Sentenza del 16/02/2023 n. 463 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
Ricorso - Inammissibilità - presupposta istruttoria- necessità - condizioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Appello avverso la sentenza della CTP di Catanzaro che aveva respinto il ricorso contro l'avviso di accertamento per l'anno 2013 dichiarando l'inammissibilità del ricorso per mancanza di prova certa della data di ricezione dell'atto (quindi presunta tardività). In sede di merito, il contribuente contestava il recupero di costi non documentati per €12.011,17 producendo documenti di trasporto solo in sede giudiziale e impugnava la metodologia dell'Agenzia (utilizzo delle tabelle del Ministero dei Trasporti) per la determinazione dei maggiori ricavi, depositando anche una perizia di parte.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che la CTP avesse errato nel dichiarare l'inammissibilità senza aver preventivamente ordinato l'esibizione degli originali attestanti la data di notifica, che sono nella disponibilità dell'Ente impositore (richiamo all'art.22, co.5, d.lgs. 546/1992). Procedendo sul merito, ha però respinto l'appello: i documenti relativi ai costi non sono utilizzabili perché non esibiti in sede amministrativa nonostante l'invito dell'Amministrazione; la censura sulle tabelle ministeriali è generica e la perizia di parte non ha valore probatorio autonomo; inoltre i dati (es. chilometraggio) del contribuente risultano errati. Appello respinto; il ricorrente condannato al pagamento delle spese di giudizio (€4.900,00 oltre accessori).
Norme richiamate
d.lgs. 546/1992, art. 22, co. 5
Consente al giudice tributario, in presenza di contestazioni sulla notifica o sulla tempestività, di ordinare l'esibizione degli originali degli atti e dei documenti dall'Ente impositore; strumento per evitare la sanzione dell'inammissibilità quando la prova della notifica è nella disponibilità dell'Amministrazione.
Codice di procedura civile, artt. 115 e 116
Richiamati in tema di mezzi di prova e modalità di acquisizione della prova; la parte censisce la violazione ma il giudice deve verificare le regole probatorie applicabili.
Codice civile, art. 2697
Stabilisce l'onere della prova: chi afferma un fatto ha l'onere di provarlo. Utilizzato per ricordare che il contribuente deve fornire elementi oggettivi per confutare i parametri utilizzati dall'Amministrazione.
Codice di procedura civile, art. 132, co. 2, n. 4
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Riferimento alla necessità che il giudice si pronunci sulle richieste e sulle eccezioni; censurata dal contribuente la mancata pronuncia sulla fondatezza del ricorso.
Cassazione civile, sent. 27/12/2016, n. 27069
Cass. 27/12/2016, n. 27069
Principio consolidato secondo cui i documenti non esibiti in sede amministrativa, se richiesti, risultano in genere inutilizzabili se prodotti per la prima volta in sede contenziosa.
Cassazione, ordinanza 2/9/2022, n. 26002
ordinanza n. 26002 del 2/9/2022
Conferma l'obbligo del giudice di controllo sulla tempestività e la possibilità di ordinare l'esibizione degli originali ai sensi dell'art.22 co.5 d.lgs.546/1992.
DM 55/2014 e DM 37/2018
DM 55/2014 e succ. modif. ex DM 37/2018
Norme applicate per la liquidazione delle spese di lite e per la determinazione dei parametri per la quantificazione delle stesse.
Massime di principio
- Prima di dichiarare l'inammissibilità di un ricorso per mancata indicazione o prova della data di notifica, il giudice deve, se necessario, ordinare l'esibizione degli originali presso l'Ente impositore (art.22, co.5 d.lgs. 546/1992), specialmente quando tali documenti sono nella disponibilità dell'Amministrazione.
- Se l'avviso o l'attestazione di ricezione è nella disponibilità dell'Amministrazione (es. A/R restituito al mittente), l'onere di produrlo grava sull'Ente; il contribuente non può essere automaticamente sanzionato con l'inammissibilità per l'assenza di un documento che non possiede.
- Documenti richiesti e non esibiti in sede amministrativa sono, di regola, inutilizzabili in giudizio se devono essere prodotti ex novo solo nel contenzioso (Cass. n.27069/2016). Per evitare ciò, bisogna esaurire la fase amministrativa o ottenere l'ordine di esibizione dall'Amministrazione.
- La contestazione generica dei parametri statistici o delle tabelle ministeriali non è sufficiente: il contribuente deve fornire elementi oggettivi, dati o calcoli alternativi e documentati per confutare i valori adottati dall'Amministrazione.
- La perizia di parte ha valore probatorio limitato se non supportata da elementi oggettivi e non è in grado di sostituire l'assenza di documentazione concreta.
- L'onere della prova resta a chi afferma fatti rilevanti ai fini della decisione (art. 2697 c.c.): chi contesta maggiori ricavi o parametri deve proporre prove concrete.
- In caso di soccombenza la parte perdente è condannata alle spese secondo i parametri normativi (es. DM 55/2014 e succ. modif.).
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