Sentenza del 16/02/2023 n. 138 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2013-2014-2015: l'Ufficio contestava che la A. D. S.r.l., formalmente costituita in Romania, avesse in realtà la sede dell'amministrazione e l'effettivo svolgimento dell'attività in Italia (esterovestizione/attribuzione di residenza fiscale in Italia). La ricorrente deduceva la legittimità della sua residenza effettiva in Romania, l'applicabilità dell'art.4 della Convenzione Italia-Romania, l'avvenuto assolvimento di imposte e IVA in Romania (anche tramite reverse charge) e contestava la mancata computazione di perdite pregresse e l'illegittimità delle sanzioni.
La decisione
La Corte regionale ha respinto l'appello: ha ritenuto provato che la sede dell'amministrazione e il centro decisionale della A. D. S.r.l. erano in Italia (Lucca) sulla base di plurime evidenze - identità dell'amministratore unico (G.F.) titolare del 100% del capitale, decisioni e istruzioni impartite dall'Italia, contabilità elaborata in Italia, supporti informatici e centralino condiviso con la T. S.r.l., finanziamenti dalla sede italiana, documentazione trovata in Italia e ammissione che la costituzione in Romania era finalizzata a ridurre la percezione di essere un'azienda italiana presso i clienti). La Corte ha ritenuto che, ai fini IVA, la A. è soggetto passivo stabilito in Italia e che la ricorrente non ha fornito prova dell'effettivo pagamento delle imposte e dell'IVA in Romania (sono state prodotte solo dichiarazioni). Quanto al mancato scomputo delle perdite pregresse, la Corte osserva che all'avviso era stato indicato il diritto a richiederne lo scomputo, richiesta poi non effettuata. Appello respinto; condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 73
art. 73, comma 3 e comma 5-bis
art.73 comma 3 contiene i criteri alternativi (sede legale, sede dell'amministrazione, oggetto principale) per determinare la residenza fiscale; la Corte ha applicato il criterio della sede dell'amministrazione come coincidente con la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e decisionali. La presunzione di cui al comma 5-bis è stata richiamata dall'Ufficio ma la Corte si è basata soprattutto su elementi di fatto che dimostrano la direzione effettiva in Italia.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA), art. 7
art. 7, primo comma, lett. d)
ai fini IVA il luogo di stabilimento del soggetto passivo (per soggetti diversi dalle persone fisiche) si identifica con la sede legale o la sede effettiva; la Corte ha ritenuto che la sede effettiva (amministrazione centrale) sia in Italia.
Regolamento (UE) n. 282/2011
Regolamento UE 282/2011, considerazioni sul luogo delle prestazioni di servizi
il regolamento individua la sede dell'attività economica nel luogo dove si svolgono le funzioni dell'amministrazione centrale e dove si prendono le decisioni essenziali; se dubbio prevale il criterio delle decisioni essenziali: applicato per stabilire la collocazione della sede ai fini IVA.
Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Romania
richiamata dalla ricorrente per sostenere che la tassazione dovesse avvenire nello Stato della sede; la Corte ha considerato prevalente l'analisi fattuale della sede effettiva ai sensi del TUIR e del diritto comunitario e non ha ritenuto provato il reddito tassato effettivamente in Romania.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione e della CGUE
Cass. 23150/2022, Cass. nn. 11709/2022 e 11710/2022, sent. CGUE Planzer Luxembourg (28.6.2007)
richiamati per precisare il significato di 'sede dell'amministrazione' e per affermare che il luogo dove si assumono le decisioni essenziali e dove si svolgono le funzioni di amministrazione centrale determina la sede effettiva; la giurisprudenza conferma che tali criteri sussistono anche al di fuori di ipotesi di esterovestizione fraudolenta.
T.U.I.R. artt. 11, 163, 165
citati dalla ricorrente per domandare il riconoscimento del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero; la Corte ha ritenuto che non sia stata dimostrata l'effettività del pagamento delle imposte in Romania, quindi il credito non è riconosciuto.
Massime di principio
- Per determinare la residenza fiscale di una società multinazionale prevale l'analisi fattuale della 'sede dell'amministrazione' (sede effettiva): luogo dove si prendono le decisioni essenziali, dove si svolgono le funzioni amministrative e di direzione, dove si tiene la contabilità e dove risiedono i principali organi decisionali.
- La circostanza che una società sia formalmente costituita e iscritta in un altro Stato e disponga di locali o magazzini esteri non è di per sé sufficiente a dimostrare la residenza effettiva all'estero se attività decisionali e amministrative sono svolte in Italia.
- La prova dell'avvenuto pagamento di imposte e dell'IVA all'estero grava sul contribuente: le mere dichiarazioni estere non bastano; occorrono documenti probatori dell'effettivo versamento e della corretta imposizione nel Paese estero per ottenere riconoscimenti (credito d'imposta, esenzioni IVA ecc.).
- I criteri del diritto comunitario (Reg. UE 282/2011 e giurisprudenza CGUE) coincidono con l'analisi degli elementi di fatto per l'individuazione della sede dell'attività economica e si devono considerare insieme alle norme nazionali (art.73 TUIR, art.7 DPR 633/1972).
- L'accertamento della residenza in Italia ai sensi dell'art.73 TUIR non richiede necessariamente la prova di un intento elusivo (esterovestizione): i criteri sono neutrali e servono a individuare il collegamento territoriale anche in situazioni oggettive transnazionali.
- Per tutelarsi in operazioni internazionali, il soggetto che intende avere residenza effettiva all'estero dovrebbe conservare e produrre evidenze chiare: luoghi di riunione degli organi decisionali all'estero, documentazione amministrativa e contabile in loco, conti bancari esteri operativi, consulenti e dipendenti locali, fatture emesse e riscosse sul territorio estero, e prove di pagamento delle imposte estere.
- Se si intendono utilizzare operazioni di gruppo o strutture affiliate in altri Stati per motivi commerciali o reputazionali, è opportuno che le funzioni di direzione, la contabilità, i poteri decisionali e le riunioni direttive siano effettivamente dislocati all'estero per evitare che le autorità fiscali italiane riconducano la residenza fiscale in Italia.
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