata dalla ricorrente per giustificare indisponibilità dell'immobile, ma la Corte ha ritenuto che il sequestro penale non determini automaticamente l'esenzione IMU.
art. 1, comma 162, Legge 27/12/2006 n.296
Prevede requisiti per la sottoscrizione degli avvisi; la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di sottoscrizione poiché la normativa non richiede l'allegazione del provvedimento autorizzativo quando sia indicata la fonte dei poteri.
art. 1, comma 87, Legge 549/1995
Disciplinava la possibilita' della firma a stampa per enti locali; interpretata dalla Corte nel senso che non e' necessaria l'allegazione del provvedimento che autorizza la sostituzione della firma autografa e che la sottoscrizione digitale dell'atto è valida.
art. 9 e art. 13, d.lgs. n.23/2011
Norme legislative relative all'IMU richiamate nella prospettata questione di legittimità costituzionale; la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata in base all'orientamento di legittimità che collega l'imposta alla titolarità del diritto e non all'utilizzo.
art. 1, c. 759 lett. g-bis, Legge finanziaria 2023 (L. 197/2022, art.1 c.81)
sono esenti dall'imposta gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 c.p. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale
Nuova disposizione che introduce una specifica esenzione per immobili non utilizzabili/disponibili in presenza di denuncia; la Corte ha osservato che si tratta di norma innovativa con efficacia dal 2023 e non retroattiva, senza incidere sul caso di specie.
Giurisprudenza di legittimità (principi richiamati)
Cass. n. 26431/2017; Cass. n. 21571/2004; Cass. n. 1209/2000; Cass. n. 14385/2010; Cass. ord. n. 32692/2021; Cass. ord. n. 2966/2022 e Cass. n. 7800/2019
La giurisprudenza stabilisce: 1) i criteri di sufficienza della motivazione degli avvisi di accertamento (devono consentire la conoscenza degli elementi essenziali); 2) la validità degli atti sottoscritti digitalmente o con firma a stampa nei termini indicati; 3) il principio che la proprietà/titolarità del diritto fa sorgere l'obbligo IMU anche se il bene è abusivamente occupato.
Massime di principio
- La titolarità del diritto reale sull'immobile (proprietà/possesso) costituisce il presupposto per l'obbligo IMU: l'occupazione abusiva da parte di terzi o un sequestro penale non comportano automaticamente esonero dall'imposta, salvo che la legge espressamente disponga diversamente.
- Gli avvisi di accertamento sono sufficientemente motivati quando consentono al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa (an e quantum) e quindi di proporre una difesa efficace; non è richiesta una motivazione 'con tutta la prova' in forma esaustiva.
- La sottoscrizione degli atti impositivi degli enti locali è valida se conforme alla normativa (firma autografa, firma a stampa nei termini di legge o firma digitale): non è obbligatoria l'allegazione del provvedimento dirigenziale che autorizza la firma a stampa, purché sia indicata la fonte dei poteri; la firma digitale su documento informatico rende l'atto idoneo e valido.
- Per tributi non armonizzati (come l'IMU), non sussiste in generale un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale a carico dell'amministrazione, salvo che una specifica norma lo imponga.
- Eventuali novità normative che introducono esenzioni (es. disposizione 2023) hanno efficacia prospettica salvo che la legge non disponga espressamente effetti retroattivi; dunque non incidono sui periodi antecedenti la loro entrata in vigore.
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