Parere n. 605/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto dal signor Sergio Valente contro il Comune di Fiumicino e nei confronti della Maccarese s.p.a. (già Forus s.p.a.): 1. per l’annullamento: - del provvedimento prot. n. 257528/2022 del 22 novembre 2022, ricevuto in data 17 dicembre 2022, con cui il Comune di Fiumicino ha ingiunto il pagamento di euro 8.820,00 a titolo di indennità e sanzioni di occupazione sine titulo di un'area censita al catasto terreni al foglio 698, part. 334/p, per complessivi mq 21 circa, per il periodo 2018/2022, sull'assunto che tale area apparterrebbe al demanio stradale; - nonché, per quanto di interesse, di tutti gli atti della procedura espropriativa e segnatamente: della deliberazione del Consiglio Comunale di Roma n. 3554 del 3 ottobre 1980, con cui veniva promosso il procedimento di esproprio; dell'atto per Notar R. Bissi del 16 febbraio 1990 (rep. n. 27412 racc. n. 8881), con cui la Forus s.p.a. (ora Maccarese s.p.a.) cedeva al Comune di Roma la porzione dell’area identificata al foglio 698, part. 334, ricevuto in copia a seguito di accesso agli atti del 13 febbraio 2023; di ogni altro atto menzionato o presupposto espressamente o implicitamente nell'atto per Notar R. Bissi del 16 febbraio 1990 (rep. n. 27412 racc. n. 8881); - per quanto di interesse, degli atti di ricognizione dei beni immobili con cui il Comune di Roma ha trasferito il proprio patrimonio immobiliare sul territorio al Comune di Fiumicino e segnatamente: la deliberazione n. 2280 del 13 giugno 1997, il decreto 532 del 13 luglio 2000 e il decreto 504/2002, oltre ad ogni atto collegato e presupposto non conosciuto; 2. per l'annullamento in parte qua dell'elenco immobili “tipo A” - Beni demaniali (aggiornato a dicembre 2022) del Comune di Fiumicino, ricevuto in copia a seguito di accesso agli atti del 15 marzo 2023; 3. nonché, per quanto occorrer possa, della deliberazione di Consiglio Comunale della Città di Fiumicino n. 23 del 20 aprile 2021 e del Regolamento sul canone unico con essa approvato in relazione ai commi 816-847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha ritenuto rituale e tempestiva l'opposizione proposta dal Comune di Fiumicino il 30 maggio 2023. Poiché l'opposizione determina la trasposizione del ricorso nella sede giurisdizionale e impedisce la prosecuzione del procedimento straordinario, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per trasposizione. I motivi di merito non sono stati esaminati. La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita.
Impugnazione dell'ingiunzione comunale di pagamento di euro 8.820,00 per occupazione sine titulo di un'area ritenuta demaniale stradale e degli atti presupposti relativi alla procedura espropriativa, al trasferimento patrimoniale e al canone unico.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato l'ingiunzione del Comune di Fiumicino relativa al pagamento di indennità e sanzioni per l'occupazione sine titulo di circa 21 mq di area catastalmente individuata, ritenuta appartenente al demanio stradale, nonché gli atti della procedura espropriativa, gli atti di ricognizione e trasferimento del patrimonio immobiliare dal Comune di Roma al Comune di Fiumicino, l'elenco comunale dei beni demaniali e, per quanto occorrente, la deliberazione consiliare e il regolamento comunale sul canone unico. I motivi riguardavano la giurisdizione; l'inefficacia originaria o sopravvenuta del procedimento espropriativo; la violazione delle norme civilistiche sui beni demaniali e sull'usucapione; l'illegittimità della disciplina regolamentare del canone unico; e la mancata comunicazione di avvio del procedimento. Nel corso dell'istruttoria il Comune di Fiumicino ha proposto opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendone la trasposizione in sede giurisdizionale.
Osservazioni
Opposizione e trasposizione del ricorso straordinario
L'opposizione del Comune di Fiumicino, risultata depositata e ritenuta rituale e tempestiva, impone la trasposizione della controversia davanti al giudice amministrativo e comporta l'improcedibilità del ricorso straordinario.
