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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27996/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (indagato)

La controversia

In sede cautelare, dopo l'applicazione della custodia cautelare in carcere, l'indagato era stato dichiarato latitante e al difensore d'ufficio era stato notificato soltanto l'avviso di deposito in cancelleria dell'ordinanza cautelare e del decreto di latitanza. Successivamente l'indagato, all'estero e in gravi condizioni di salute, aveva nominato un difensore di fiducia e aveva proposto richiesta di riesame dell'ordinanza applicativa della misura, anche chiedendo la revoca della custodia o, in subordine, i domiciliari ospedalieri. Il Tribunale del riesame ha ritenuto tardiva l'istanza, assumendo che il termine per il riesame decorresse dalla notifica al difensore d'ufficio dell'avviso di deposito e non occorresse una ulteriore notifica al difensore di fiducia. Con il ricorso per cassazione si denuncia erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che per il latitante il termine ex art. 309 c.p.p. non era ancora decorso perché mancava la notifica dell'ordinanza cautelare ai sensi dell'art. 165 c.p.p., e che la semplice notifica dell'avviso di deposito al difensore d'ufficio non è equiparabile alla notificazione dell'ordinanza stessa.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso: ha ritenuto fondato il motivo e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale del riesame di Napoli per il prosieguo. La Corte ha affermato che, nel caso di latitanza, il termine per proporre riesame della misura cautelare personale decorre dalla notifica del provvedimento eseguita mediante consegna di copia al difensore; in mancanza di tale adempimento, la notificazione al difensore dell'avviso di deposito in cancelleria non equivale alla notifica dell'ordinanza cautelare prevista dall'art. 165 c.p.p. e il termine decorre dalla data di esecuzione della misura. Poiché nel caso concreto al difensore di ufficio era stato notificato solo l'avviso di deposito e non la copia dell'ordinanza, il termine non era decorso e la richiesta di riesame non poteva essere dichiarata tardiva.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    Per il latitante, il termine per proporre richiesta di riesame della misura cautelare personale decorre dalla notifica del provvedimento secondo le regole specifiche richiamate dalla Corte; se manca la notificazione richiesta, il termine non può dirsi decorso sulla base della sola comunicazione dell'avviso di deposito.

  • art. 165 c.p.p.

    La notifica dell'ordinanza cautelare al latitante deve avvenire mediante consegna di copia al difensore; tale adempimento è necessario per far decorrere il termine per il riesame.

  • art. 296, comma 2, c.p.p.

    La notificazione al difensore dell'avviso di deposito del provvedimento rimasto ineseguito non è equiparabile alla notificazione dell'ordinanza cautelare.

  • art. 585, comma 3, c.p.p.

    Quando i termini per impugnare decorrono in tempi diversi per imputato e difensore, vale per entrambi il termine che scade per ultimo.

Massime di principio

  • Nel caso di imputato latitante, la decorrenza del termine per chiedere il riesame di una misura cautelare personale richiede la notificazione dell'ordinanza nelle forme previste dalla legge; la sola notifica dell'avviso di deposito al difensore d'ufficio non è sufficiente.
  • La notificazione dell'avviso di deposito in cancelleria dell'ordinanza cautelare e del decreto di latitanza non equivale alla notificazione dell'ordinanza stessa ai fini della decorrenza del termine per impugnare.
  • Se manca la notificazione dell'ordinanza cautelare al latitante, il termine per il riesame decorre dalla successiva esecuzione della misura, non dal mero avviso di deposito.
  • In presenza di termini diversi per imputato e difensore, opera la regola del termine più favorevole, cioè quello che scade per ultimo, salvo che il difensore abbia già autonomamente impugnato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCustodia cautelareEsigenze cautelari
RamiProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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