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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28319/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato impugna la sentenza del Tribunale che lo ha ritenuto responsabile di due contravvenzioni in materia di armi: omessa ripetizione della denuncia di due pistole a seguito del trasferimento in altra località dello Stato e omessa custodia diligente di una carabina regolarmente denunciata ma lasciata priva di adeguate cautele. Nel ricorso deduce, anzitutto, il vizio di motivazione per il mancato esame della richiesta di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., richiamando l'incensuratezza, la tenue offensività della condotta, l'assenza di munizioni e l'assenza di pronto utilizzo delle armi; sostiene inoltre che né l'abitualità né la continuazione osterebbero alla causa di non punibilità. Con un ulteriore motivo lamenta il mancato riconoscimento dei benefici di legge della sospensione condizionale della pena e della non menzione, ritenendo contraddittorio che, a fronte della sola ammenda di euro 750 e del riconoscimento delle attenuanti generiche, tali benefici non siano stati concessi.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla mancata valutazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., con rinvio al Tribunale di Velletri, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio sul punto. Ha invece rigettato il ricorso nel resto, ritenendo infondato il motivo relativo al mancato riconoscimento dei benefici di legge, poiché tali benefici non erano stati richiesti in sede di merito e la relativa questione non può essere proposta per la prima volta in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 58 R.D. 6 maggio 1940, n. 635

    Norma richiamata quale base della contravvenzione contestata per omessa ripetizione della denuncia delle armi in caso di trasferimento.

  • art. 38 R.D. 18 giugno 1931, n. 773

    Norma richiamata quale base della contravvenzione contestata per omessa ripetizione della denuncia delle armi dopo il trasferimento in altra località dello Stato.

  • art. 20 legge n. 110 del 1975

    Norma richiamata quale base della contravvenzione per omessa custodia dell'arma con le necessarie cautele.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e unitaria delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; il giudice deve motivare sul punto quando la questione sia stata dedotta e non risulti esclusa neppure implicitamente.

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    La richiesta di particolare tenuità del fatto era stata formulata in via subordinata rispetto alla richiesta di assoluzione.

  • art. 133, primo comma, cod. pen.

    È il parametro richiamato per la valutazione complessiva delle modalità della condotta, della colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo ai fini dell'art. 131-bis c.p.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Le attenuanti generiche erano state riconosciute dal giudice di merito, circostanza valorizzata dal ricorrente ma non decisiva per i benefici di legge.

Massime di principio

  • La mancata motivazione espressa sulla richiesta di particolare tenuità del fatto integra vizio rilevante in cassazione quando dalla sentenza non sia desumibile, neppure implicitamente, che il giudice abbia effettivamente escluso la configurabilità della causa di non punibilità.
  • La valutazione ex art. 131-bis c.p. non può essere svolta in modo meramente apodittico: occorre un apprezzamento congiunto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'offesa concreta, secondo i criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche e l'entità modesta della pena non equivalgono, di per sé, a una implicita decisione sulla particolare tenuità del fatto, se il percorso argomentativo non affronta il tema in modo riconoscibile.
  • La mancata concessione della sospensione condizionale della pena o della non menzione non è deducibile in cassazione quando tali benefici non siano stati richiesti nel giudizio di merito, poiché la loro concessione implica una valutazione discrezionale e di merito preclusa per la prima volta al giudice di legittimità.
  • La compatibilità astratta della particolare tenuità del fatto con la continuazione o con l'assenza di abitualità va valutata solo se il giudice di merito esamini compiutamente la concreta offensività della condotta.
  • In tema di benefici di legge, il controllo di legittimità non può sostituirsi alla valutazione discrezionale del giudice di merito sulla meritevolezza dell'imputato, quando la questione non sia stata tempestivamente devoluta.
  • La presenza di armi regolarmente denunciate ma lasciate prive di adeguate cautele può integrare la contravvenzione di omessa custodia, a prescindere dall'immediata disponibilità di munizioni o dal loro pronto utilizzo.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penaleParte generale
SottomaterieFalsità ideologica
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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