Sentenza del 16/02/2023 n. 125 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Appello dell'Agenzia contro la sentenza della CTP Sassari che aveva annullato la cartella di pagamento n. 10220110012237863 limitatamente ai tributi relativi al 2007 ritenendo irrituale la notifica dell'avviso di accertamento 2007 per mancanza della cartolina di ricevimento (CAD). L'Agenzia ha impugnato la decisione; la resistente ha eccepito preliminarmente la tardività dell'appello e, nel merito, ha sostenuto la nullità della notifica dell'avviso di accertamento 2007.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria regionale (Sez. 3 Sassari) ha dichiarato ammissibile l'appello (termine di sei mesi applicabile dalla pubblicazione della sentenza non essendo questa stata notificata) ma, nel merito, lo ha rigettato. Ha confermato la sentenza di primo grado: l'Agenzia non ha prodotto la CAD comprovante il deposito della raccomandata informativa e non è stata fornita prova equivalente; conseguentemente la notifica dell'atto presupposto relativo al 2007 è viziata e la cartella è nulla per quel periodo (mentre rimane confermata la pretesa relativa al 2008, come deciso in primo grado). Il soccombente (Agenzia) è condannato alle spese di grado, liquidate in complessivi € 10.000,00.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992 art. 38 comma 3
Se la sentenza non è stata notificata alle parti, il termine per impugnare è di sei mesi decorrente dalla pubblicazione; nel caso in esame ha determinato l'applicabilità del termine semestrale per proporre appello.
Codice di Procedura Civile art. 327 (come modificato dalla L. 18/06/2009 n. 69 art. 46)
Regola i termini di impugnazione e la loro decorrenza; la riforma ha inciso sul computo dei termini, confermando il termine breve per i procedimenti successivi alla riforma.
Codice di Procedura Civile art. 155 comma 2
Stabilisce il criterio di computo 'calendariale' per i termini espressi in mesi o anni (ex nominatione dierum): il termine cade lo stesso giorno del mese/anno successivo, tenendo conto eventualmente della sospensione feriale vigente al tempo.
Legge n. 890/1982 art. 14 e art. 8 commi 4-6
Disciplina la notificazione tramite servizio postale e la procedura in caso di mancato recapito: l'avviso di deposito (raccomandata informativa/CAD) e la relativa cartolina sono rilevanti per la prova del deposito e per la perfezione della notificazione; le modalità di affissione/immessione e i termini di ritiro sono previste dagli articoli richiamati.
Cass. SS.UU., 15/04/2021 n. 10012
Principio di diritto: in caso di notifica tramite servizio postale con deposito in ufficio postale (raccomandata informativa), la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito (c.d. CAD); non è sufficiente la sola prova della spedizione o altri riscontri informatici/di tracciatura.
D.L. n. 132/2014 conv. L. n. 162/2014 art. 16 comma 1
Ha modificato la durata della sospensione feriale dei termini (ridotta a 30 giorni dal 2015); nel caso oggetto la sospensione precedente (46 giorni) non incideva sul computo del termine.
Cass. 27 luglio 2018 n. 19979
Richiamata come giurisprudenza di supporto al principio secondo cui il termine di decadenza per l'impugnazione è stato fissato in sei mesi per i giudizi instaurati dopo la riforma del 2009.
D.Lgs. n. 546/1992 art. 19 comma 3
Consente al contribuente di impugnare l'atto consequenziale (es. cartella) limitatamente alla contestazione del vizio di notifica dell'atto presupposto, senza dover contemporaneamente impugnare l'atto presupposto stesso; il giudice deve verificare la scelta processuale del contribuente.
Massime di principio
- Se il contribuente impugna solo la cartella facendo valere l'omessa o irrituale notifica dell'atto presupposto, il giudice deve limitarsi ad accertare quel vizio e può dichiarare la nullità dell'atto consequenziale senza che il contribuente debba contestare il merito dell'accertamento.
- Per la notifica tramite servizio postale con deposito in ufficio postale la prova giudiziale del perfezionamento si dà con la produzione della cartolina di ricevimento (CAD); la semplice prova di spedizione o registrazioni telematiche non sono sufficienti dopo la Cass. SS.UU. n.10012/2021.
- Se una sentenza non è stata notificata alle parti, per l'impugnazione si applica il termine semestrale decorrente dalla data di pubblicazione; il computo dei mesi è calendariale (art.155 c.p.c.) e va verificata l'eventuale sospensione feriale vigente nel periodo rilevante.
- L'Amministrazione finanziaria deve conservare e produrre in giudizio la CAD o il duplicato rilasciato da Poste Italiane quando utilizza la procedura postale di deposito; in mancanza, il rischio probatorio grava sull'Amministrazione.
- Per il contribuente che intenda far valere un vizio di notifica è sufficiente limitare l'impugnazione all'atto di riscossione (cartella/avviso di mora) per ottenere l'accertamento della nullità dell'atto consequenziale senza affrontare il merito dell'accertamento tributario.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 16 feb 2023Sentenza del 16/02/2023 n. 800 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
- Sentenza · 16 feb 2023Sentenza del 16/02/2023 n. 137 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
- Sentenza · 16 feb 2023Sentenza del 16/02/2023 n. 137 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna
- Sentenza · 16 feb 2023Sentenza del 16/02/2023 n. 138 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
- Sentenza · 16 feb 2023Sentenza del 16/02/2023 n. 163 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
- Sentenza · 16 feb 2023Sentenza del 16/02/2023 n. 463 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →