Sentenza del 16/02/2023 n. 163 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
Fermo amministrativo su bene strumentale - può essere evitato se viene dimostrata l'indispensabilità del bene all'attività d'impresa (o professionale).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione della comunicazione preventiva e dell'iscrizione del fermo amministrativo su autovettura; il contribuente sosteneva l'illegittimità per carenza di legittimazione dell'agente della riscossione, per mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, per mancata notifica della comunicazione preventiva e per nullità del provvedimento ai sensi dell'art.7 L.212/2000; il profilo sostanziale centrale riguardava la qualificazione dell'autovettura come bene strumentale all'attività d'impresa
La decisione
la Corte d'appello ha accolto l'appello di Equitalia riformando la sentenza di primo grado che aveva annullato il fermo. I giudici di secondo grado hanno stabilito che la natura di 'bene strumentale' richiede l'indispensabilità del bene per l'esercizio dell'attività d'impresa o professionale (beni strumentali in senso stretto): spetta al contribuente dimostrare che, senza quel veicolo, l'attività non potrebbe essere esercitata. Nel caso di specie l'autovettura dell'amministratore risultava ad uso promiscuo e utilizzata per attività accessorie o personali, per cui non è stata dimostrata l'indispensabilità; il fermo è dunque legittimo. Per effetto la sentenza di primo grado è stata riformata e le spese di entrambi i gradi sono compensate
Norme richiamate
art. 132 c.p.c. n.4
principio di motivazione concisa della decisione secondo il canone dell'art.132 c.p.c., richiamato per l'esposizione sintetica delle ragioni di fatto e di diritto
art. 118 disposizioni di attuazione c.p.c.
norma attuativa richiamata insieme all'art.132 c.p.c. per la forma della motivazione, applicata anche al processo tributario
art. 86 D.P.R. n.602/1973 (come novellato dalla L. n.98/2013)
dispone l'illegittimità dell'iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo se questo è strumentale all'esercizio dell'attività o della professione; la Corte interpreta tale esclusione in senso restrittivo, limitandola ai beni indispensabili per i ricavi caratteristici dell'impresa
art. 88 D.P.R. n.602/1973
richiamato nel ricorso per i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito sottostante all'azione di riscossione; la contestazione riguardava la presunta carenza di prova di tali requisiti
art. 7 L. 212/2000
invocato dal contribuente per prospettata nullità del provvedimento; la Corte non ha ritenuto risolutiva tale censura alla luce del mancato assolvimento dell'onere probatorio circa l'indispensabilità del veicolo
Cass. sent. n. 31031/2018
giurisprudenza di legittimità richiamata come orientamento secondo cui la discriminante è l'indispensabilità del veicolo per l'esercizio dell'attività; supporta la distinzione tra uso esclusivo/indispensabile e uso promiscuo
Massime di principio
- Onere della prova: grava sul contribuente dimostrare che il bene è strumentale in senso stretto, cioè indispensabile per ottenere i ricavi caratteristici dell'impresa o per esercitare la professione
- Distinzione fondamentale: bene 'strumentale strictu sensu' (indispensabile) vs bene ad 'uso promiscuo'; solo i primi impediscono legittimamente il fermo
- Tipologie di beni: autocarri o mezzi chiaramente destinati all'attività aziendale sono più facilmente qualificabili come strumentali; le autovetture sono valutate caso per caso e spesso considerate ad uso promiscuo se non provato l'uso esclusivo/indispensabile
- Prove idonee: per dimostrare indispensabilità è utile produrre documentazione quali contratti, ordini di lavoro, registri chilometrici aziendali, polizze/assicurazioni intestate all'impresa, fatture inerenti l'uso del mezzo, disposizione societarie, clausole contrattuali che impongono l'uso del veicolo nell'attività e dichiarazioni sostitutive verosimili
- Se uso promiscuo accertato o non provata l'indispensabilità, il fermo amministrativo è legittimo e difficilmente revocabile
- Procedura difensiva: impugnare tempestivamente davanti alla Commissione Tributaria Provinciale e fornire subito prova documentale dell'uso esclusivo/indispensabile; in appello l'onere rimane comunque del contribuente
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