Domanda cautelare
La domanda cautelare è assorbita dalla declaratoria di improcedibilità per trasposizione e non viene esaminata.
Norme richiamate
L'opposizione dell'amministrazione resistente al ricorso straordinario consente di chiedere la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale; ove rituale e tempestiva, essa rende improcedibile il ricorso straordinario.
art. 13 l. n. 2359/1865
Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta inefficacia del procedimento espropriativo; la questione non è stata esaminata per l'improcedibilità del ricorso.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta inefficacia del procedimento espropriativo; la questione non è stata esaminata per l'improcedibilità del ricorso.
artt. 822, 824, 826, 829 e 1158 cod. civ.
Richiamati dal ricorrente in tema di natura demaniale dell'area e usucapione; le relative censure non sono state esaminate.
art. 1, commi 816-847, l. n. 160/2019
Richiamato con riferimento alla disciplina del canone unico; la relativa censura non è stata esaminata.
Richiamato dal ricorrente in relazione al potere regolamentare comunale; la questione non è stata esaminata.
Richiamato per la dedotta omissione della comunicazione di avvio del procedimento; la censura non è stata esaminata.
Massime di principio
- Nel procedimento per ricorso straordinario, l'opposizione rituale e tempestiva della parte resistente ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 determina la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale e comporta l'improcedibilità del ricorso straordinario.
- Il ricorso straordinario, in quanto rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà delle parti di avvalersene; la singola parte può sottrarsi a tale rito mediante l'opposizione prevista dall'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971.
- Quando il ricorso straordinario diviene improcedibile per trasposizione, le censure di merito e la domanda cautelare non devono essere esaminate nel procedimento consultivo.
Improcedibilità del ricorso straordinario per opposizione dell’amministrazione
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un privato contro il Comune di Fiumicino, nei confronti della Maccarese s.p.a. La controversia concerneva un’ingiunzione comunale di pagamento di euro 8.820,00, riferita a indennità e sanzioni per l’occupazione sine titulo, nel periodo 2018-2022, di circa 21 mq di area ritenuta appartenente al demanio stradale.
Atti impugnati e motivi dedotti
Il ricorrente aveva impugnato l’ingiunzione, gli atti della procedura espropriativa e di cessione dell’area, gli atti relativi al trasferimento del patrimonio immobiliare dal Comune di Roma al Comune di Fiumicino, l’elenco comunale dei beni demaniali e, per quanto occorrente, la deliberazione consiliare e il regolamento sul canone unico.
Le censure riguardavano:
- la giurisdizione;
- l’inefficacia originaria o sopravvenuta del procedimento espropriativo;
- la natura demaniale dell’area, l’istruttoria e la motivazione degli atti comunali, nonché la dedotta usucapione;
- la legittimità della disciplina regolamentare del canone unico;
- la mancata comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della l. n. 241/1990.
Opposizione del Comune e trasposizione
Il Ministero dell’interno, nella relazione istruttoria, ha riferito che il Comune di Fiumicino aveva notificato e depositato opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.
La Sezione ha verificato l’effettivo deposito dell’opposizione, proposta il 30 maggio 2023, e l’ha ritenuta rituale e tempestiva. Ha richiamato, sul punto, i precedenti del Consiglio di Stato, sez. III, 25 maggio 2019, n. 3396, e sez. I, 18 dicembre 2015, n. 3496.
Valutazione giuridica
Secondo il parere, l’opposizione costituisce lo strumento attraverso il quale ciascuna parte può adire il giudice precostituito per legge. Il ricorso straordinario è infatti un rimedio alternativo alla tutela giurisdizionale e presuppone la concorde volontà di tutte le parti di utilizzare il procedimento straordinario.
La rituale e tempestiva opposizione dell’amministrazione resistente ha quindi impedito la prosecuzione del ricorso straordinario e determinato la trasposizione della controversia davanti al giudice amministrativo. Per tale ragione la Sezione non ha esaminato alcuna delle censure di merito relative all’espropriazione, alla demanialità dell’area, al canone unico o al procedimento amministrativo.
Esito
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per trasposizione. La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita.
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